Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17987 del 01/09/2011
Cassazione civile sez. I, 01/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 01/09/2011), n.17987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.T. (c.f. (OMISSIS)), anche nella qualità di madre
esercente la potestà genitoriale SULLA figlia IE.AR.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso
l’avvocato PICCIANO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAZZOCCO ENNIO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
IE.MA., nonchè PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI CAMPOBASSO – SEZIONE PER I MINORENNI;
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO depositata il
25/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In pendenza di procedimento di separazione giudiziale tra I.T. e Ie.Ma., il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso chiedeva che fosse prescritto ai genitori un percorso di mediazione familiare, nell’interesse della figlia minore Ar..
Il locale Tribunale per i Minorenni, con decreto in data 21 gennaio 2010, disponeva una psicoterapia dinamica per la minore ed un percorso di sostegno per i genitori.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la I., deducendo preliminarmente l’incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni, in favore di quello ordinario. Costituitosi il contraddittorio, lo Ie. chiedeva il rigetto del reclamo.
La Corte d’Appello di Campobasso, Sezione per i Minorenni, con provvedimento del 23-25 marzo 2010, rigettava il reclamo.
Propone regolamento di competenza la I. davanti a questa Corte.
Non ha svolto attività difensiva lo Ie..
Va precisato che, nella specie, il provvedimento del Giudice del reclamo, che ha confermato quello di primo grado, presenta, all’evidenza, carattere strumentale e provvisorio, difettando dei requisiti della decisorietà e definitività.
Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n 16568/2003; n 2756/2008) la pronuncia sulla competenza, contenuta in un provvedimento camerale, privo di decisorietà e definitività, non è impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte (e infatti l’affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito, e non ha una sua natura specifica, diversa da questa, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione).
Va pertanto dichiarato inammissibile il regolamento.
Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011