Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17980 del 20/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 17980

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10998-2016 proposto da:

ANAS S.P.A., – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 137/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da ANAS S.p.a. nei confronti di T.G. e della (OMISSIS) S.p.a., avverso la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la pretesa risarcitoria del T. in merito alle conseguenze dell’illecita occupazione di un fondo di sua proprietà;

in particolare, è stato rilevato che la notificazione dell’ atto di citazione in appello, effettuato a mani della moglie convivente del T., e non presso il procuratore costituito, fosse inesistente, e non sanabile, quindi, a seguito di costituzione in giudizio della parte appellata;

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Anas S.p.a., deducendo due motivi, illustrati da memoria;

le parti intimate non svolgono attività difensiva;

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 330 e 170 cod. proc. civ., sostenendosi che la notificazione alla parte personalmente sarebbe prevista in via alternativa rispetto a quella da eseguirsi presso il procuratore costituito;

con il secondo mezzo si sostiene che erroneamente sarebbe stata dichiarata l’inesistenza della notificazione, eventualmente affetta da nullità, e, quindi, sanata dalla costituzione della parte appellata;

la seconda censura è fondata, con assorbimento di ogni altra doglianza;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità;

tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U, 20 luglio 2016, n. 14916);

deve pertanto ritenersi che le diverse modalità di notifica, in un luogo diverso da quello previsto, comportino un’ipotesi di nullità, sanata nella specie dalla costituzione dell’appellato;

la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che applicherà il principio sopra richiamato, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo motivo, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA