Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17985 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7080-2015 proposto da:

B.R., ricorso non notificato;

– ricorrente –

contro

D.S.G.;

avverso la sentenza n. 328/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza depositata il febbraio 2013, ha rigettato il reclamo proposto da B.R. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 11 febbraio 2014.

2. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del ricorso proposto personalmente dal sig. B. ai sensi dell’art. 710 c.p.c., rilevando che nel procedimento per la modifica delle condizioni di separazione non è consentita la difesa personale.

3. Ricorre B.R. per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello, con atto redatto personalmente. La parte intimata D.S.G. non ha svolto difese.

4. In data 29 marzo 2016 il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380-bis c.p.c., nel testo antecedente alle modifiche disposte con il D.L. n. 168 del 2016, convertito dalla L. n. 197 del 2016, per la trattazione in camera di consiglio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5. A seguito di rinvio a nuovo ruolo, disposto in sede di riconvocazione in data 15 settembre 2016, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza del 7 aprile 2017.

6. Il ricorso è inammissibile per violazione del comb. disp. artt. 82 e 365 c.p.c., che impone la difesa tecnica per i giudizi dinanzi a questa Corte Suprema.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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