Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17990 del 28/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/08/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 28/08/2020), n.17990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6491-2019 proposto da:

SPN GROUPING SAS DI S.S. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DE GREGORIO;

– ricorrente –

contro

M.P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ROSALINDA ARTESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO DEL PAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2209/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 27/11/2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da M.P.E., ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’attrice, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale S.A. (debitore della M.P.), aveva conferito, in favore della SPN Grouping s.a.s. di S.S. & C., taluni beni immobili propri;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premessa l’insussistenza di alcuna violazione dell’integrità del contraddittorio (per la pretesa mancata integrazione dello stesso con S.S., in proprio), ha rilevato il ricorso di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento dell’azione revocatoria originariamente proposta dall’attrice;

avverso la sentenza d’appello, la SPN Grouping s.a.s. di S.S. & C., S.A. ed S.E., propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione;

M.P.E. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., M.P.E. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, avendo trascurato di provvedere al coinvolgimento processuale di S.S., quale socio accomandatario della società in favore della quale S.A. aveva conferito i propri beni mediante l’atto impugnato in questa sede;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale, nell’escludere il ricorso di alcuna violazione del principio dell’integrità del contraddittorio (attraverso il mancato coinvolgimento di S.S., socio accomandatario della società conferitaria dei beni trasferiti attraverso l’atto impugnato in questa sede), si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (dirimente ai fini dell’odierna controversia, e qui integralmente condiviso e ribadito, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale, pertanto, nella veste di parte acquirente, è l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l’interesse dei primi all’intervento adesivo in ragione dell’affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all’attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell’azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società (Sez. 1, Sentenza n. 2536 del 09/02/2016, Rv. 638529 – 01);

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2901 c.c., nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il ricorso del credito dell’originaria attrice nei confronti di S.A. (avuto riguardo al relativo carattere contestato), nonchè per aver ritenuto sussistente il requisito dell’eventus damni in connessione all’atto di disposizione impugnato (avuto riguardo alla sussistenza di ipoteca giudiziale in favore della creditrice sugli stessi beni oggetto dell’azione di revocatoria al momento del compimento dell’atto impugnato), e per aver, infine, ritenuto sussistente il requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie al momento dell’atto dispositivo, in contrasto con il valore rappresentativo degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio;

il motivo è, in parte, manifestamente infondato, in parte inammissibile;

osserva preliminarmente il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente ritenuto sussistente il presupposto del credito dell’originaria attrice, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, essendosi, su tale punto, fondatamente richiamata al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, allo scopo di ritenere ammissibile l’esercizio dell’azione revocatoria, è sufficiente la titolarità di un credito pur contestato (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019, Rv. 653004 – 01);

quanto alla pretesa insussistenza dei requisiti dell’eventus damni (ritenuto sussistente dal giudice a quo, non avendo il debitore fornito la prova del mancato ricorso di tale requisito, pur in presenza della totale dismissione dei propri beni) e della scientia damni, è appena il caso di rilevare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

osserva, infatti, il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

a tale ultimo riguardo, infatti, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 cit., n. 5, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA