Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17986 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12456-2016 proposto da:

SIT SOCIETA’ IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 1,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCARAFILE, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4924/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

procedimento n. 12456-16.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 21 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da S.I.T. Società Impianti Tecnologici srl avverso la sentenza n. 7390/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato era stato emesso entro il termine legale decadenziale “raddoppiato”, trattandosi di pretesa fiscale avente ad oggetto comportamenti astrattamente sussumibili in fattispecie incriminatrici (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) e che peraltro la pretesa medesima era ampiamente fondata sulla ritenuta e comprovata sussistenza di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato la sussistenza dei presupposti dalle medesime previste per il c.d “raddoppio” dei termini per l’emissione di una avviso di accertamento.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015″ (Sez. 5 -, Sentenza n. 26037 del 16/12/2016, Rv. 641949 – 01).

La sentenza impugnata è pienamente conforme a tale principio di diritto e quindi non merita certo cassazione in ordine alla correlativa statuizione.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR ha ritenuto di dover confermare l’accertamento della poichè la CTR di inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture emesse dalla Garedil srl ed utilizzate ai fini contabili/dichiarativi dalla S.I.T. srl, perciò oggetto delle riprese fiscali portate dall’atto impositivo impugnato.

La censura è inammissibile.

Sui fatti de quibus si registra una “doppia conforme”, sicchè ex art. 348 ter c.p.c., commi 5 e 4, la critica in oggetto non è proponibile.

Peraltro va anche ribadito che “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54,comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03).

Tale onere di allegazione non è stato in alcun modo assolto dalla società ricorrente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata agenzia fiscale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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