Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17988 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 04/07/2019), n.17988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24654/2015 R.G. proposto da:

M.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Pafundi,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale G.

Cesare n. 14, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 857/2015, depositata il 15 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio

2019 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate notificava a Carla M. un avviso di accertamento, redatto con il metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per l’anno 2006.

2. La Commissione tributaria provinciale di Genova annullava l’accertamento, ma compensava le spese per la “tipologia della controversia”.

3. Proponeva appello principale l’Agenzia delle entrate, mentre la contribuente formulava appello incidentale per la condanna della controparte alle spese del primo grado di giudizi, chiedendo la condanna della Agenzia anche alle spese del giudizio di appello.

4. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia e compensava le spese del giudizio di appello, “per la particolare natura della controversia”.

5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente.

6. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1 e degli artt. 91-92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto il giudice di appello ha compensato le spese del giudizio di secondo grado con l’affermazione “per la particolare natura della controversia si ritiene equo compensare le spese”, in violazione, dunque, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, essendo rimasta l’Agenzia delle entrate totalmente soccombente. La Commissione regionale ha, quindi, utilizzato una mera clausola di stile, senza dare conto delle ipotetiche “gravi ed eccezionali ragioni”. 1.1.Tale motivo è fondato.

Invero, la disciplina sulle spese è mutata nel corso degli anni. L’art. 92 c.p.c. inizialmente faceva riferimento ai “giusti motivi” per la compensazione delle spese di lite. Con la L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi fossero indicati nella motivazione.

La L. n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, per le controversie iniziate, in primo grado, dopo tale data, ha previsto la compensazione, oltre che in caso di reciproca soccombenza, solo per “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

Con il D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014 è scomparsa la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” e si è ristretta la possibilità di compensazione solo in caso di “assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

La Corte costituzionale (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), poi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (anche Cass., 18 febbraio 2019, n. 4696).

Nella specie, trova applicazione il disposto dell’art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, in quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2011, ed è quindi necessaria per procedere alla compensazione delle spese l’indicazione in motivazione delle “gravi ed eccezionali ragioni”.

Per questa Corte le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6 -L, 9 aprile 2019, n. 9977).

Tale disposizione costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., 2883/2014).

Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass., 12893/2011; Cass., 11222/2016).

La Commissione regionale, quindi, essendosi limitata a disporre la compensazione delle spese, nonostante la soccombenza totale della Agenzia delle entrate, con il mero riferimento alla “particolare natura della controversia”, ha violato l’art. 92 c.p.c., comma 2.

Infatti, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa – in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia – (Cass., 15 dicembre 2011, n. 26987).

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto il giudice di appello ha omesso di provvedere sull’appello incidentale proposto dalla contribuente, con cui aveva chiesto la condanna della Agenzia delle entrate anche alle spese di primo grado, che erano state invece compensate dal primo giudice, nonostante la soccombenza totale della controparte, con la clausola di stile “la tipologia della controversia ne suggerisce l’integrale compensazione tra le parti.

2.1. Tale motivo è fondato.

Invero, la ricorrente ha riportato nel ricorso per cassazione la parte dell’appello incidentale con cui ha chiesto alla Commissione regionale di condannare l’Agenzia delle entrate, totalmente soccombente, alle spese di primo grado che, invece, erano state compensate per intero, con una formula del tutto generica (cfr. motivazione sentenza di prime cure “in punto di spese di giudizio, la tipologia della controversia ne suggerisce l’integrale compensazione tra le parti”).

Su tale specifico motivo di appello incidentale la Commissione regionale ha omesso di pronunciare, incorrendo quindi nel vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c..

3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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