Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17984 del 20/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 17/02/2017, dep.20/07/2017), n. 17984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26935-2016 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO
SABATINI;
– ricorrente –
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto n. 795/2016 RGAC del GIUDICE DI PACE di
CAMPOBASSO, depositato il 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che:
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la: “Inammissibilità del ricorso dato che la sig.ra P.E. nel proporre il ricorso per cassazione, non ha osservato le forme prescritte dal codice di procedura civile, ovvero non ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della Giustizia, nè ad altra Amministrazione dello Stato”.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Ritenuto che:
P.E. con ricorso del 28 novembre 2016 ha chiesto a questa Corte di Cassazione l’annullamento del decreto del Giudice di Pace di Campobasso del 16 novembre 2016 con il quale veniva revocata l’ammissione al gratuito patrocinio, disposta con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso in favore di P.E., per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2.
2.= In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile dato che la sig.ra P.E. nel proporre il ricorso per cassazione, non ha osservato le forme prescritte dal codice di procedura civile ovvero non ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della Giustizia, nè ad altra amministrazione dello Stato, limitandosi a depositare il suddetto ricorso in cancelleria. Non essendo state osservate le disposizioni previste dal codice di procedura civile per la proposizione del ricorso per cassazione, lo stesso risulta tamquam non esset e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere al regolamento delle spese perchè non vi è parte controricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017