Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17989 del 20/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/07/2017), n. 17989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26544-2016 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA
MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che
la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
R.A.;
– intimato –
sul ricorso per correzione di errore materiale avverso la sentenza n.
24304/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il
27/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27/11/2015 (n. 24304/2015), questa Corte di cassazione, su ricorso proposto da R.A. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., ha dichiarato inammissibile il ricorso ed emesso pronuncia di condanna al pagamento delle spese del giudizio sulla base della soccombenza;
nel dispositivo la Corte ha così pronunciato: “La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione (omissis)”;
con il presente ricorso, notificato al difensore del R. costituito nel giudizio di cassazione, la Poste italiane chiede la correzione del dispositivo della sentenza nella parte in cui ha posto l’onere delle spese a carico della “società ricorrente” anzichè del “ricorrente” trattandosi di persona fisica;
il controinteressato non ha ritenuto di svolgere attività difensiva;
la procedura di correzione ex art. 391 bis c.p.c., è ammissibile e fondata nel merito;
secondo l’orientamento che si ritiene qui di condividere, il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza (v. Cass. n. 19228/2006; Cass. n. 13085/2005);
è evidente l’errore materiale in cui è incorsa la Corte, dal momento che l’espresso riferimento alla soccombenza, quale unico criterio di regolamentazione delle spese del giudizio, esclude ogni dubbio sulla parte tenuta al pagamento delle spese, poichè il solo soccombente è appunto il R.;
il riferimento alla “società” è frutto di un lapsus calami, che consente la correzione del provvedimento, non essendo richiesta a questo giudice alcuna attività di interpretazione del dispositivo;
l’istanza deve pertanto essere accolta;
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14).
PQM
La Corte ordina che il dispositivo della sentenza 24304 del 2015 della sezione lavoro della Cassazione sia corretto nel senso che li dove è scritto “condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio” deve leggersi e intendersi “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio”;
ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale della sentenza sopra descritta;
rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017