Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17987 del 28/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 28/08/2020), n.17987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11508-2019 proposto da:

CATASTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PRUNAS, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

CASTANI 195, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GALATI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE, osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Catasta S.r.l. chiese ed ottenne, dal Tribunale di Tivoli, decreto ingiuntivo per somme in suo favore, per il complessivo importo di Euro quindicimilanovantacinque e quarantadue centesimi nei confronti di D.F., nell’ambito di un rapporto commerciale con questi, che acquistava prodotti caseari dalla Catasta S.r.l.

L’importo dell’ingiunzione venne contestato con rituale opposizione dal D..

Il Tribunale di Tivoli, esperita consulenza tecnico contabile di ufficio, revocò il monitorio e ridusse l’importo della somma dovuta dal Domenico ad Euro diecimilanovecentoventisette e cinquantadue centesimi.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 00734 del 31/01/2019, ha rigettato l’appello della Catasta S.r.l.

Avverso la detta sentenza ricorre, con atto affidato a tre motivi, la Catasta S.r.l.

Resiste con controricorso D.F..

A seguito della rituale comunicazione della proposta del consigliere relatore per l’adunanza non partecipata del 12/03/2020, originariamente fissata, la Catasta S.r.l. depositava memoria.

La causa, a seguito di rinvio d’ufficio disposto in applicazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era trattata all’adunanza non partecipata del 02/07/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso deducono violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att c.p.c., nonchè nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

I motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

I mezzi sono manifestamente fondati.

La sentenza impugnata adotta una motivazione assolutamente stereotipa, compendiando il discorso motivazionale sui quattro motivi di appello in poco più di dodici righe, compresa la questione relativa al “rapporto di locazione mobiliare”, richiamando le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, senza in alcun modo motivare sulle contestazioni specifiche, mosse con i motivi di appello (riportati nelle parti salienti, e per esteso, nel ricorso di legittimità) in ordine al mancato computo, a favore della Catasta S.r.l., di importi non corrisposti da parte del D., nell’ambito del rapporto di acquisto di prodotti caseari, per la rivendita.

La sentenza di appello si limita ad affermare che alle contestazioni mosse dalla Catasta S.r.l. era stata esaustiva risposta dalla consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, senza in alcun modo specificamente indicare in quale modo la consulenza tecnica di ufficio sarebbe stata esaustiva, a fronte di precise contestazioni mosse dall’appellante e corroborate da propria consulenza di parte sin dal primo e reiterate in fase d’impugnazione di merito.

E’, altresì, manifestamente fondato il terzo motivo di ricorso, relativo a violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., avendo la Corte territoriale ritenuto che la Catasta S.r.l. avesse proposto, in appello, questioni attinenti il contratto di noleggio di un furgone, concluso dal D. per effettuare le consegne dei prodotti caseari affermando che si trattava di “pese per gli “altri servizi”” correttamente non addebitate al D.. Detta questione, viceversa, era stata sollevata, quale eccezione, dal D., nel corso del giudizio di opposizione al monitorio, con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2.

Alla manifesta fondatezza di tutti i motivi di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata.

La causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04) ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020

 

 

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