Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17990 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.N., P.D., P.M. e

P.A., nella qualità di eredi di P.

F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 271/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/07/2007 r.g.n. 546/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19.4/31.7.2007 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ravenna il 24.1.2003, impugnata da P.F., dichiarava il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia includendo nella retribuzione annua pensionabile tutti gli emolumenti percepiti a titolo di competenze extramensili relativamente ai periodi nei quali era stato corrisposto il trattamento economico di disoccupazione.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile dovevano includersi anche le competenze extramensili, rientrando le stesse nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 e come tali idonee ad integrare la base di calcolo del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente”, cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS con un unico motivo.

Resistono con controricorso, illustrato con memoria, B. N., P.D., P.M. e P. A., nella qualità di eredi di P.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, rilevando che, nel testo della stessa, l’assenza di ogni esplicito riferimento alla nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi rendeva evidente la volontà del legislatore di ancorare il valore da attribuire alla settimana di periodo figurativo a criteri diversi da quelli generali, ed in particolare di legarne il valore a quanto effettivamente percepito durante le settimane di lavoro svolto, in conformità alla ratio della norma, volta a tutelare l’assicurato che si sia trovato a far fronte ad eventi che, involontariamente, sarebbero idonei ad incidere negativamente sulla base pensionabile, ma tenendo conto della peculiarità della fattispecie, e cioè del riconoscimento di un accredito contributivo in assenza di versamento effettivo.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Con il motivo proposto, ritorna all’esame di questa Suprema Corte la previsione della L. n. 155 del 1981, art. 8, che (per quanto qui interessa) dispone: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale …”.

Riguardo a tale norma, si è già affermato, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981 (cfr.

Cass. n. 16313/2004; Cass. n. 157/2007; Cass. n. 17502/2009).

A tale orientamento il Collegio ritiene di dover dare continuità, rammentando come la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quando non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere (in tal senso ex multis ad es Cass. n. 1898/1997; Cass. n. 3630/1999; Cass. 5002/1999), dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso.

Alla luce di tale insegnamento, la tesi interpretativa prospettata dall’Istituto ricorrente appare priva di apprezzabili punti di riferimento normativo, avendo il legislatore espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto medesimo, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, e, quindi, con inclusione anche delle competenze percepite con cadenza extramensile o ultramensile.

Dal momento che anche quest’ultime sono riferibili all’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi che qui viene in rilievo e che valgono, pertanto, ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, stante la tardività del controricorso, vanno liquidate nei limiti dell’attività difensiva svolta dal procuratore degli intimati all’udienza di discussione e con distrazione in favore dello stesso, che se ne è dichiarato anticipatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condannala l’INPS al pagamento delle spese che liquida in Euro 15,00 per esborsi ed in Euro 1.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’Avv. Giuseppe Sante Assennato.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA