Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17981 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 687/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/09/2006 r.g.n. 502/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2002, il Tribunale di Modena, decidendo sulla domanda proposta – con ricorso del 20 aprile 2001 – da M.L., ha accolto la domanda dell’assicurata diretta al ricalcolo della pensione secondo le previsioni della L. n. 297 del 1982, art. 3, con rivalutazione delle retribuzioni, determinate con il criterio tabellare per gli anni anteriori al 1968, secondo le variazioni dell’indice ISTAT tra l’anno di percezione e quello del pensionamento.

Il Tribunale, ha, in motivazione, osservato che era illegittimo l’operato dell’INPS, che, per desumere le retribuzioni medie settimanali per gli anni sino al 1968 ai fini della determinazione della quota di pensione dell’assicurato a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, aveva applicato proprie tabelle al posto di quelle allegate al D.P.R. n. 488 del 1968. approntate, a tal fine, dal legislatore nel passaggio dal sistema contributivo a quello retributivo di calcolo della pensione, successivamente integrate e sostituite da quelle allegate al D.L. n. 402 del 1981.

Il Tribunale ha, quindi applicato queste ultime tabelle, rivalutando le retribuzioni desumibili dalle medesime sulla base dei singoli anni di riferimento sino a quello antecedente la decorrenza della pensione, come stabilito dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11.

2. Contro detta sentenza, l’INPS ha proposto appello, affidato ad un unico motivo, per resistere at quale si è costituito l’assicurato.

Con sentenza del 5-22 settembre 2005, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’INPS condannando l’Istituto al rimborso delle spese del grado del giudizio.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

Resiste non controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, articolato in un solo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 6, e allegata tabella C, nonchè della L. n. 297 del 1982, art. 3.

L’istituto ricorrente critica la soluzione adottata nella sentenza impugnata, sostenendo che la rivalutazione delle retribuzioni che concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile secondo la regola posta dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11, non può comportare l’utilizzazione per gli anni anteriori al 1968 della tabella C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968; infatti, il ricorso a detta tabella comporterebbe la determinazione della retribuzione pensionabile per il periodo precedente il 1968 in misura corrispondente (sia pure figurativamente) non a quella percepita all’epoca ed assoggettata a contribuzione, ma a compensi già rapportati ai valori retributivi esistenti nell’anno 1968, con la conseguenza dell’assoggettamento di dette retribuzioni ad una doppia rivalutazione.

2. Il ricorso è fondato.

La questione di diritto posta dall’Istituto ricorrente è stata da ultimo risolta da Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2631, che ha affermato che la tabella C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968 (integrata dalla tabella E che l’ha sostituita ai sensi del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la L. 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente, nell’applicazione, ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 11, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all’indice Istat del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione.

Quindi la rivalutazione della retribuzione pensionabile, per periodi relativi ad anni precedenti al 1968, il cui valore monetario aggiornato a tale anno si ottiene applicando la tabella C allegata al D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, va effettuata riferendosi all’indice Istat del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione.

Tale principio va ora ulteriormente ribadito con la conseguenza che il ricorso va accolto.

3. L’impugnata sentenza quindi va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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