Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17989 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 578/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/11/2006 r.g.n. 433/02 ;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per: rinnovazione della notifica e,

in subordine l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23.9.2004/10.11.2006 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza resa dal Tribunale di Modena il 29.11/12.12.2001, impugnata dall’INPS, che accoglieva la domanda proposta nei confronti dell’Istituto da A.G. ai fini del ricalcolo della pensione in confonnità alla previsione della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11, con rivalutazione delle retribuzioni, determinate con il criterio tabellare per gli anni anteriori al 1968, secondo le variazioni dell’indice ISTAT tra l’anno di percezione e quello del pensionamento. Osservava la corte territoriale che, ai fini del calcolo della pensione di anzianità a carico del Fondo lavoratori dipendenti con il metodo retributivo per come previsto dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, la retribuzione doveva determinarsi, quanto ai periodi antecedenti al 1968, a norma del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, che ha introdotto il sistema retributivo per le pensioni ordinarie, e che allo scopo andava utilizzata la tabella C allegata al decreto stesso (come sostituita dalla tabella E, allegata al D.L. n. 402 del 1981 conv. nella L. n. 537 del 1981),e non quella approvata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto con deliberazione dell’8.11.1982, rivalutando le retribuzioni desumibili dalle medesime sulla base dei singoli anni di riferimento sino a quello antecedente la decorrenza della pensione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo. Non si è costituito A.G., sebbene regolarmente citato, ben potendo la notificazione degli atti del processo, ove la parte sia rappresentata, come nel caso, da più di un difensore, essere utilmente effettuata, secondo l’insegnamento di questa Corte, anche ad uno solo di essi, pur nel caso in cui sia stato eletto domicilio presso l’altro (cfr. Cass. n. 12963/2006; Cass. n. 13361/2007).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo l’Istituto ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 6 e allegata tabella C, nonchè della L. n. 297 del 1982, art. 3, commi 8 e 11, nonchè vizio di motivazione.

Osserva, al riguardo, che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità dell’adozione della Delib. 8 novembre 1982, nel frattempo revocata da Consiglio di amministrazione dell’Istituto, doveva considerarsi che la tabella C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968, indicava il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale corrisposta negli anni precedenti in conformità alle marche applicate nelle tessere assicurative allora in uso e che, pertanto, ai fini della rivalutazione della retribuzione media settimanale, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11, doveva farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione.

Il ricorso è fondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezione unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 2631 del 2006.

Si è, infatti, statuito, con tale arresto, che “la tabella C allegata al D.P.R. n. 468 del 1968 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la L. 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente, nell’applicazione, ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 11, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione”.

La sentenza impugnata, non avendo regolato la questione controversa in conformità al principio indicato, va, pertanto, cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale la deciderà secondo il criterio interpretativo specificato, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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