Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17982 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. III, 01/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G.V. (OMISSIS) nella qualità di titolare

dell’Impresa individuale P., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DUE MACELLI 47, presso lo studio dell’avvocato IMPRODA

ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TODONE

FRANCESCA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RIF SPA in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE Un. 18, presso lo studio

GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato CONTI

MAURIZIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 930/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

16.3.09, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. P.G.V., nella qualità di titolare dell’impresa individuale P. ha proposto ricorso per cassazione contro la R.I.F. s.p.a. avverso la sentenza del 26 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Conegliano, che in prime cure aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti di detta società e della Onda s.a.s. di Sbrugnera Enore & C. per ottenere in via solidale il risarcimento dei danni sofferti da un suo automezzo, per effetto di una manovra di brusca frenata che aveva determinato lo slittamento del carico che vi veniva trasportato su incarico della detta s.p.a. come vettore.

Manovra a dire dell’attore determinata dall’immissione sulla via percorsa dal suo automezzo di un’autovettura della citata s.a.s.

Ha resistito la R.I.F. con controricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3.- Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. la cit. legge, art. 58, comma 5 ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Gli otto motivi su cui il ricorso si fonda, tutti tranne il secondo – deducenti vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè o vizi di violazione di norme sostanziali o vizi di norme del procedimento (per la violazione dell’art. 112 c.p.c., in particolare, si veda Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.) n. 22578 del 2009;

(ord.) n. 1310 del 2010, fra tante), non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, prescritto per i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 mentre, quanto alla denuncia dei vizi ai sensi del n. 5 di tale norma, non si concludono nè contengono l’evidenziazione del momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

4. – Il ricorso dovrebbe essere, dunque, dichiarato inammissibile.”.

2. Il Collegio rileva che in data 6 luglio 2011 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia comunicato a mezzo fax alla controparte.

La rinuncia è sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore ed è efficace.

Ne discende che dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

Il Collegio, rilevato che sulla copia della rinuncia v’è solo la sottoscrizione per ricevuta della stessa da parte dello studio domiciliatario della resistente, ritiene che le spese debbano essere liquidate a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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