Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17984 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. III, 01/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIMINO MAURO,

SIMONE MARZETTI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., M.E., M.P.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 671/2009 del TRIBUNALE di MACERATA

dell’8.6.09, depositata il 13/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’ari. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 13 giugno 2009, con cui il Tribunale di Macerata ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da lui proposta avverso l’esecuzione immobiliare nei suoi confronti intrapresa da R., E. e M.P..

Le intimate non hanno resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di dotta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 38O- bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè tardivamente proposto.

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per i periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 29 luglio 2010, cioè ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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