Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17983 del 01/09/2011
Cassazione civile sez. III, 01/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17983
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOVETERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell’avvocato
PANEBIANCO LUCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato IOANNONI FIORE
ENRICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMPAGNIA UGF Assicurazioni SpA, incorporante della Aurora
Assicurazioni SpA, già WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS),
che a sua volta aveva incorporato la compagnia Veneta di
Assicurazioni in persona del procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo Studio
dell’avvocato AGAMENNONE STEFANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SANVITALE MARCO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 53/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
13.1.09, depositata il 02/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. A.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la R.I.F. s.p.a. avverso la sentenza del 2 febbraio 2009, con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha provveduto in appello sulla controversia di risarcimento danni da sinistro stradale da lui introdotta contro P.A. e la s.p.a. Veneta Assicurazioni (per la quale si era costituita l’incorporante s.p.a.
Winterthur. Hanno resistito al ricorso con congiunto controricorso il P. e la U.G.F, Assicurazioni s.p.a.. incorporante della s.p.a. Ausonia Assicurazioni e già Winterthur Assicurazioni s.p.a.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso (tempestivo perchè l’esercizio del diritto di impugnazione beneficiava della sospensione dei termini in relazione al terremoto dell’Aquila del 2009) appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. la citata L., art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).
I cinque motivi su cui il ricorso si fonda, il primo deducente vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 il secondo ed il terzo vizi ai sensi del n. 3 della stessa norma non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto (necessario anche per i vizi ai sensi del n. 4 citato: in particolare, si veda Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.) n. 22578 del 2009; (ord.) n. 1310 del 2010, fra tante).
Il quarto ed il quinto motivo non si concludono nè contengono l’evidenziazione del momento di sintesi espressivo della c.d “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).
Si deve, inoltre, rilevare anche l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 aggiunga, in quanto si fa riferimento ad una c.t.u. della quale non si fornisce l’indicazione specifica, nei termini ritenuti necessari da ormai consolidata giurisprudenza della Corte (per i documenti: Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; per la c.t.u.: Cass. (ord.) n. 26266 del 2008; in generale per gli atti processuali: Cass. n. 4201 dei 2010. fra tante).
4. – Il ricorso dovrebbe essere, dunque, dichiarato inammissibile.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro settemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011