Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17984 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 04/07/2019), n.17984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11496/2013 proposto da:
P.A., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale ex socio
accomandatario della cessata società KARTA di A.P. e
C s.a.s., assistito e difeso dagli Avv.ti Aldo Urciuolo e Rita
Brami, con domicilio eletto presso l’Avv. Annaluce Licheri, in Roma
in Bocca di Leone n. 3;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– intimata, costituita non controricorrente –
e contro
EQUITALIA CENTRO s.p.a., (incorporante, per fusione, di Equitalia
Cerit s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Sante Ricci,
con domicilio eletto presso l’Avv. Sante Ricci, in Roma in via delle
Quattro Fontane n. 161;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 27/08/2012, pronunciata il 26 maggio 2011 e depositata il
15 marzo 2012;
udita la relazione svolta nell’Adunanza del 30 maggio 2019 dal
Consigliere Fabio Antezza;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso questa
Corte (sot. P.G., Kate Tassone).
Fatto
RILEVATO
1. che il contribuente ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento degli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) e da EQUITALIA avverso la sentenza n. 28/08/2009 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze.
2. che la CTP, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dal contribuente (in proprio e quale socio accomandatario di KARTA di A.P. e C s.a.s.) avverso avvisi di mora conseguenti al mancato pagamento di quanto oggetto di cartelle esattoriali emesse a seguito della iscrizione a ruolo per recupero di IVA ritenuta dovuta per gli anni d’imposta 1992, 1993 e 1994, oltre che per ritenute non effettuate con riferimento al periodo d’imposta 1991.
3. che, con memoria (datata 16 maggio 2019) depositata successivamente alla all’intimazione delle altre parti processuali ed alla costituzione in giudizio della parte controricorrente, contribuente ricorrente deduce di aver, nelle more, interamente pagato quanto dovuto in forza degli avvisi di mora di cui innanzi (producendo anche documentazione), chiedendo di attendere le determinazioni delle altre parti in merito (alle quali chiarisce di aver notificato la detta memoria).
Diritto
RITENUTO
1. pertanto, ex art. 384 c.p.c., di dover integrare sul punto il contraddittorio con le altre parti processuali (compresa la Procura Generale) e, quindi, di rinviare il processo a nuovo ruolo assegnando alle parti termine per contraddire pari a sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione alle stesse della presente ordinanza a cura della cancelleria.
P.Q.M.
rinvia il processo a nuovo ruolo, assegnando alle parti (compresa la Procura Generale) termine per contraddire pari a sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione alle stesse della presente ordinanza a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019