Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17985 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato SPATARO PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI RARTOLOMEO GIOVACCHINO,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1482/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/11/2006 R.G.N. 1328/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato DI BARTOLOMEO GIOVACCHINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado e respingendo l’appello dell’INPS, ha riconosciuto in favore di M.M. il diritto ad ottenere il beneficio contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, di tale legge non è necessario che la concentrazione di polveri di amianto nei luoghi di lavoro superi la soglia minima indicata nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, stabilita solo a fini di prevenzione; e, con riguardo al caso di specie, lo svolgimento dell’attività di lavoro in reparti a rischio era rimasta provata da una certificazione INAIL, recettiva di un atto ministeriale di indirizzo e relativa a parte del periodo in contestazione, e dalle dichiarazioni dei compagni di lavoro del M..

2. Avverso questa decisione l’INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, illustrato con memoria. Il M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13. Critica l’impugnata sentenza – formulando in conclusione uno specifico quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – per avere la Corte d’appello ritenuto possibile l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva prescindendo dal superamento della soglia di tolleranza indicata nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, e quindi sufficiente l’accertamento che nell’ambiente di lavoro le fibre di amianto si presentino in una concentrazione di gran lunga superiore a quella incontrata dalla generalità delle persone.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Occorre premettere che sulla esposizione al rischio non si è formato alcun giudicato interno, così come ipotizzato dal resistente, poichè l’atto di appello dell’Istituto – come riportato, peraltro, nello stesso controricorso – contiene specifiche censure in ordine alla dimostrazione di una “effettiva esposizione”; nè, d’altra parte, il giudicato potrebbe configurarsi in ordine al solo fatto dello svolgimento di attività lavorativa – anche in epoca successiva a quella dell’accertamento INAIL – in presenza di amianto, trattandosi di un fatto non autonomo e irrilevante ai fini della configurazione di una esposizione “qualificata” (cfr. Cass. n. 4363 del 2009).

2.2. La Corte d’appello di Firenze ha aderito ad una interpretazione della normativa rilevante ai fini della decisione che si pone in contrasto con i principi ripetutamente affermati nella soggetta materia da questa Corte; principi che vanno ribaditi in questa sede.

Ad iniziare dalla sentenza n. 4913/2001, è stato affermato che per l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva occorrono valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. Questo principio è stato poi via via confermato da successive pronunce e, da ultimo, da Cass. n. 27583/06, n. 4650/09 e altre conformi.

Tale linea interpretativa si collega all’esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all’amianto contenuta nella L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (nel testo di cui alla L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito nella L. n. 271 del 1993), che non presenta gli elementi di delimitazione del rischio, che invece sono rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (lavoro nelle cave o miniere di amianto), e, nella previsione del comma 7, dalla manifestazione di una malattia professionale.

L’opzione esegetica trova rispondenza nell’orientamento della Corte costituzionale che, con le sentenze n. 5 del 2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, ha rilevato che la disposizione in questione ha una portata delimitata, non solo dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio, ma anche dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell’amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche.

Anche il D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, nel modificare la misura e la portata del beneficio contributivo, precisa la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta l’esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa con una diversa unità di misura dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24; e anche la nuova disciplina vale a confermare che anche la precedente normativa imponeva, per la concessione del beneficio, il superamento di una soglia determinata di esposizione all’amianto. Sarebbe infatti del tutto irragionevole e contrario al principio costituzionale di uguaglianza ipotizzare che, mentre con le nuove regole il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo quelle anteriori, questa fosse determinata secondo criteri soggettivi e variabili. Si tratta pur sempre, in entrambi i casi, di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, di talchè non vi è motivo di trattare diversamente fattispecie uguali, (così Cass. 27583/06 cit.).

3. In conclusione, il ricorso dell’INPS deve essere accolto, considerato che la Corte d’appello ha ritenuto che l’applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, non implichi necessariamente la verifica del superamento del valore di soglia di esposizione all’amianto di cui si è detto, e non ha proceduto alle valutazioni in merito al superamento di tale limite in relazione al periodo non ricompreso nell’accertamento INAIL, limitandosi a considerare l’identità delle mansioni svolte dal lavoratore negli anni successive nonchè la mera “contaminazione ambientale conseguente agli interventi” lavorativi espletati dal M..

4. All’accoglimento consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, la quale definirà la controversia attenendosi al principio di diritto secondo il quale per il riconoscimento del beneficio contributivo in questione è richiesta, in particolare, un’esposizione all’amianto superiore al predetto valore-soglia per l’intero decennio previsto dalla legge.

Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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