Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17988 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 01/09/2011), n.17988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDISTRIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA,

in persona dell’amministratore pro tempore Rappresentato e difeso,

giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. LUNARDO

Salvatore;

– ricorrente –

contro

L.S. – L.R. – S.N. rappresentati e

difesi dagli Avv. POLIZZOTTO Salvatore e Marcella Polizzotto, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, n. 31,

depositata in data 4 febbraio 2005;

sentita la relazione all’udienza del 23 febbraio 2011 del consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rigetto del

ricorso, con ricalcolo ai sensi delle nuove disposizioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – A seguito della mancata accettazione dell’indennità di esproprio di un terreno, sito in territorio di (OMISSIS), di proprietà di L. S., L.R. e S.N., in relazione al quale l’Assessore all’Industria della Regione Sicilia, previa dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell’acquisizione, aveva autorizzato il Consorzio per l’area di Sviluppo industriale della Provincia di Enna a procedere all’occupazione dell’area, la competente commissione – a fronte dell’offerta calcolata, sulla base di L. 960 al mq in riferimento al valore agricolo medio del fondo, determinava l’indennità sulla base di un valore di Euro 9,300 al metro quadrato.

1.1 – Avverso tale stima proponeva opposizione il predetto Consorzio, convenendo i proprietari davanti alla Corte di appello di Caltanissetta, e deducendo che l’indennità avrebbe dovuto essere determinata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 vale a dire sulla base del valore agricolo medio.

Si costituivano i predetti proprietari del fondo, contestando la fondatezza dell’opposizione e chiedendo, in via riconvenzionale, che l’indennità fosse determinata in misura maggiore rispetto a quello corrispondente alla stima oggetto di opposizione.

1.2 – La Corte adita, premesso che la ricognizione legale doveva effettuarsi con riferimento al momento dell’emanazione del decreto di esproprio (avvenuta in data 11 settembre 2002), osservava che sull’area in questione sussistevano legali possibilità di edificazione, posto che, in base alle previsioni del Piano regolatore generale comunale (in conformità, del resto, al Piano regolatore ASI), l’area era inclusa in zona D, destinata allo sfruttamento produttivo industriale.

La tesi del Consorzio relativa all’applicabilità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, richiamato nel D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 e nella L.R. Sicilia n. 21 del 1984, art. 21 non veniva condivisa, affermandosi che, in seguito alla decisione n. 5 dell’anno 1980 della Corte Costituzionale, il richiamo operato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 doveva intendersi riferito alle sole disposizioni di carattere procedimentale. Veniva altresì disattesa la tesi dell’opponente circa la valutazione della natura dell’area al momento dell’apposizione del vincolo e non a quello del compimento della vicenda ablatoria, ribadendosi, inoltre, la prevalenza del criterio di edificabilità legale su quella effettiva, che era stata dedotta in base all’esclusiva competenza dei consorzi nell’edificazione di stabilimenti industriali.

Quanto alla stima, rilevato come il consulente tecnico d’ufficio avesse proceduto con il metodo analitico, si perveniva, anche sulla base di analoghe valutazioni compiute in procedimenti concernenti la medesima zona, al valore complessivo del relativo valore in Euro 88.631,00, ridotto, in applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ad Euro 44.317,70.

Esclusa la ricorrenza dei presupposti per la riduzione dell’indennità nella misura del 40 per cento, l’indennità di occupazione veniva determinata in Euro 2.364,00.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione e il Consorzio propone ricorso, affidato a tre motivi. Gli intimati resistono con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo si deduce violazione del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 53 della L.R. Sicilia del 4 gennaio 1984, n. 1, art. 21 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il rinvio normativo, sostiene il consorzio ricorrente, è recettizio, come tale insensibile alla successive vicende della norma richiamata.

In forza di tali disposizioni l’indennità di espropriazione, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere determinata sulla base del valore agricolo medio dei terreni. D’altra parte – si aggiunge – erroneamente la Corte di merito avrebbe affermato che il richiamo alle norme di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 sarebbe limitato alle sole disposizioni di carattere procedimentale.

Il motivo non è fondato.

Deve in proposito richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte (Cass., 6 marzo 2009, n. 5565), e condiviso dal Collegio, secondo cui la norma invocata, contenuta nella L.R. Siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, art. 21 non operava un rinvio diretto della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17, bensì alle “procedure previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 53 del testo unico delle leggi sul mezzogiorno. Ed era proprio codesto decreto, in effetti, che, per la determinazione delle indennità di espropriazione, rinviava “alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 e successive modificazioni e integrazioni”. Peraltro, al tempo dell’emanazione della norma regionale, il rinvio contenuto nella richiamata norma statale non poteva avere il contenuto che il consorzio ricorrente gli assegna, perchè la Corte costituzionale aveva già dichiarato, con la nota decisione n. 5 del 1980, l’incostituzionalità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, commi 5, 6 e 7, e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma 3, come modificati dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14; con la conseguenza che i criteri di calcolo delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree esterne ai centri edificati di cui all’art. 18 della stessa legge erano stati espunti dall’ordinamento.

Il rinvio della legge regionale, mediato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, non poteva, pertanto, estendersi alle norme già dichiarate incostituzionali.

In considerazione di tale aspetto, e con riguardo al meccanismo di determinazione indennitaria fissato dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 53, in quanto richiamato dalla L.R. Siciliana n. 1 del 1984, art. 21, che, disciplinando le espropriazioni occorrenti all’esecuzione degli impianti industriali da parte dei Consorzi, ne prevede la stima a valore agricolo tabellare, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la dichiarazione di incostituzionalità di questi ultimi (sentenza n. 5/19890 e n. 223/1983 Corte cost.), già anteriormente alla legge regionale, relativamente alle aree edificabili, rende ad esse applicabile la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, che, costituendo norma di riforma economico – sociale, si pone come limite all’esercizio della stessa potestà legislativa esclusiva regionale, restando applicabile la legge regionale al procedimento espropriativo (cfr. anche Cass., 18 maggio 2006 n. 11742). A tale insegnamento il Collegio ritiene di dover dare continuità, essendosi per altro già precisato che l’enunciato principio vale anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto art. 5-bis (Corte cost. n. 347 del 2007), la quale non si è estesa alla bipartizione tra aree agricole ed edificabili ed è stata chiaramente limitata ai soli terreni fabbricabili, che possono espropriarsi solo corrispondendo di regola il valore venale all’espropriato, con esclusione dell’applicabilità di valori convenzionali e astratti, del tipo di quelli agricolo medi o tabellari, essendo il richiamo alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 – quale operato dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 53 – non oggetto di rinvio recettizio, ma interpretabile con riguardo ai meri profili procedimentali, non incisi dalle predette pronunce della Corte costituzionale (Cass., 21 gennaio 2011, n. 2108).

Mette conto di rilevare, inoltre, che, non avendo i proprietari proposto impugnazione in via incidentale avverso la decisione in esame, rimane intangibile il criterio di calcolo in essa adottato, ancorchè interessato dall’evidenziata pronuncia di incostituzionalità.

2.1 – Del pari infondato è il profilo di censura, articolato nell’ambito del motivo in esame, secondo cui erroneamente la ricognizione legale delle aree non sarebbe stata effettuata con riferimento al momento dell’apposizione del vincolo. Tale assunto contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, la ricognizione della qualità edificatoria o meno dell’area va operata con riferimento alla data del decreto di esproprio, dovendosi interpretare la formula “al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 nel senso della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini della stima del bene, e non nel senso della necessità di retrodatare la qualificazione della natura del terreno all’epoca dell’imposizione di detto vincolo, giacchè, altrimenti, nell’ipotesi di mutamento di destinazione dell’area, sopravvenuta nelle more dell’espropriazione, l’indennizzo verrebbe ad essere inficiato di astrattezza, in contrasto con la previsione dell’art. 42 Cost., comma 3, (Cass., 14 dicembre 2006, n. 3146; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17337; Cass., 15 gennaio 2000, n. 425, Cass., Sez. Un., 29 novembre 1999, n. 833).

Tanto premesso, deve rilevarsi come la corte di merito abbia correttamente evidenziato che all’epoca dell’emanazione del decreto di esproprio il terreno in questione era incluso in zona D – produttivo industriale, sulla base del Piano Regolatore del Comune di Enna, adottato nel 1979 ed approvato con decreto dell’Assessore regionale territorio e ambiente del 23 marzo 1979, in piena sintonia, del resto, con il Piano regolatore del Consorzio A.S.I. di Enna.

2.2 – Con il secondo mezzo si contesta la determinazione dell’indennità, deducendosi violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sotto due distinti profili: a) omessa valutazione dell’edificabilità di fatto; b) mancata considerazione dell’incidenza del costo delle opere di urbanizzazione primaria.

Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Sotto il primo profilo deve evidenziarsi come non solo siano sottoposte a critica valutazioni di merito, di certo non proponibili in questa sede, ma addirittura sia censurata una ragione della decisione – quanto all’omessa valutazione dei costi relativi alle opere di urbanizzazione – che non trova rispondenza nel criterio effettivamente adottato dalla Corte di appello, che, ripudiando il sistema analitico seguito dal consulente tecnico d’ufficio, ha optato per il metodo storico-comparativo, facendo riferimento al valore unitario del terreno, quale risultante da una pluralità di decisioni emesse dalla stesso organo giudicante in relazione alla medesima area. Vale bene richiamare in proposito l’insegnamento di questa Corte secondo cui, al fine di individuare il valore venale del suolo, che costituisce il presupposto per la determinazione dell’indennità di espropriazione, la stima può avvenire sia con il metodo analitico, sia con quello sintetico-comparativo con riferimento ai prezzi di mercato di aree omogenee (Cass., 31 maggio 2007, n. 12771;

Cass. 19 gennaio 2007,n. 1161). Rientra tra i compiti del giudice di merito stabilire se sussistono gli elementi occorrenti per la ricerca del presumibile valore comparativo dell’area, con apprezzamento il cui controllo è precluso in sede di legittimità (Cass., 26 marzo 2010, n. 7269). Tale aspetto evidenzia altresì l’infondatezza del riferimento, formulato in termini generici, alla nozione di edificabilità di fatto. Per quanto attiene alla ricognizione legale dell’area, deve richiamarsi il carattere prevalente ed autosufficiente attribuito, con consolidato e costante orientamento di questa Corte (Cass., 7 maggio 2010, n. 11116) alla nozione di edificabilità legale, cui correttamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento.

Quanto all’incidenza della richiamata nozione sotto il profilo della necessità della verifica delle (ulteriori) condizioni che in concreto inducono a determinare il valore venale del suolo (c.d.

“edificabilità di fatto”), come, ad esempio, la volumetria edilizia esprimibile (cfr., in tema, Cass., 31 ottobre 2007, n. 22961), la genericità del rilievo non consente di escludere che tale concreta valutazione, come appare preferibile ritenere, non sia in realtà assorbita dal criterio valutativo sopra indicato.

2.3 – Il terzo motivo si riduce, in realtà, a una doglianza relativa al regolamento delle spese processuali e, per come formulato, appare caudatario delle altre censure, rimanendo quindi assorbito dal loro rigetto.

2.4 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Consorzio alla refusione delle spese processuali il favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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