Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17981 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 17981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14518-2016 proposto da:

S.R.B.B., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

UGOLINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso il decreto n. 22329/15 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 03/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

S.R.B.B. propone ricorso, affidato ad unico motivo, contro la Prefettura di Roma avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposta, l’opposizione al decreto di espulsione notificatogli in data 13 febbraio 2015;

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione, applicabile ratione temporis, introdotta dalla L. n. 69 del 2009;

Infatti il provvedimento risulta depositato in data 3 agosto 2015, mentre il ricorso reca la data del 7 giugno 2016, ben oltre il termine sopra indicato;

non deve adottarsi alcuna statuizione in merito alle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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