Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17985 del 28/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 28/08/2020), n.17985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33486-2018 proposto da:
T.M., in proprio e nella qualità di erede (madre) di
T.K., T.A.A., in proprio e nella qualità di
erede (sorella) di T.K., TR.ST., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI D’ERME;
– ricorrenti –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,
presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;
– controricorrente –
e contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, VIA MONTE ZEBIO 28 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
CILIBERTI che la rappresenta e difende;
– intimati –
contro
LEASYS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE LUIGI STURZO 15, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI LUSCHI che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
e contro
L.C., B.M.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5397/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO
VALLE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
T.K. fu investito la sera del (OMISSIS), intorno alle ore 20, mentre percorreva a piedi la strada statale (OMISSIS).
Il Tribunale Roma, adito dai congiunti del T., T.M. e T.A.A. nonchè da Tr.St., quale cessionario parziale del creditor risarcitorio, esperita consulenza tecnica di ufficio sui luoghi del sinistro, rigettò la domanda.
La Corte di Appello Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello ricorrono con atto affidato ad unico motivo T.M., in proprio e nella qualità di erede (madre) di T.K., T.A.A., in proprio e nella qualità di erede (sorella) di T.K., e Tr.St., quale cessionario parziale del credito risarcitorio.-
Resistono, con separati controricorsi, la Generali Assicurazioni S.p.a., la Leasys S.p.a. e la SARA Assicurazioni S.p.a.
L.C. e B.M.A. sono rimasti intimati.
A seguito della rituale comunicazione della proposta di definizione, formulata dal consigliere relatore, non sono state depositate memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso censura la sentenza della Corte di Appello di Roma ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2054 c.c., ed agli artt. 40 e 41 c.p., sul mancato accertamento del nesso causale in relazione alla condotta del primo investitore che si sarebbe disinteressato di avvertire o segnalare agli altri automobilisti la presenza dell’investito T.K. sulla carreggiata.
Il motivo è complessivamente privo di adeguata specificità, limitandosi a riportare ampi brani delle sentenze di merito ma senza indicare adeguatamente il punto saliente della sentenza di appello in cui sarebbe ravvisabile la erronea applicazione o interpretazione di norma di diritto.
La censura, più opportunamente, avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, oppure, pur nel ristretto limite segnato dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale omesso esame di fatto decisivo.
In ogni caso, pur potendo il giudice di legittimità procedere ad una riqualificazione del vizio (Cass. n. 04036 del 20/02/2014 (Rv. 630239 – 01: “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.”), nella specie il mezzo si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, operata dalla Corte d’Appello di Roma, senza adeguatamente denunciare i vizi di violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto invocate, nè riesce ad evidenziare l’omesso esame di fatto decisivo e tantomeno la nullità della sentenza e (oppure) del procedimento.
In particolare, non risulta adeguatamente censurato il seguente passaggio motivazionale del giudice d’appello “…le censure sollevate non hanno saputo far emergere l’errore del primo giudice su un aspetto saliente della controversia, in relazione, in particolare, al primo urto tra il colpo del pedone e l’autovettura condotta dal sig. L. e cioè sulla prevedibilità della presenta del pedone sulla carreggiata e sull’evitabilità dell’investimento”.
La giurisprudenza di questa Corte afferma (Cass., n. 00842 del 17/01/2020 Rv. 656632 – 01), che: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivane. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l’investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata)”.
Il motivo di ricorso omette, inoltre, di considerare il passaggio motivazionale della sentenza d’appello, che aderisce sul punto a quella del tribunale, circa lo stato di evidente ebrezza in cui si trovava il T.K. circa un’ora prima di essere investito, con la conseguenza che il ragionamento del giudice dell’impugnazione di merito, circa l’evidente imprevedibilità della condotta dello stesso investito in guisa tale da escludere la concomitanza di altre e diverse cause dell’esito mortale dell’incidente, non risulta in alcun modo incrinato dall’unico motivo all’esame.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, per ognuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna delle controparti in Euro 2.300,00, oltre giuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 2 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020