Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17990 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 01/09/2011), n.17990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già IntesaBci

Gestione Crediti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso

l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZANOTTO ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO M.O.;

– intimato –

sul ricorso 895-2006 proposto da:

FALLIMENTO M.O. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore dott. B.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI SAN BASILIO 72, presso l’avvocato SANTORO DAVID MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GNIGNATI PAOLO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente Incidentale –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROBERTO CATALANO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione, rigetto

del ricorso incidentale, accoglimento del ricorso principale

limitatamente al secondo motivo, rigettato il primo; cassazione con

rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 7.5.01, pronunciando sull’opposizione proposta dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento di M.O. (dichiarato in estensione del Fallimento della SART s.a.s., di cui il M. era socio illimitamente responsabile), respinse la domanda avanzata dall’opponente, di ammissione del credito chirografario derivante dalle fideiussioni prestate dal M. in favore della banca, a garanzia del pagamento dei crediti da questa vantati nei confronti di M.G. (anch’egli dichiarato fallito in estensione del fallimento della SART) e della Miatello s.n.c. (altra società di cui il fallito era socio collettivista) in concordato preventivo.

Il Tribunale affermò che la prima delle due fideiussioni era inopponibile al fallimento ai sensi dell’art. 2704 c.c., mentre la seconda doveva ritenersi nulla per difetto di causa.

L’appello proposto da Intesa Gestione Crediti s.p.a. (succeduta al Banco Ambrosiano nella titolarità del rapporto controverso) contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 16.9.05.

La Corte territoriale – premesso che non poteva essere esaminata, attesa la sua tardività, l’eccezione svolta dal Fallimento nella comparsa conclusionale, di difetto di interesse dell’appellante ad ottenere una pronuncia di merito, per essere stati i crediti garantiti interamente soddisfatti nelle rispettive sedi concorsuali – ha rilevato, quanto al primo motivo d’appello, che la fideiussione prestata dal fallito in favore di M.G., prodotta in copia dalla banca, era priva di data certa anteriore al fallimento, perchè riportava un timbro postale illeggibile e, per di più, apposto su un foglio separato dal testo del contratto; ha poi affermato che il secondo motivo d’appello era incomprensibile ed, in ogni caso, “non riscontrava” il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità della seconda fideiussione, prestata dal M. in favore della società di cui era socio illimitatamente responsabile.

Intesa Gestione Crediti s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di due motivi di ricorso. Il Fallimento di O. M. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, con il quale, ha lamentato che il giudice dell’appello non abbia rilevato d’ufficio, in ragione dell’avvenuto, integrale pagamento dei crediti garantiti dalle fideiussioni, il sopravvenuto difetto di interesse della banca all’impugnazione e/o la cessazione della materia del contendere; nel controricorso ha eccepito, per l’identica ragione, l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) In ordine logico, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni che il Fallimento ha sollevato in rito con il controricorso e col ricorso incidentale, che devono essere respinte.

E’ pacifico, in fatto, che la banca creditrice abbia ottenuto l’integrale soddisfacimento delle proprie ragioni di credito verso M.G. e verso la Miatello s.nc. nelle rispettive sedi concorsuali e che pertanto le fideiussioni prestate da O. M., atteso il principio di accessorietà delle garanzie, si siano estinte.

L’avvenuta estinzione delle garanzie è stata però allegata per la prima volta dal Fallimento nella memoria di replica alla comparsa conclusionale depositata in grado d’appello: la Corte di merito ha perciò correttamente ritenuto di non poter tener conto di una circostanza che non aveva mai formato oggetto di contraddittorio fra le parti e che si era verificata dopo che la causa era stata rimessa in decisione. Deve, peraltro, escludersi che la cessazione della materia del contendere possa essere pronunciata nella presente sede di legittimità, non essendovi sul punto accordo fra le parti (Cass. SS.UU. n, 13969/04). Non può, infine, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 100 c.p.c., posto che, avendo la Corte territoriale pronunciato nel merito, persiste l’interesse della banca ad ottenere, attraverso la cassazione della sentenza impugnata, una diversa regolamentazione delle spese del giudizio.

2) Con il primo motivo di ricorso, la Banca, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta che la Corte territoriale abbia respinto il primo motivo di appello senza esaminare l’originale della fideiussione rilasciata da M.O. a garanzia delle obbligazioni assunte della F.lli Miatello s.n.c. verso la Banca Cattolica del Veneto (poi incorporata dal Banco Ambrosiano), che essa aveva ritualmente prodotto in giudizio e che constava di un unico foglio, sul cui retro si leggeva chiaramente la data appostavi col timbro postale “in corso particolare”.

3) Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1418, 1936, 2697 c.c. nonchè vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione ed assume che la Corte veneziana, dichiarando incomprensibile, e comunque privo di riscontri con il capo della sentenza impugnata, il suo secondo motivo d’appello, ha omesso totalmente di pronunciare sulla questione della validità o della nullità della fideiussione rilasciata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società, che le era stata devoluta.

4) Entrambe le censure vanno dichiarate inammissibili. La prima è, infatti, palesemente priva di attinenza alla decisione, in quanto la Corte di merito ha dichiarato inopponibile al Fallimento, per mancanza di data certa, la fideiussione prestata da M.O. in favore del fratello G., e non già quella prestata in favore della F.lli Miatello s.n.c. La seconda difetta, invece, del requisito dell’autosufficienza, in quanto – a fronte della pronuncia del giudice d’appello di inammissibilità del motivo per mancanza di specificità (assunta con la locuzione atecnica, ma di inequivoco significato, “il motivo …

non riscontra..”) – la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere detto motivo nel ricorso in modo completo, o quantomeno nelle sue parti salienti, così da dimostrare che le argomentazioni in esso svolte erano idonee a contrastare il fondamento logico-giuridico della decisione del primo giudice (Cass. n. 11477/010). Banca Intesa si è invece limitata a riportare testualmente (in corsivo, alla pag. 14 del ricorso) quella parte della sentenza d’appello che sintetizzava il motivo in maniera oggettivamente incomprensibile (attraverso due periodi, apparentemente sorretti dall’avverbio perchè e divisi soltanto da una virgola, il secondo dei quali non risulta però collegabile al primo), senza neppure chiarire se tale sintesi corrispondesse in qualche misura all’effettivo contenuto del gravame, ed ha in tal modo impedito a questa Corte di valutare la fondatezza e la validità della censura mossa alla statuizione di inammissibilità della Corte di merito. E’ appena il caso, poi, di rilevare, che la mancata trascrizione del motivo d’appello dichiarato inammissibile non consente a questo giudice di esaminare le argomentazioni in base alle quali la ricorrente svolge, nella presente sede, un’approfondita critica alla decisione di primo grado, che non risultano essere state tempestivamente dedotte nelle precedenti fasi di merito. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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