Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17983 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17983 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 14304-2007 proposto da:
NOVOLEGNO SPA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CAPOMACCHIA
SALVATORE giusta delega in calce;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

Data pubblicazione: 24/07/2013

CENTRALE DI ROMA in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controri correnti –

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
23/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PERSICHELLI che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 70/2006 della

Svolgimento del processo
La NOVOLEGNO SpA proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Avellino awerso awiso di accertamento n.
1030101121, con il quale la locale Agenzia delle Entrate aveva accertato maggior imponibile IRPEF, ILOR ed
IVA, con recupero a tassazione per euro 798.465,85 per “valutazione errata delle rimanenze finali” (primo
rilievo) e per euro 34.034,52 per “costi non inerenti” (secondo rilievo).

Con sentenza 70/4/06, depositata il 23-3-2006, la CTR di Napoli, sez. distaccata di Salerno, in parziale
accoglimento dell’appello principale proposto dalla società e dell’appello incidentale dell’Agenzia,
annullava il secondo rilievo e confermava il primo, riducendolo ad euro 311.834,00; in motivazione la CTR,
in particolare, evidenziava che, trattandosi di merce di categoria omogenea contraddistinta con il cod.
M010030, correttamente l’Ufficio aveva valutato tutte le rimanenze finali con il metodo “LIFO” a scatti
prescritto dall’art. 92 dpr 917/1986, senza operare alcuna distinzione tra le merci giacenti in magazzino e
quelle in transito (tronchetti eucaliptus scortecciati), come invece fatto dalla società, che aveva valutato le
merci in transito con il diverso metodo del “costo specifico” delle stesse; soggiungeva, tuttavia, che il
criterio di valutazione operata dall’Ufficio non poteva essere applicato con carattere di rigidità, in quanto
per le merci in transito dovevano essere considerate altre componenti (calo per processo di umidificazione,
oneri di carico e scarico e costo del trasporto), che, di fatto, determinavano una disomogeneità del
prodotto; riteneva, quindi, di valutare tali oneri aggiuntivi equitativamente nella percentuale del 15% del
valore unitario calcolato con metodo LIFO e, conseguentemente, riduceva l’accertamento da euro
798.465,85 ad euro 311.834,00.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società, affidato a due motivi; resisteva con
controricorso l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo —ex art. 62 d.lgs 546/92 e 360 comma 1 n. 3 cpc- violazione e
falsa applicazione dell’art. 92 dpr 917/86 e 2426 cc, rilevava innanzitutto che, ai sensi del citato art. 92, il
metodo del LIFO a scatto (Last In First Out, si considerano uscite per prime le merci entrate per ultime)
poteva essere utilizzato in tutte le situazioni in cui, da un punto di vista tecnico contabile, non risultava
essere applicabile il metodo del costo specifico; la norma, cioè, nel caso in cui la valutazione non fosse
effettuata a costi specifici, indicava una pluralità di metodi discrezionalmente adottabili dall’azienda; di
conseguenza, doveva ritenersi che la società avesse legittimamente adottato, nella valutazione delle
rimanenze finali di magazzino per l’anno 2002, il metodo del costo specifico; rilevava, inoltre, che
erroneamente la CTR aveva affermato che la merce stimata apparteneva alla medesima categori

L’adita CTP annullava il primo rilievo e confermava il secondo.

omogenea contraddistinta con il cod. M010030, atteso che detta omogeneità in realtà non sussisteva; al
riguardo precisava che la locuzione di cui all’art. 92 (“raggruppamento in categorie omogenee per natura e
per valore”) doveva intendersi nel senso che l’omogeneità “per natura” implicava che i beni, in relazione
alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche sostanziali, dovevano appartenere allo stesso genere,
mentre l’omogeneità “per valore”, richiedeva che si trattasse di beni aventi identico contenuto economico
al momento del raggruppamento; di conseguenza, nel caso in questione, nonostante il dato formale
dell’identità di codice, le merci giacenti in magazzino e quelle in transito presentavano, così come

documentato nei giudizi di merito, caratteristiche sostanziali di natura e valore economico palesemente
differenti, che impedivano l’inclusione delle stesse nella medesima categoria.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo —ex art. 62 d.lgs 546/92 e 360 comma 1 n. 5- omessa,
insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè —ex art. 360
comma 1 n. 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 92 dpr 917/86, rilevava che, sul fatto controverso
(appartenenza o meno ad una categoria omogenea delle merce rinvenute in magazzino e di quelle che,
sebbene di proprietà della società, si trovavano in viaggio) e decisivo per il giudizio (sotto il profilo del
trattamento fiscale da riservare alle dette rimanenze: l’Ufficio, sulla base dell’omogeneità, sosteneva
l’obbligo di utilizzo del metodo LIFO; la società, sulla base della disomogeneità, riteneva corretto il metodo
del costo specifico), la CTR aveva, da una parte, sostenuto che il metodo seguito dall’Ufficio era corretto,
attesa l’omogeneità, senza peraltro indicare in base a quali parametri aveva affermato tale omogeneità;
dall’altro, aveva negato tale omogeneità, in quanto aveva affermato che per la giacenza delle merci in
transito dovevano essere prese in considerazione altre componenti che determinavano di fatto una
disomogeneità del prodotto da valutare nelle due sedi ed aveva quindi ridotto il valore delle rimanenze in
una percentuale, senza dare conto dei criteri seguiti nella determinazione di tale percentuale e sostituendo
il criterio prescelto dal contribuente con altro criterio che non aveva alcun riscontro nell’art. 92 TUIR.
Il primo motivo è fondato.
In materia di determinazione del reddito d’impresa, invero, l’art. 59 (ora 92 nella numerazione introdotta
dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile “ratione
temporis”, modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. 29 giugno 1994, n. 416, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1994, n. 503), dispone che la valutazione delle rimanenze finali vada effettuata
raggruppandole in categorie omogenee per natura e valore.
Orbene, pur non essendo contenuta nella predetta disposizione alcuna indicazione utile al fine di
individuare (e definire) la nozione di “categorie omogenee”, ben può ritenersi, attesa la genericità dei
termini utilizzati, che l’omogeneità “per natura” implica che i beni, in relazione alle loro proprietà e
caratteristiche merceologiche sostanziali, debbano appartenere allo stesso genere, mentre l’omogeneità

o

SENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D P. .R. 2 4/19-16
N. 131 TAI3- . ALI .
N.5
MATERIA TRIBUTARIA

“per valore richiede che si tratti di beni aventi identico contenuto economico al momento del
raggruppamento (valore da stabilirsi sulla base della definizione di valore normale risultante dal terzo
comma dell’art. 9 del TUIR).
Nel caso in questione è indubbio che, nonostante il dato formale dell’identità di codice, le merci giacenti in
magazzino e quelle in transito presentano caratteristiche sostanziali di natura e valore economico
palesemente differenti, che impediscono l’inclusione delle stesse nella medesima categoria; al proposito,

subiscono un calo naturale per il processo di umidificazione e sono soggette ad oneri di carico e scarico
nonché a costi di trasporto e spese di dogana.
Erroneamente, pertanto, la CTR, pur sostanzialmente riconoscendo siffatta disomogeneità, ha ritenuto
corretto il metodo di calcolo utilizzato dall’Ufficio (LIFO a scatti senza distinzione tra merci giacenti in
magazzino e merci in transito), sia pur attenuandone equitativamente il riscontrato carattere di rigidità.
L’accoglimento di detto motivo comporta l’assorbimento del secondo.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla
CTR Campania, diversa composizione, che prowederà sia a nuovo esame della controversia determinando il
valore delle rimanenze secondo quanto sopra precisato sia alla regolamentazione delle spese di lite relative
al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla CTR Campania, diversa composizione,
per nuovo esame della controversia e per prowedere alla regolamentazione delle spese di lite relative al
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in data 18-12-2012 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

invero, va evidenziato che, come peraltro in parte affermato anche dalla stessa CTR, le merci in transito

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