Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17987 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 746/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/02/2007 R.G.N. 462/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIACO’;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30.11.2006/20.2.2007 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 4/5.12.2002, che accoglieva la domanda proposta da A. M. per il riconoscimento, nei confronti dell’INPS, dell’indennità economica per l’astensione facoltativa post partum relativa al periodo dal (OMISSIS); indennità negata dall’Istituto sul presupposto dell’insufficienza delle giornate di lavoro agricolo riscontrabili nell’anno precedente, allorchè la stessa era stata posta in astensione obbligatoria.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, ai fini del computo delle cinquantuno giornate lavorative necessarie per l’instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei lavoratori agricoli, bisognava tener conto, ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 5 conv. nella L. n. 638 del 1983, non solo delle giornate effettivamente lavorate, ma, altresì, dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, A. M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 5, comma 6, conv. nella L. n. 638 del 1983 e del D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 13, con riferimento alla L. n. 1204 del 1971, art. 7 comma 1 e art. 15, commi 2 e 3, come sostituiti dall’art. 62 comma 2, con riferimento al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, comma 1, lett. a) e art. 34 ed, al riguardo, osserva che, tenuto conto della specificità del sistema della previdenza agricola, che non consente di estendere de plano ai lavoratori agricoli le disposizioni volte a disciplinare il rapporto di lavoro comune, doveva ritenersi che, ai fini del riconoscimento dell’indennità per l’astensione facoltativa dal lavoro, e, quindi, dell’indennità per congedo parentale, il requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli si maturasse per effetto di un periodo di lavoro interno ad un rapporto retribuito e soggetto a contribuzione e non pure considerando equivalenti a giornate di lavoro effettivo le giornate in cui la lavoratrice avesse goduto del congedo di maternità.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Con riferimento alla fattispecie controversa ritiene, infatti, il Collegio che debba darsi continuità all’orientamento interpretativo, già sviluppato da questa Suprema Corte nei suoi precedenti (v. da ultimo Cass. n. 24634/2009), secondo cui, ai fini del riconoscimento in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato del congedo parentale previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32 ed in precedenza dell’astensione facoltativa disciplinata dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, il requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi di cui alla L. n. 83 del 1970, art. 7, n. 5, per almeno cinquantuno giornate nell’anno precedente, richiesto dal D.Lgs. n. 151 cit., art. 63 comma 2 ed in precedenza dal combinato disposto della L. n. 1204 del 1971, art. 15, e D.L. n. 463 del 1983, art. 5, comma 6 conv. nella L. n. 638 del 1983, deve intendersi realizzato, in virtù di una interpretazione delle predette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela della maternità garantita dall’art. 31 Cost., anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito di congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.

Assume, al riguardo, rilievo determinante la considerazione che il periodo di astensione obbligatoria, durante il quale è vietata l’attività lavorativa, con divieto di licenziamento e con computabilità nell’anzianità di servizio, equivale, anche nel settore del lavoro agricolo, ad attività lavorativa effettivamente prestata e, quindi, è valido ai fini del raggiungimento del minimo di giornate lavorative previsto dalla legge per la valida instaurazione del rapporto assicurativo (cfr. Cass. n. 1959/1996;

Cass. n. 356/1997) e per la conseguente configurabilità del diritto alla prestazione. Tale conclusione si fonda, del resto, su una corretta esegesi del D.L. n. 463 del 1983, art. 5, che evidenzia:

a) che la norma, nel precisare sia che le giornate lavorate in numero di cinquantuno debbono cadere nell’anno precedente l’evento, sia che le prestazioni di malattia non possono eccedere il numero di giornate di iscrizione nell’anno precedente, conferma, nondimeno, che l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per non meno di cinquantuno giornate ha efficacia costitutiva del diritto alle prestazioni di malattia, e,quindi, di maternità;

b) che la medesima norma, nel prevedere, al comma 8, che “ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro” conferisce indubbia rilevanza al periodo di astensione obbligatoria anche ai fini delle prestazioni di maternità;

c) che quest’ultima disposizione non può interpretarsi, pertanto, con riferimento al “limite temporale annuo”, e cioè con riferimento al numero delle giornate, pari a quello di iscrizione negli elenchi, per le quali si ha diritto alle prestazioni assistenziali, dal momento che l’art. 5, al comma 6, lungi dal limitarsi a stabilire tale limite, ribadisce, innanzi tutto, il diritto alle prestazioni subordinatamente all’iscrizione negli elenchi per un numero minimo di giornate e all’ottavo comma equipara, in ogni caso, espressamente il periodo di astensione obbligatoria ai periodi di lavoro effettivo.

Non si può, peraltro, non osservare che tale interpretazione, oltre che risultare conforme alla struttura letterale della norma, appare rispondente alla progressiva promozione dei valori di tutela della maternità e di armoniosa ed equilibrata crescita del bambino, già operata dal giudice delle leggi con riferimento alla previgente disciplina e riaffermata rispetto a quella vigente, apparendo coerente con la finalità normativa anche della disciplina del congedo parentale che sia evitato che il bambino resti privo di assistenza e cura dopo i primi mesi di vita e che la madre sia costretta a lavorare, al termine del congedo di maternità, al fine di conseguire ex novo i requisiti per usufruire del congedo parentale.

E ciò sul presupposto, adeguatamente evidenziato, che “gli istituti dell’astensione dal lavoro, obbligatoria e facoltativa, ora denominati congedi, e quello dei riposi giornalieri oggi non hanno più l’originario necessario collegamento con la maternità naturale e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle funzioni puramente fisiologiche del minore, ma sono diretti anche … ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità” (così Corte Cost. n. 104/2003). Il che conferma come l’equiparazione ex lege dei periodi di astensione obbligatoria (ed ora del congedo di maternità) ai periodi di lavoro effettivo (periodi di inattività che il legislatore stesso considera utili ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, e, quindi, per il diritto alla pensione e per la misura del relativo trattamento: v. D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 25, 30 e 35) non risulta estranea ai principi che governano la tutela dei diritti sociali, allorchè la realizzazione degli stessi sia volta a garantire, alla luce del principio di solidarietà, valori eminenti, assicurando non solo il mero sostegno economico alla famiglia, ma anche la cura del bambino ed il suo inserimento nella vita affettiva e relazionale. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore, avv. Giuseppe Sante Assennato, che se ne è dichiarato anticipatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA, distraendole in favore del procuratore avv. Giuseppe Sante Assennato.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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