Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17988 del 28/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 28/08/2020), n.17988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13384-2019 proposto da:
T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S. ANGELA
MERICI 16, presso lo studio dell’avvocato ALVARO SPIZZICHINO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CIMINO,
ANTONIO CIMINO;
– ricorrente –
contro
A.P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO MACCIO’, LUCIA
SCOPINARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 201/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO
VALLE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A.P.N. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova T.C. e G.S., coniugi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici e morali da lei riportati a seguito di una violenta lite.
Il Tribunale di Genova rigettò la sua domanda ed accolse la riconvenzionale dei convenuti condannandola al pagamento di Euro cento per la distruzione, durante la lite, di alcuni vasi.
Su appello della soccombente la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 00201 del 13/02/2019, ha accolto l’originaria domanda della A., limitatamente al capo relativo alle lesioni riportate ad un occhio ed ha condannato la sola T.C. al pagamento di oltre Euro millenovecento.
Ricorre per cassazione la T., con due motivi.
Resiste con controricorso A.P.N..
A seguito della comunicazione della proposta del consigliere relatore la controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi investono la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., e art. 2697 c.c..
Il ricorso è manifestamente fondato: la sentenza della Corte di Appello di Genova alla pag. 6 afferma che vi è stato un alterco litigioso e che a seguito di questo la A. ha riportato lesione ad un occhio (peraltro rivelatasi non nell’immediatezza ma nel prosieguo) ed afferma che deve escludersi che la A. possa essersi provocata da sè detto danno all’occhio e tantomeno che gli occhiali siano caduti durante l’alterco litigioso.
La motivazione in punto di sussistenza del nesso causale e di dinamica complessiva dell’accaduto è del tutto carente e si risolve in un’affermazione apodittica per cui deve ritenersi, secondo il giudice d’appello che nell’alterco litigioso la A. sia stata colpita al viso, e comunque nella parte subfrontale di questo, dalla T., senza, tuttavia, che emerga l’esatta dinamica dei fatti.
La motivazione offerta non è adeguata e non risponde al requisito minimo (Cass. n. 22598 del 25/09/2018 Rv. 650880 – 01, secondo la cui massima “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), comunque necessario pur nel mutato contesto normativo.
La regola sull’onere della prova pure risulta mal applicata dal giudice dell’impugnazione territoriale, in quanto era la A., attore in primo grado, a dover fornire la prova dell’aggressione, il che, come afferma la stessa Corte laddove ripercorre sommariamente la fase istruttoria, non è avvenuto.
Alla manifesta fondatezza di entrambi i motivi di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata.
La causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04) ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
PQM
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 2 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020