Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17982 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE

SANTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO

GIUSEPPE, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/03/2007 r.g. n. 778/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 22 maggio 2002 G.T. R. esponeva di aver lavorato, a decorrere dal 3 maggio 1971, nello stabilimento del petrolchimico di (OMISSIS), alle dipendenze di società del gruppo Montedison e, da ultimo, alle dipendenze della Montell/Basell di (OMISSIS), con decorrenza dall'(OMISSIS), in qualità di assistente tecnico preposto ai reparti P9R, P9B, P9T e P23C, provvedendo con regolarità e continuità alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, così esponendosi alle polveri d’amianto per l’intero periodo lavorativo, come da certificazione resa dall’Inail ai sensi dell’atto d’indirizzo ministeriale del 6-7 marzo 2001 (cd. protocollo Guerini), successivamente annullata con provvedimento del 19 novembre 2001 senza alcuna valida giustificazione.

Chiedeva, pertanto, che gli fosse riconosciuto il diritto ai benefici contributivi di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dalla L. n. 271 del 1993, con l’applicazione appunto del coefficiente di 1,5 per ogni anno di esposizione all’amianto, per il periodo dal 3 maggio 1971 al 31 dicembre 2001.

Con memoria di costituzione l’INPS contestava la pretesa attrice, risultando assente la certificazione dell’Inail nei sensi previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, commi 7 e 8, e si opponeva alla prova testimoniale, non potendosi con questo mezzo istruttorio provare l’eventuale esposizione alle polveri d’amianto in misura superiore a quella prevista dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 24, commi 30 e 31.

Con sentenza emessa in data 12 maggio 2005 il Tribunale di Brindisi accoglieva parzialmente la domanda attrice proposta nei confronti dell’INPS sulla base delle seguenti motivazioni: i testi escussi nel corso del giudizio avevano provato che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa, per il periodo dal 3.5.1971 all’1.12.1992, come assistente tecnico d’impianti in reparti totalmente ricoperti con pannellature contenenti amianto; il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con atto d’indirizzo del 7 marzo 2001, aveva invitato le sedi Inail competenti a riconoscere l’esposizione all’amianto sino al 1992 per tutti i lavoratori che avessero svolto determinate mansioni negli impianti di produzione a ciclo continuo e discontinuo, comprendendovi gli assistenti tecnici che avevano comunque svolto un ruolo operativo all’interno del gruppo di manutenzione di strutture, impianti e macchine, e ciò sulla base del curriculum lavorativo attestato dall’azienda; L’Inail, con apposita certificazione, aveva dichiarato, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, che il ricorrente era stato esposto all’amianto, in qualità di operatore d’impianto nell’ambiente petrolchimico di (OMISSIS) per il periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), anche se successivamente, con nota del 30 novembre 2001, aveva comunicato l’annullamento di tale provvedimento, essendo emersa la non corrispondenza del curriculum con quanto riportato nell’atto di indirizzo Guerrini del 7 marzo 2001; dalle dichiarazioni dei testi era risultato provato l’espletamento di mansioni di assistente tecnico di impianti in conformità alle previsioni dell’atto di indirizzo ministeriale.

2. Con atto depositato il 10 marzo 2006 l’INPS proponeva appello avverso la suindicata sentenza perchè il giudice aveva erroneamente ritenuto provato il superamento dei valori limite fissati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, sulla base delle sole mansioni svolte dal ricorrente, come accertate in forza della prova testimoniale, in presenza di certificazione Inail non probante perchè revocata in data 19.11.2001, richiesta dall’atto d’indirizzo ministeriale del 7 marzo 2001 e, più recentemente, dalla L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8 e nonostante che potesse scientificamente determinarsi la quantità di fibre aerodisperse nel periodo indicato in ricorso mediante CTU. Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda attrice.

Con memoria difensiva l’appellato replicava alle avverse argomentazioni concludendo per il rigetto della proposta impugnazione.

Con sentenza del 12-27 marzo 2007 la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del grado.

3, Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS. Resiste non controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 179 del 2002, art. 18 e dell’art. 2697 c.c.. Critica l’impugnata sentenza – formulando in conclusione uno specifico quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – per avere la Corte d’appello ritenuto possibile l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva attribuendo rilievo probatorio all’atto ministeriale di indirizzo, che ha invece una portata solo generica e necessita di specifica ricezione da parte dell’INAIL. Con il secondo motivo l’INPS denuncia vizio di motivazione lamentando che la decisione impugnata abbia ritenuto la esposizione qualificata al rischio dell’amianto in base a risultanze istruttorie, quali le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, specificamente censurate in appello, siccome inidonee a configurare l’effettiva sussistenza di una contaminazione superiore al valore-soglia.

2. 1 motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, non sono fondati.

3. Occorre premettere che sulla esposizione al rischio non si è formato alcun giudicato interno, così come invece ritenuto dalla Corte di merito, poichè in appello l’Istituto come riportato, peraltro, nella stessa narrativa della decisione qui impugnata – si è specificamente doluto della statuizione del Tribunale in ordine al “superamento dei valori limite”; nè, d’altra parte, il giudicato potrebbe configurarsi in ordine al solo fatto dello svolgimento di attività lavorativa in presenza di amianto, trattandosi di un fatto non autonomo e irrilevante ai fini della configurazione di una esposizione “qualificata” (cfr. Cass. n. 4363 del 2009).

4. La sentenza impugnata descrive puntualmente l’atto ministeriale di indirizzo, di cui l’Istituto ricorrente contesta non già il contenuto, ma l’efficacia probatoria ai fini della dimostrazione di una esposizione qualificata riferita, specificamente, al lavoratore odierno intimato.

Questa Corte ha più volte precisato che, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova circa il superamento dei valori-limite di concentrazione delle fibre di amianto da parte dell’assicurato che voglia usufruire dei benefici contributivi connessi al rischio lavorativo, gli atti di indirizzo approntati dal Ministero hanno una efficacia non determinante ex se, trattandosi di atti generali bisognevoli di specifica certificazione dell’INAIL con riguardo alle singole situazioni lavorative (cfr. Cass. n. 27451 del 2006, e numerose altre conformi) e da valutare dal giudice con il concorso di ulteriori elementi idonei a riferire l’atto generale alla concreta posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 3095 del 2007).

In particolare questa Corte (Cass. sez. lav., 13 febbraio 2007, n. 3095) ha precisato che in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, anche in mancanza di certificazione dell’INAIL spetta al giudice di merito accertare l’esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato. Cfr. anche Cass., sez. lav., 27 aprile 2007, n. 10037, che ha ribadito che alla stregua di un’interpretazione adeguatrice della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, applicabile, nella specie, “ratione temporis”, la L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8, ha attribuito validità alle certificazioni rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti di indirizzo ministeriali, cui le norme collegano determinati effetti giuridici, con la conseguenza che, versandosi fuori dell’area dei poteri autoritativi, l’interessato è abilitato a contestare in giudizio, con ogni mezzo, il potere certificativo e i risultati di questi accertamenti e che, tuttavia, l’accertamento tecnico dell’INAIL offre presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice ben può porre a base della decisione, ove non siano state mosse specifiche contestazioni dall’interessato in ordine all’erroneità dell’accertamento, sul quale interessato, in ogni caso, incombe l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.

Parimenti Cass., sez. lav., 22 dicembre 2006, n. 27451, ha ritenuto che la certificazione INAIL non costituisce prova esclusiva dell’esposizione qualificata, persistendo la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova.

5. Nella specie, è pacifico che l’INAIL aveva dapprima emesso l’atto di certificazione, ma lo aveva successivamente revocato, con una determinazione ritenuta dalla Corte territoriale priva di alcun supporto motivazionale e, anzi, del tutto in contrasto con le risultanze acquisite in giudizio, siccome le dichiarazioni dei testi escussi avevano univocamente evidenziato “le condizioni previste dal protocollo Guerrini perchè l’INAIL non revocasse la certificazione richiesta per la concessione dei benefici previdenziali in oggetto (continuità e regolarità di svolgimento di mansioni proprie dell’assistente tecnico coordinatore con un ruolo operativo all’interno del gruppo di manutenzione di strutture, impianti e macchine presso impianti di produzione a ciclo continuo e discontinuo)”.

Orbene, la valutazione così operata dai giudici di merito – in ordine alla non correttezza della revoca della certificazione da parte dell’INAIL, anche alla stregua dell’accertamento di fatto circa la sussistenza delle condizioni che legittimavano l’attestazione del rischio qualificato – non è specificamente censurata in questa sede, come si evince dal quesito di diritto conclusivo del primo motivo, nonchè dalle indicazioni relative al vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo (riguardanti esclusivamente il valore probatorio di risultanze concernenti la tipologia delle mansioni). Ne deriva – come questa Corte ha già ritenuto in analoghe controversie riguardanti il medesimo ambito lavorativo (cfr. Cass. n. 8913 del 2009) – la configurazione di una fattispecie pienamente assimilabile a quelle per le quali la giurisprudenza riconosce il diritto al beneficio contributivo, caratterizzate dalla ricezione dell’atto di indirizzo in una specifica certificazione dell’INAIL, siccome la revoca dell’atto ricognitivo se illegittima, come rilevato dalla Corte d’appello – non produce effetti.

6. In conclusione nella specie il tribunale ha fatto una verifica “in concreto” che in sostanza smentiva le ragioni della revoca della certificazione INAIL inizialmente rilasciata: i testi escussi nel corso del giudizio avevano provato che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa, per il periodo dal 3.5.1971 al l’1.12.1992, come assistente tecnico d’impianti in reparti totalmente ricoperti con pannellature contenenti amianto; ossia dalle dichiarazioni dei testi era risultato provato l’espletamento di mansioni di assistente tecnico di impianti in conformità alle previsioni dell’atto di indirizzo ministeriale.

La Corte d’appello ha confermato questa valutazione che è tipicamente di merito e che non è censurabile in sede di legittimità.

7. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso dell’INPS deve essere respinto. L’Istituto ricorrente va condannato, secondo soccombenza, alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari del resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 16,00 per esborsi e in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Sante Assennato e Giuseppe Giordano.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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