Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17988 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona.

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9010/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2007 R.G.N. 7334/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19.12.2006/18.7.2007 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 24.5/15.6.2001, impugnata dall’INPS, rigettava la domanda proposta da G.M.B. ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico.

Osservava la corte territoriale che, in esito all’istruttoria disposta nel corso del giudizio, era rimasta indimostrata l’adibizione ultradecennale della lavoratrice a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto tale da superare la soglia prevista dal D.L. n. 277 del 1991.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.M. B. con tre motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente prospetta vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che la corte territoriale aveva omesso di disporre la consulenza tecnica richiesta con l’atto di appello sebbene si trattasse di mezzo istruttorio idoneo a provare la quantità di fibre di amianto cui era stata esposta la lavoratrice e risultasse illogico, per giustificare tale esito, il riferimento alla già intervenuta bonifica dei locali, disposta dalla USL in esito alle risultanze delle analisi effettuate negli anni 1986 e 1987, che avevano anzi accertato la presenza dell’abesto “con valori sicuramente nocivi per la salute”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; L. n. 326 del 2003, art. 47; L. n. 350 del 2004, art. 1, comma 132) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed, al riguardo, osserva che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto la concessione del beneficio condizionata, oltre che ad una esposizione ultradecennale, al superamento anche di una specifica soglia di rischio, laddove la L. n. 257 del 1992, non contenendo alcun riferimento al D.Lgs. n. 277 del 1991, aveva attribuito il diritto alla supervalutazione contributiva a tutti i lavoratori già esposti, per come dimostrava pure la previsione del D.L. n. 269 del 1993, conv. nella L. n. 326 del 2003, che tale concorrente requisito aveva ex novo espressamente introdotto.

Con il terzo motivo viene denunciata, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., osservando che la corte di merito, con erronea valutazione, aveva omesso di porre a fondamento del proprio convincimento il verbale dell’USL del 18.7.1987, che aveva disposto la decontaminazione dell’edificio, sebbene si trattasse di atto pubblico, assistito da presunzione di legittimità ed avente l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c..

Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per erronea formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Se, infatti, deve convenirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che il quesito di diritto prescritto dalla norma indicata non può essere unico per l’intero ricorso, ma deve essere formulato separatamente rispetto a ciascuna censura (v. ad es.

Cass. n. 27130/2006), per come si evince dal riferimento all’illustrazione di “ciascun motivo” che si rinviene nel testo della norma, oltre che, dal punto di vista funzionale, dalla necessaria corrispondenza che deve realizzarsi, in termini sintetici e riassuntivi, fra la singola censura e la regola, diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato, la cui auspicata adozione condurrebbe ad un esito difforme della controversia, nel caso in esame, tale prescrizione appare sostanzialmente rispettata.

La ricorrente, infatti, ha proposto tre distinti motivi di ricorso ed ha formulato, con riferimento agli stessi, autonomi e specifici quesiti, ancorchè, riguardo ai due primi mezzi di impugnazione, gli stessi risultino topograficamente collocati in un unico contesto;

circostanza, tuttavia, che non compromette l’autonomia e la separata individualità dei quesiti e la loro chiara riferibilità a ciascuna delle censure prospettate.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

La corte territoriale, nel verificare l’adeguatezza della prova fornita dalla ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio, e,quindi, la rilevante probabilità di esposizione della stessa a rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro (secondo la formula sintetica e riassuntiva elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte: v. ex plurimis Cass. n. 16119/2005; Cass. n. 19456/2007), ha accertato che la documentazione stessa prodotta dalla ricorrente era idonea ad escludere il superamento della soglia massima di tollerabilità.

Ha rilevato, in proposito, la corte, con riferimento alla situazione dell’immobile IMI di via (OMISSIS), che nello stesso l’amianto era stato utilizzato solo sulle travi ed i soffitti delle stanze e dei corridoi, per la protezione ignifuga dei solai, e non altrove; che i controsoffitti non erano stati realizzati, per come, invece, sosteneva la ricorrente, con l’impiego dello stesso materiale, ma anzi tali strutture separavano gli uffici dalla zona che conteneva la sostanza; che il controsoffitto non era interessato dall’impianto termico, ma solo dai corpi illuminanti; che i dipendenti IMI lavoravano in locali situati su un piano diverso da quello interessato dall’intervento di decontaminazione; che l’analisi dei campionamenti effettuati, anche a seguito dell’intervento della USL, non segnalavano anomalie rispetto ai valori limite e che lo stesso parere trasmesso dal CONTARP in data 3.11.1999, su richiesta di alcuni dipendenti dell’IMI, aveva data atto che “i rivestimenti presenti nei locali di lavoro non potevano esporre a concentrazione di fibre di amianto dell’ordine del livello di soglia o di attenzione, soprattutto perchè inertizzati in altri materiali”; ed infine, che il verbale di contravvenzione del luglio 1987 non era relativo allo stato dell’immobile precedentemente ai lavori di coibentazione, ma era stato elevato nei confronti della ditta che tali lavori aveva eseguito in un periodo ben più limitato rispetto ai dieci anni prescritti.

A fronte di tale accertamento, la decisione, adottata dal giudice di merito, di escludere l’espletamento di accertamenti tecnici (sulla base, non tanto della considerazione dell’impossibilità di pervenire a risultati probatori utili a seguito della bonifica dei locali, quanto per la ragione essenziale dell’esistenza già agli atti di prove idonee ad escludere la presenza di una situazione qualificata di rischio) resta in questa sede incensurabile, in quanto correttamente motivata ed esente da apparenti vizi giuridici.

Dovendosi, al riguardo, ribadire come l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e che il diniego della relativa richiesta non può essere censurato nel giudizio di legittimità se il convincimento del giudice sia assistito da idonea motivazione e, comunque, se risulti che la richiesta sia stata disattesa sulla base delle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti, con valutazione che si sottrae ad errori o contraddizioni. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il motivo, infatti, contrasta con consolidati precedenti di questa Suprema Corte, ed, in particolare, con l’arresto che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 (v. ex multis ad es. Cass. n. 12866/2007; Cass. n. 27451/2006; Cass. 16119/2005).

Questa linea interpretativa (che si collega con l’orientamento del giudice delle leggi, che ha ripetutamente rilevato che la norma in esame ha una portata precettiva delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell’amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991, e succ. mod.: sent n. 5/2000 e n. 434/2002) si riconnette all’esigenza di individuare una soglia di esposizione al rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all’amianto presa in considerazione dalla disposizione di legge, che non contiene, nella mera formulazione letterale, quegli elementi di delimitazione del rischio, quali sono, invece, rappresentati , nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (nelle cave o nelle miniere di amianto), o, in quella del comma 7, dalla insorgenza di una malattia professionale correlata all’esposizione stessa.

In tal contesto, si è, quindi, precisato, con orientamento che può ritenersi ormai acquisito, che, del riferimento complessivo al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, è rilevante in concreto il dato emergente dalla prima norma, la quale indica (o meglio, indicava, stante l’abrogazione di tutto il capo 3^ del D.Lgs. n. 277 del 1991, comprendente sia l’art. 24 che l’art. 31, da parte del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 5, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina nel D.Lgs. n. 626 del 1994) il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, quale soglia il cui superamento implica la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato e concreto, richiedente l’adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio (quali l’obbligo di notifica all’organo di vigilanza, l’informazione periodica al lavoratore circa i rischi, la delimitazione dei luoghi esposti al rischio, con restrizione di accesso ai medesimi e messa a disposizione in favore dei lavoratori dei mezzi individuali di protezione, la misurazione periodica dei livelli di esposizione, l’apprestamento di particolari misure in ordine agli indumenti di lavoro) (v. ad es. Cass. n. 16256/2003;

Cass. n. 16119/2005; Cass. n. 400/2007; Cass. n.18495/2007; Cass. n.29660/2008; Cass. n. 849/2009; Cass. 4650/2009).

Merita soggiungere che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 decies, introdotto dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2, ha ormai fissato (in attuazione della già rammentata direttiva comunitaria) nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione ad amianto.

E che la stessa soglia è stata recepita, con utilizzazione di una diversa unità di misura, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (conv.

con modificazioni nella L. n. 326 del 2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132), che, se ha modificato ratione temporis la portata e la misura del beneficio contributivo accordato, ha, comunque, confermato la necessità, anche con riferimento al periodo pregresso, di una soglia di esposizione quantitativamente precisata (cfr. Cass. 21257/2004;

Cass. n. 400/2007).

Alla luce di tali precedenti, il ricorso non offre elementi per non dare continuità all’orientamento già espresso dalla Corte.

Nel rigetto dei precedenti motivi resta assorbito l’esame dell’ultimo mezzo di impugnazione.

11 ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 2, conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

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