Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17989 del 28/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 28/08/2020), n.17989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13411-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 146, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PERTICARO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 399 presso lo studio dell’avvocato CARLO CECCHI che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SAVIOLI;

– controricorrente –

contro

O.C., O.M., O.P., B.G.,

D.S.I., D.S.S., D.S.F.,

D.T.E., OG.PI., D.S.M., D.S.A.,

O.S., O.G.A., OG.GI., SOCIETA’ SAT

S.p.a., REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6183/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M. la notte del (OMISSIS), alla guida della sua autovettura, investì due pedoni, Di.Sa.An. e O.D., marito e moglie, su di un attraversamento pedonale in (OMISSIS).

Entrambi gli investiti perirono nell’occorso.

In primo grado il Tribunale di Roma ritenne il concorso di colpa dei pedoni in ragione del 30%.

Su appello di O.C. e O.M., ossia di due soltanto degli originari attori, tutti congiunti dei deceduti, la Corte di Appello di Roma riformò la sentenza del Tribunale ed affermò l’esclusiva responsabilità del F. nella causazione del sinistro mortale.

Il F. ricorre per cassazione con atto affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso Og.Sa..

Le altre parti del giudizio di merito sono rimaste intimate.

A seguito della comunicazione della proposta formulata dal consigliere relatore non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza concernente la posizione in cui era ferma l’autovettura di D.S.S..

Il motivo è, in parte inammissibile, in quanto non adeguatamente specifico ed in parte infondato, in quanto la Corte di Appello di Roma ha adeguatamente ricostruito l’investimento in punto di fatto, affermando che comunque, trovandosi i due pedoni sulle strisce pedonali, il F. aveva assoluto obbligo di fermarsi per consentire l’attraversamento e detto obbligo non poteva ritenersi eliso dall’essere l’autovettura del D.S.S. ferma prima dell’attraversamento pedonale.

Sul punto la sentenza impugnata afferma che i due pedoni erano appunto scesi da un’autovettura, che, evidentemente, era quella del D.S.S., e compivano l’attraversamento sulle strisce pedonali, confidando nel fatto che trovandosi su tatto di strada da esse contrassegnato avevano diritto di precedenza sulle autovetture che sopraggiungevano (Cass. n. 20949 del 30/09/2009 Rv. 610087 – 01), una delle quali, quella marciante in direzione (OMISSIS), si era, appunto, fermata per consentire loro l’attraversamento.

Il vizio prospettato è, pertanto, insussistente.

Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020

 

 

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