Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17990 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 17990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1773/2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COPENAGHEN

N. 10, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO PAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO RUMOLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRIAM

CHIUMMARIELLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5028/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del. 6/6/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Napoli decidendo sull’appello proposto da A.G. dei confronti del Comune di Ercolano, confermava la decisione del Tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda dell’ A., vigile urbano dipendente del Comune suddetto, tesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all’usura psicofisica per non aver goduto, su richiesta del datore di lavoro, del riposo settimanale; riteneva la Corte territoriale che, collocandosi la fattispecie in esame (caratterizzata dallo svolgimento di sistematici turni di servizio) in un contesto di regolamentazione contrattuale collettiva della prestazione resa in giorno destinato a riposo settimanale (così come precisato da questa Corte nella sentenza n. 21524/2012), il danno risarcibile non poteva scaturire automaticamente dallo svolgimento) della prestazione, come preteso dall’appellante;

– per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con un motivo cui resiste il Comune di Ercolano con controricorso tardivo;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– entrambe le parti hanno depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorso è manifestamente infondato alla luce dei recenti precedenti di questa Corte (Cass. 25 luglio 2016, nn. 15268, 15267, 15266, 15265) resi in vicende del tutto analoghe;

– non sussiste la denunciata violazione dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 36 Cost. e neppure la violazione dell’art. 24 del c.c.n.l. del 14.9.2000;

– si evince innanzitutto dalla stessa sentenza che la fattispecie in esame è caratterizzata (secondo le stesse affermazioni del lavoratore) dallo svolgimento di turni sistematici di servizio – cfr. pag. 3 -;

– si evince, altresì, che il ricorrente ha lavorato per esigenze di servizio di domenica, senza fruire del riposo settimanale – pag. 17 del ricorso per cassazione -;

– è dunque rispetto a tale mancato riposo dopo un periodo di lavoro continuato di sei giorni che il ricorrente ha avanzato la propria pretesa risarcitoria;

– viene allora innanzitutto in discussione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’interpretazione della normativa contrattuale regolante le ipotesi in cui, con riguardo all’attività prestata come lavoro a turni, particolari esigenze di servizio non abbiano consentito di usufruire del giorno di riposo settimanale;

– nelle sentenze di questa Corte sopra citate ed in quelle n. 2888 del 24 febbraio 2012 e n. 8458 del 9 aprile 2010 si è offerta un’ampia ed analitica ricostruzione della disciplina negoziale applicabile all’ipotesi in esame;

– così è stato evidenziato, sulla base degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l. 14.9.2000, che: 1.- al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta a retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2.- l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, ad un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3.- L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4.- La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5.- Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la maggiorazione dovuta è del 30% – si vedano, sul punto, le sopra citate recenti decisioni di questa Corte;

– con le sentenze di questa Corte n. 2888 del 24 febbraio 2012 e n. 8458 del 9 aprile 2010 è stato osservato che “le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione)”. “Resta perciò escluso che nell’ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro”. “I primi tre commi dell’art. 24, prendono in considerazione l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicchè, proprio perchè individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente”, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nei rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro”. “LA clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) del c.c.n.l. del 6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando così come l’articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni”;

– ne segue che “per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24, ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2”;

– l’art. 24 contempla, ai primi tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda i normale orario di lavoro (cfr. Cass. n. 8458/2010 e n. 2888/2012 cit. ed anche Cass. n. 23646/2012 e recentemente Cass. n. 14038/2014);

– solo quando la prestazione dei turnisti ecceda l’orario normale, l’indennità richiesta, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, si cumula con il compenso di cui all’art. 22 c.c.n.l.;

– il caso in esame rientra nella previsione dell’art. 22 citato e non è in discussione che il lavoratore (che agisce solo a titolo risarcitorio per il danno da mancato riposo) avesse già percepito l’indennità contrattuale prevista da tale norma nè è reclamata l’applicazione della diversa disposizione collettiva (si veda quanto riportato in sede di ricorso per cassazione a pag. 33 con riguardo ad una riserva di azione per l’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi derivanti dall’art. 24 c.c.n.l., non oggetto di lite);

– ed allora è corretto il ragionamento sviluppato dai giudici di appello con riguardo alla domanda di risarcimento) del danno da usura psicofisica, conseguente alle modalità di svolgimento della prestazione;

– la giurisprudenza di questa Corte avuto modo di ribadire che la fattispecie di prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo noli può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni, atteso che una cosa e la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell’obbligazione retribuiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo e che in questa seconda ipotesi (ove non sia consentita, dalla legge e dal contratto, una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro), il compenso sarà dovuto a norma dell’art. 2126 c.c., comma 2, che espressamente gli attribuisce natura retribuiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento) del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto di natura personale (cfr. Cass. 26 novembre 2013, n. 26398, che richiama Cass. 3 luglio 2001, n. 9009); che nello stesso solco, si è poi affermato che, in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto) il danno da “usura psicofisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, in quanto, nella prima ipotesi, il danno sull’an deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive, laddove, nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto) presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale (Cass. 20 agosto 2004, n. 16398; Cass. 16 gennaio 2004, n. 615; Cass. aprile 2003, n. 5207; Cass. 4 marzo 2000, n. 2455; Cass. 3 luglio 2001, n. 9009; Cass. 12 marzo 1996, n. 2004 ed anche recentemente Cass. 20 ottobre 2015, n. 21225 e, da ultimo Cass. 25 luglio 2016, nn. 15267 e 15268);

– così nessun rilievo può essere mosso alla Corte territoriale laddove ha ritenuto che, stante la regolamentazione contrattuale collettiva della specifica prestazione svolta su turni, il risarcimento) del danno da usura plico-fisica non potesse scaturire, in modo automatico, dal solo fatto di aver prestato attività lavorativa nel settimo) giorno coincidente con la domenica;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza con la precisazione che, stante la tardiva costituzione della parte intimata, tali spese vanno limitate ai compensi per la memoria ex art. 380 c.p.c. (da considerarsi ammissibile nel regime transitorio di cui alla legge n. 197/2016, pur a fronte di un controricorso tardivo – si veda Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906 -);

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ercolano, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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