Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17981 del 01/09/2011
Cassazione civile sez. III, 01/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17981
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANASTASIO Un. 79, presso lo studio dell’avvocato SABATINI MARCO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura ad litem a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CARDONI
CESARE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CONTICELLI GUIDO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 378/2009 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata
il 14/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. C.L. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 14 maggio 2009, con cui il Tribunale di Viterbo ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il precetto intimatogli il 20 agosto 2007 da C.G..
L’intimato ha resistito con controricorso.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Il resistente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè tardivamente proposto.
Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione – come, del resto, ha rilevato anche il resistente – la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 28 giugno 2010, cioè ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremilaseicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011