Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1799 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 820-2019 proposto da:

VALENTINA HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AUTO IN GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ROBERTO MILIA, AUGUSTO LA MORGIA, GIULIANO MILIA;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, in persona dei Curatori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAOLUCCI DI CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLA TULIPANI;

– controricorrente –

avverso il decreto Rep. n. 102/2018 del TRIBUNALE di CHIETI,

depositato il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Chieti, con decreto del 15 novembre 2018, omologava il concordato fallimentare proposto da Auto In Group s.r.l. e relativo al fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

2. per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Valentina Holding s.r.l., presentatrice di una diversa proposta di concordato fallimentare, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e la società Auto In Group s.r.l.;

parte ricorrente ha tempestivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

la controricorrente Auto In Group s.r.l. ha depositato memoria al di fuori dei termini previsti dall’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il motivo di ricorso denuncia la violazione delle norme dettate dall’art. 124 e ss. L.Fall. in tema di concordato fallimentare, con la conseguente nullità del procedimento e del decreto di omologa;

la ricorrente ha rappresentato di aver avanzato nell’ambito della procedura fallimentare di (OMISSIS) s.r.l., al pari di Auto In Group s.r.l. e Car In s.r.l., una proposta di concordato fallimentare remissorio con assuntore ex art. 124 L.Fall., sostenendo che la stessa sia stata negletta benchè fosse di maggiore convenienza;

in tesi di parte ricorrente l’iter procedimentale del concordato risulterebbe gravemente viziato ed avrebbe finito per alterare e ledere i diritti e le aspettative non solo di chi aveva presentato differenti proposte di concordato fallimentare, ma anche dei creditori, nel tentativo di privilegiare la proposta di Auto In Group s.r.l.;

ciò nonostante il Tribunale, in sede di omologa, avrebbe trascurato di valutare la legittimità sostanziale del concordato approvato e delle modalità con cui lo stesso si era sviluppato, senza dare atto della proposta alternativa presentata da Valentina Holding s.r.l. e delle fasi che avevano contrassegnato tale proposta;

in particolare i curatori, in violazione dell’art. 125 L.Fall., all’interno della loro relazione dell’11 maggio 2018 avrebbero ritenuto non accoglibile la richiesta del comitato dei creditori del precedente 7 maggio 2018 (secondo cui andava messa al voto la proposta concordataria, supportata da idonea garanzia bancaria per il totale del costo del concordato, che avesse reso disponibile per i creditori il maggior importo assoluto, indicazione a cui Auto In Group s.r.l. aveva dato seguito in maniera insufficiente, a differenza di Valentina Holding s.r.l.), affermando che a tale organo competesse soltanto l’espressione di un parere, favorevole o contrario, sulle proposte di concordato fallimentare presentate, parere che era stato espresso sulla proposta di Auto In Group s.r.l. in termini favorevoli fin dal 9 febbraio 2017;

inoltre, la proposta di concordato fallimentare sarebbe stata rimessa al voto da parte del giudice delegato senza chiedere in precedenza che il Tribunale si esprimesse sulla corretta formazione delle classi, nel senso prescritto dall’art. 125 L.Fall. comma 3;

4. il motivo risulta nel suo complesso inammissibile;

4.1 quanto al parere del comitato dei creditori, la ricorrente adduce non tanto la violazione della prima parte dell’art. 125 L.Fall., comma 2 (a mente del quale la proposta di concordato deve essere posta al voto una volta “acquisito il parere del comitato dei creditori”), posto che nel caso di specie la proposta di concordato aveva pacificamente ricevuto il parere favorevole del comitato dei creditori (nella riunione del 19 febbraio 2018, stando al contenuto del decreto impugnato), ma piuttosto dell’ultima parte della norma (laddove la stessa prevede che in caso della presentazione di più proposte il comitato dei creditori scelga quella da sottoporre all’approvazione dei creditori), in quanto la preferenza espressa dal comitato dei creditori in termini generici (per la proposta concordataria, supportata da idonea garanzia bancaria per il totale del costo del concordato, che avesse reso disponibile per i creditori il maggior importo assoluto) doveva considerarsi effettuata non in favore della proposta di Auto In Group s.r.l.;

la denuncia di un simile errore procedurale doveva però essere accompagnata dalla specifica indicazione delle garanzie offerte da tutti i proponenti, al fine di dare immediata evidenza al fatto che la proposta di concordato messa al voto non corrispondeva a quella prescelta dal comitato dei creditori;

la censura risulta così inficiata dalla genericità del suo contenuto, non essendo dato sapere se la proposta dell’odierna ricorrente, al pari di quella di Car In s.r.l., sia stata illegittimamente negletta benchè fosse dovesse essere individuata come quella più corrispondente ai criteri indicati dal comitato dei creditori;

ora, la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purchè però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2771/2017 e Cass. 19410/2015);

occorreva pertanto che l’odierna ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto degli atti che sorreggevano la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a un’autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi;

in mancanza di una simile indicazione la doglianza proposta risulta giocoforza inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

4.2 in tesi di parte ricorrente nè il G.D. nè il Tribunale si sarebbero curati – in palese violazione del disposto dell’art. 125 L.Fall., comma 3 – del fatto che era stata omessa, rispetto alla proposta omologata, la preventiva verifica del rispetto dei criteri previsti dall’art. 124 L. Fall., comma 2, lett. a) e b);

tale critica, tuttavia, non trova alcuna corrispondenza nel contenuto del decreto impugnato, che espressamente attesta che “non essendo prevista la formazione di classi, non si è resa necessaria dinanzi al collegio la verifica del corretto utilizzo dei criteri di cui all’art. 124 L.Fall., comma 2, lett. a) e b), “;

ne discende, inevitabilmente, la sua inammissibilità, dato che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della statuizione impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 20910/2017);

5. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

PQM

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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