Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1799 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.24/01/2017),  n. 1799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18294-2012 proposto da:

O.M.G., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. VALGARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO DE

SANCTIS, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO SAVOLDI;

– ricorrenti –

contro

O.G., elettivamente domiciliato in MILANO, PIAZZA FIRENZE,

19, presso lo studio dell’avvocato MARCO FARINA, che lo rappresenta

e difende con procura speciale notarile rep. 33052 del 7/10/2016;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1163/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;

udito l’Avvocato SAVOLDI Massimo difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato FARINA Marco difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.G. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il fratello M.G. e la madre, C.A., nonchè la società O.L. s.n.c. formulando varie domande, vale a dire accertamento della legittimità del proprio recesso da detta società, liquidazione della quota e condanna dei convenuti al pagamento della somma corrispondente al relativo valore, corresponsioni di utili societari e di canoni, risarcimento del danno e scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto immobili siti in comune di (OMISSIS).

Nel resistere in giudizio i convenuti domandavano in via riconvenzionale l’accertamento della legittima esclusione dell’attore dalla predetta società e la sua condanna al risarcimento dei danni per concorrenza sleale e diffamazione.

Disposta – contrarie le parti – la separazione della cause di divisione da tutte le altre, il giudice di quest’ultima con sentenza n. 11794/09, respinte le eccezioni di nullità del provvedimento di separazione sollevate dai convenuti, disponeva lo scioglimento della comunione e disponeva per la vendita dei beni, giudicati indivisibili.

Contro tale sentenza O.M.G. e C.A. proponevano appello innanzi alla Corte distrettuale di Milano, che con sentenza n. 1163/12 rigettava l’impugnazione e condannava gli appellanti alle spese e al pagamento, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., della somma di Euro 5.000,00. Osservava detta Corte, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale aveva motivato sull’opportunità della scelta di separare le cause, che tale potere era discrezionale e che non erano ravvisabili profili di nullità dell’ordinanza di separazione, visto che la già intervenuta decisione sulla causa societaria ne aveva dimostrato l’opportunità. Rilevava, inoltre, che la proposizione di sole eccezioni di carattere processuale da parte degli appellanti confermava il carattere pretestuoso dell’impugnazione e consentiva l’applicazione dell’art. 96 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza O.M.G. e C.A. propongono ricorso, affidato a quattro motivi.

O.G. ha partecipato, tramite il proprio difensore, alla sola discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso espone la violazione o falsa applicazione dell’art. 103 c.p.c., comma 2 e art. 104 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (recte, 4), per aver il giudice disposto la separazione delle cause nonostante tutte le parti fossero contrarie.

2. – Il secondo mezzo lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione di detto provvedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione nella specie non esplicitata, se non con il rinvio a quella del giudice di primo grado, e non integrabile con il richiamo ad un fatto (la già intervenuta decisione nella causa societaria) sopravvenuto.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La relativa domanda, proposta dalla difesa di O.G. nella comparsa di risposta in appello, non è stata riprodotta nelle conclusioni definitive, per cui se ne deve ritenere l’abbandono. Inoltre, la condanna per responsabilità aggravata, che soggiace alla domanda di parte e alle ragioni che la sostengono, è stata disposta sulla base di considerazioni diverse da quelle che avevano sorretto la domanda dell’appellato, utilizzata allo scopo “di reintrodurre in zona Cesarini la domanda di pagamento canoni per locazione (del tutto inesistente e comunque indimostrata) del capannone de quo. Una domanda “dimenticata” e comunque oggetto del giudizio separato” (così a pag. 9 del ricorso). Ed ancora, la proposizione di sole eccezioni di carattere processuale non è argomento per giustificare un’automatica condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., altra essendo la mala fede o la colpa grave cui fa riferimento tale disposizione.

4. – Il quarto motivo allega il vizio di motivazione sulla contrapposta domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dall’odierno ricorrente in appello. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, presupponendo la condanna per responsabilità aggravata la soccombenza nelle spese, sarebbe irrilevante il rigetto di un’eccezione processuale formulata dalla parte vittoriosa. Per contro, si sostiene, gli appellati avevano proposto non una ma tre eccezioni, tutte basate su false affermazioni di fatto e tutte respinte.

5. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente inammissibili.

Infatti, l’esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale del giudice – su cui non può incidere il dissenso delle parti – di disporre la separazione delle domande (art. 104 c.p.c.), è incensurabile in sede di legittimità (Cass. nn. 6454/97, 11831/03 e 19299/06).

In particolare, atteso che l’impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità, non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorchè contenuto in sentenza, stante il suo carattere meramente ordinatorio, nonchè la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali (Cass. n. 11831/03).

6. – Il terzo motivo è fondato.

Per l’applicazione dell’istituto della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, deve escludersi la necessità dell’adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell’art. 96 c.p.c.. E’, invece, presupposto indefettibile l’allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell’agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Cass. n. 15017/16).

Tale violazione non può essere motivata con esclusivo riferimento al carattere processuale delle eccezioni proposte, che le difese in rito non hanno minor valore e minor dignità rispetto a quelle svolte nel merito, nè tanto meno denotano di per sè una resistenza pretestuosa.

7. – L’accoglimento di tale motivo, eliminando la condanna per responsabilità aggravata, assorbe ovviamente l’esame del quarto mezzo d’annullamento.

8. – Sulla base delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al solo motivo accolto, e decidendo la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve escludersi la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, della parte odierna ricorrente.

9. – Consideratane la soccombenza prevalente, su detta parte gravano le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo per la sola attività difensiva svolta dalla parte intimata, fermo restando il regolamento delle spese di merito.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, respinti i primi due e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito esclude la condanna della parte odierna ricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3; pone a carico di quest’ultima parte le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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