Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17987 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17987 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 8134-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ESPA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
G. G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato DEI
ROSSI DINO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 24/07/2013

avverso la sentenza n. 197/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 25/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DEI ROSSI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso diretto alla CTP di Roma Espa Salvatore impugnava il silenzio-rifiuto opposto
dall’Amministrazione nei confronti dell’istanza, presentata dal contribuente, diretta al rimborso delle
ritenute subite sul TFR corrisposto dal datore di lavoro e sostituto d’imposta CNR in parte con Buoni Postali
Fruttiferi.
A sostegno del ricorso il contribuente sosteneva che, ai sensi dell’art. 174 dpr 156/1973, il capitale e gli

tributario, era necessario distinguere, nelle somme corrisposte, la quota assimilabile all’attribuzione
patrimoniale dipendente dalla cessazione del rapporto di lavoro (B.P.F. per lire 256.550.000), come tale
assoggettabile al regime proprio del TFR, dalla quota rappresentata dagli interessi (lire 384.946.301), e cioè
dal rendimento dei Buoni medesimi, che non partecipava al fine previdenziale pubblicistico, e quindi non
era soggetto all’imposizione tributaria della liquidazione; chiedeva, quindi, il rimborso dell’IRPEF pagata
sugli interessi, indebitamente trattenuta dal sostituto d’imposta.
Con sentenza 6330/37/2003 l’adita CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza depositata il 25-1-2007 la CTR Lazio, in parziale riforma della decisione di primo grado,
disponeva il rimborso dell’IRPEF operato sull’importo degli interessi corrisposti; in particolare la CTR, in
dichiarata adesione al principio espresso dalla S.C. con le sentenze 584 e 15632 del 2004, riteneva che gli
interessi maturati sulla sorte capitale (costituita dai B.P.F.), essendo già stati sottoposti ad imposte e
ritenute alla fonte, non potevano essere ulteriormente assoggettati a nuove imposizioni fiscali.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un motivo; resisteva con
controricorso il contribuente; l’Agenzia presentava ulteriore memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità
del ricorso, sollevata dal contribuente nel controricorso.
Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, invero, per costante e condiviso principio di questa
Corte, “allorché l’Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura
dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la
disposizione dell’art. 1, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, secondo il quale gli awocati dello
Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato” (Cass.
11227/2007; v. anche 14785/2011).

interessi costituenti l’importo dei Buoni erano esenti da ogni imposta o tassa, sícchè, ai fini del trattamento

Venendo, quindi al merito, con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 dpr 917/86, deduceva che i B.P.F. ed i relativi interessi,
compresi quelli emessi dopo il 20-9-1986 (che sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta
sugli interessi, introdotta dal d.L 556/1986, convertito in L 759/1986), corrisposti al dipendente dal datore
di lavoro a titolo di TFR, sono soggetti ex artt. 16 e 17 dpr 917/86, con tassazione separata, all’Irpef,
applicabile anche quando detto TFR non venga versato interamente in denaro ma, anche solo in parte,
attraverso la consegna di B.P.F. (con relativi interessi), nei quali il datore di lavoro abbia investito i

potere di acquisto delle somme a tale scopo destinate; al riguardo precisava che la ritenuta d’imposta
introdotta dal predetto d.l. 556/1986 ed applicata sugli interessi eventualmente riscossi dal CNR nel
periodo di tempo in cui i titoli erano rimasti nella disponibilità del detto ente (prima della consegna al
dipendente, avvenuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro) non poteva ritenersi una
duplicazione di imposta, in quanto la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta era stata effettuata in danno di
soggetto (CNR) che deteneva i Buoni in quel momento e che quindi era l’unico soggetto inciso da detta
ritenuta; quest’ultima non gravava, invece, sul dipendente, al quale, al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, veniva attribuito il controvalore degli interessi maturati sui titoli al netto
dell’imposizione già effettuata; diversamente nell’ipotesi in cui la ritenuta a titolo d’imposta veniva
operata sugli interessi dei BPF al momento dell’incasso direttamente nei confronti del dipendente, al quale
venivano consegnati dal CNR in adempimento dell’obbligo di corresponsione del TFR; in tal caso, infatti, la
tassazione in sede di liquidazione del TFR non poteva che essere limitata all’eventuale differenza tra
l’aliquota applicata su tutta l’indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi dei
BPF; nel caso di specie, la CTR si era limitata apoditticamente ad affermare che gli interessi maturati sulla
sorte capitale (costituita dai B.P.F.), essendo già stati sottoposti ad imposte e ritenute alla fonte, non
potevano essere ulteriormente assoggettate a nuove imposizioni fiscali.
La censura è fondata.
La CTR, invero, pur facendo riferimento all’orientamento espresso da questa Corte in materia, non ne ha
fatto corretta applicazione.
Infatti questa Corte ha, in primo luogo, affermato che “in tema di imposte sui redditi, i buoni postali
fruttiferi e i relativi interessi, compresi quelli emessi dopo il 20 settembre 1986 (che sono assoggettati alla
ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli interessi introdotta dal d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito
nella legge 17 novembre 1986, n. 759), corrisposti al dipendente dal CNR, quale datore di lavoro, al termine
del rapporto di lavoro e a titolo di trattamento di fine rapporto, sono assoggettati alla relativa tassazione
stabilita dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986. Infatti, ai sensi di tali disposizioni, il trattamento di
fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, sono soggetti, con tassazione sepa

contributi accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, al fine di conservare il

all’imposta sul reddito delle persone fisiche, applicabile anche quando detto trattamento non

venga

corrisposto interamente in denaro ma, anche solo in parte, attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi
(con i relativi interessi) nei quali il datore di lavoro abbia investito i contributi accantonati per il trattamento
di quiescenza del personale dipendente, al fine di conservare il potere di acquisto delle somme a tale scopo
destinate”; la stessa Corte ha poi soggiunto e precisato che “è da escludere che, qualora detta ritenuta sia
stata applicata sugli interessi eventualmente riscossi dal datore di lavoro (nella specie, C.N.R), nel periodo
di tempo in cui i titoli sono rimasti nella sua disponibilità e prima della loro consegna al dipendente alla

medesimi (ritenuta alla fonte a titolo di imposta e tassazione separata sull’indennità di fine rapporto,
comprensiva di detti interessi, corrisposta al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro).
(Cass. 19598/2005, v. anche 24203/2008).
La stessa Corte, tuttavia, ha anche rilevato la diversità di ragionamento che deve essere svolto con
riferimento all’ipotesi in cui sui BPF, emessi dopo il 20-9-1986 e consegnati al dipendente a titolo di TFR,
siano maturati interessi non riscossi dal CNR e siano stati quindi ricompresi nel conteggio complessivo del
TFR senza avere ancora scontato la ritenuta a titolo di imposta; in tale ipotesi, sulla quale la CTR non ha
fatto chiarezza (e che —contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente nel controricorso a
fondamento della sollevata relativa eccezione di inammissibilità della questione- costituisce invece
accertamento ineludibile al fine della corretta applicazione delle su menzionate disposizioni di legge alla
fattispecie in questione), “al fine di evitare una illegittima duplice imposizione sugli interessi (a titolo di
ritenuta di imposta e di tassazione sul trattamento di fine rapporto), la tassazione in sede di liquidazione di
detto trattamento non può che essere limitata all’eventuale differenza tra l’aliquota applicata su tutta la
indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi direttamente nei confronti del dipendente, a cui i titoli sono stati consegnati dall’ente datore di lavoro in
adempimento dell’obbligo di corresponsione della indennità medesima – al momento dell’incasso dei titoli
e della riscossione degli interessi stessi” (Cass. 19598/2005); su tale punto, pertanto, il Giudice di merito
dovrà rivalutare la situazione concreta, accertando l’ipotesi verificatasi nella fattispecie in questione ed
eventualmente procedere al calcolo di quanto dovuto.
In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto; in conseguenza deve essere cassata la sentenza impugnata e
rinviata alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di
legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla CTR Lazio, diversa composizione, che
provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

cessazione del rapporto di lavoro, si configuri un’ipotesi di illegittima duplicità di imposizione sugli interessi

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Così deciso in Roma il 27-2-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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