Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17985 del 01/09/2011
Cassazione civile sez. III, 01/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO SPA (OMISSIS) nella sua qualità di procuratore
della SPV IEFFE TRE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato PAVONI DOMENICO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
TREVI FINANCE 2 SPA e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
(OMISSIS) (già denominata Unicredito Gestione Crediti società
per azioni – Banca per la Gestione dei Crediti, in forma abbreviata
UGC Banca SpA) – società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit,
quale mandataria di UniCredit SpA capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
(quale avente causa di Capitalia SpA, a seguito di fusione per
incorporazione) – a sua volta mandataria della predetta società
Trevi Finance 2 SpA in persona del Quadro Direttivo, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GALLONIO 18, presso lo studio
dell’avvocato FREDIANI MARCELLO, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
GFI – GRUPPO FINANZIARIO IMMOBILIARE SPA, LIDINVEST SRL, INTESA
GESTIONE CREDITI SPA, N.L., BANCA ANTONVENETA SPA (già
Banca Popolare Antoniana Veneta SpA, già Banca Nazionale
dell’Agricoltura SpA), EQUITALIA GERIT SPA (OMISSIS) (già Monte
dei Paschi di Siena – Servizio Riscossione Tributi per la Provincia
di Roma), BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA (già Banca Tiburtina di
Credito e Servizi SpA), SOCIETA’ ITALIANA GESTIONE CREDITI SPA,
CONDOMINIO CONSORZIO NADIR 2000;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13740/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 14.5.09,
depositata il 22/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. L’Italfondiario s.p.a. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la Trevi Finance 2 s.p.a., quale mandatari della Unicredit Credit Managmcnt Bank s.p.a., a sua volta mandatavi a della LniCredit s.p.a., nonchè nei confronti della s.p.a. Equitalia, Gerit, della Banca popolare di Ancona s.p.a., della G.F.I. Gruppo Finanziario Immobiliare s.p.a., della Banca Antonveneta s.p.a., della s.r.l. Lidinvest, della UniCredit Banca s.p.a., del Condominio Consorzio Nadir 2000, della Società Italiana Gestione Crediti s.p.a., della Intesa Gestione Crediti s.p.a. e di N.L..
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del 22 giugno 2009, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato un’opposizione ai sensi dell’art. 512 c.p.c. da essa ricorrente proposta avverso il progetto di distribuzione in una procedura esecutiva.
Ha resistito la Trevi Finance nella qualità con controricorso.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per una doppia e gradata ragione.
In primo luogo perchè la sentenza era appellabile (in proposito di veda Cass. (ord.) n. 860 del 2001, la quale si è ampiamente occupata del regime della sentenza ai sensi dell’art. 512 c.p.c. emessa nelle more della riforma della L. n. 52 del 2006 riguardo all’art. 616 c.p.c. e fino alla sopravvenienza della L. n. 69 del 2009).
In secondo luogo, perchè l’esercizio del diritto di impugnazione non era soggetto alla sospensione feriale dei termini (Cass. Sez. un. n. 10617 del 2010) e nella specie il ricorso è stato proposto ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011