Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17982 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14190-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

289, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GARGANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARINELLA BALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a quattro motivi, nei confronti di C.V., avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale -in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e portanti irpef per gli anni 2007 e 2008 – aveva, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente e in riforma della sentenza di primo grado, annullato gli atti impositivi.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la contribuente avesse, tramite la produzione in grado di appello di documenti (estratti integrali dei conto correnti bancari anche dei componenti il nucleo familiare), fornito la prova della disponibilità di redditi esenti atti a far fronte alle spese.

C.V. resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per non avere la C.T.R. pronunciato sull’eccezione relativa all’inammissibilità della produzione documentale avvenuta solo in grado di appello, è inammissibile laddove la C.T.R. nel fondare la propria decisione su tali documenti ha evidentemente pronunciato implicitamente la loro ammissibilità.

2. Gli ulteriori motivi – con i quali si deduce violazione di legge (art. 38 cit) e la nullità della sentenza per motivazione carente non sono meritevoli di accoglimento.

3. Il terzo motivo (relativo a vizio motivazionale) è, infatti, inammissibile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053/2014.

4. Egualmente infondati i motivi (secondo e quarto prospettanti violazione di legge) laddove, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito e rimasto incensurato, la sentenza impugnata è conforme ai principi espressi in materia da questa Corte (Cass. n. 5365/2014; Cass. n. 8995/2014, richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014, la quale ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, statuendo che, lo accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 “non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente””).

5. Nel caso in esame, la sentenza impugnata – nel dare atto che le prove già offerte dalla contribuente erano state integrate e precisate con la produzione integrale degli estratti dei conti bancari riferibili alla contribuente ed al coniuge e nell’affermare, dopo avere effettuato la disamina delle relative movimentazioni, che il possesso dei beni indice appare giustificato in considerazione della disponibilità manifestata dal nucleo familiare nell’arco delle due annualità- ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, come interpretata da questa Corte, laddove, le argomentazioni svolte dalla ricorrente in memoria appaiono ininfluenti allo scopo.

6. Ne consegue, in conclusione e per le ragioni complessivamente svolte, il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, alle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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