Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17980 del 02/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in calce al

1966 ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 849/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/04/2007 R.G.N. 656/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado e respingendo l’appello dell’INPS, ha riconosciuto in favore di G.M. il diritto ad ottenere il beneficio contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto, con riferimento al requisito del superamento della soglia minima indicata nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, che la cd. esposizione qualificata era rimasta provata in base all’atto ministeriale di indirizzo, relativo al luogo di lavoro – lo stabilimento petrolchimico di Brindisi – e alla tipologia delle lavorazioni ivi espletate, nonchè in base alle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio, non essendo decisivo, in senso contrario, che l’INAIL avesse annullato senza alcuna motivazione a supporto – la precedente certificazione ricognitiva del predetto superamento del limite prescritto dalla legge; la circostanza dell’esposizione a rischio, d’altra parte, non era stata specificamente censurata dall’Istituto e, pertanto, al riguardo si era formato il giudicato.

Avverso questa decisione l’INPS ricorre per cassazione con due motivi. L’assicurato resiste con controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 179 del 2002, art. 18 e dell’art. 2697 c.c., Critica l’impugnata sentenza per avere la Corte d’appello ritenuto possibile l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva attribuendo rilievo probatorio all’atto ministeriale di indirizzo, che ha invece una portata solo generica e necessita di specifica ricezione da parte dell’INAIL. 2. Con il secondo motivo l’INPS denuncia vizio di motivazione lamentando che la decisione impugnata abbia ritenuto la esposizione qualificata al rischio dell’amianto in base a risultanze istruttorie, quali le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, specificamente censurate in appello, siccome inidonee a configurare l’effettiva sussistenza di una contaminazione superiore al valore- soglia.

3. Preliminarmente vanno esaminate e disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal resistente con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 366 bis c.p.c., per genericità dei motivi, difetto del requisito dell’autosufficienza (non risultando nel ricorso il contenuto dell’atto di indirizzo ministeriale) e mancata indicazione del fatto controverso in relazione al quale sono stati dedotti i vizi di motivazione. Invero, la trascrizione dell’atto di indirizzo non era necessaria, poichè l’INPS ha criticato la sentenza impugnata ponendo, in termini generali, la questione consistente nello stabilire se a un (qualunque) atto di indirizzo ministeriale in difetto dell’apposita certificazione dell’INAIL – possa essere attribuita giuridica rilevanza come prova esclusiva e diretta dell’esposizione personale e qualificata all’amianto. A sua volta, il quesito di diritto, formulato a conclusione del primo motivo è specificamente riferito alla fattispecie per cui è causa ed è, pertanto, pienamente ammissibile.

Anche il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione è assunta come viziata, è esplicitamente e specificamente indicato a pag. 12 del ricorso.

4. Peraltro, il ricorso dell’INPS – i cui motivi si esaminano congiuntamente per la loro stretta connessione – non è fondato.

5. Occorre premettere che sulla esposizione al rischio non si è formato alcun giudicato interno, come invece ritenuto dalla Corte di merito, poichè in appello l’Istituto – secondo quanto riferisce in narrativa la stessa decisione qui impugnata si era specificamente doluto della statuizione del Tribunale per il mancato accertamento della sussistenza o meno degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere, così come richiesti dalla giurisprudenza di legittimità; dunque, implicitamente, anche del mancato accertamento del superamento dei valori limite segnati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, fatto, quest’ultimo, che, nella previsione della L. n. 257 del 1992, concorre con lo svolgimento ultradecennale di attività lavorativa in presenza di amianto a configurare la esposizione “qualificata” richiesta per il riconoscimento del diritto al beneficio contributivo per cui è causa.

5.1. Come, infatti, questa Corte ha avuto modo di osservare in controversie analoghe (da ultimo, cfr. Cass. n. 4363 del 2009 e, in passato, n. 8859 del 2001) il fatto costitutivo del diritto in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di un’attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui era presente l’amianto, bensì con la esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa della inspirazione – per oltre un decennio – di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite segnati dalla normativa prevenzionale del D.Lgs. n. 277 del 1991; ne consegue che l’accertamento giudiziale della semplice durata di quell’attività, senza determinazione del rischio effettivo e, quindi, senza l’apprezzamento di un’esposizione qualificata all’amianto, non costituisce, di per sè, ragione di riconoscimento del diritto al ripetuto beneficio contributivo e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato.

6. Ciò posto osserva la Corte che la sentenza impugnata descrive puntualmente l’atto ministeriale di indirizzo, di cui l’Istituto ricorrente contesta non già il contenuto, ma – come più sopra detto – l’efficacia probatoria ai fini della dimostrazione di una esposizione qualificata riferita, specificamente, al lavoratore odierno intimato.

6.1. Questa Corte ha più volte precisato che, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova circa il superamento dei valori-limite di concentrazione delle fibre di amianto da parte dell’assicurato che voglia usufruire dei benefici contributivi connessi al rischio lavorativo, gli atti di indirizzo approntati dal Ministero hanno una efficacia non determinante ex se, trattandosi di atti generali bisognevoli di specifica certificazione dell’INAIL con riguardo alle singole situazioni lavorative (cfr. Cass. n. 27451 del 2006, e numerose altre conformi) e da valutare dal giudice con il concorso di ulteriori elementi idonei a riferire l’atto generale alla concreta posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 3095 del 2007).

6.2. Nella specie, è pacifico che l’INAIL aveva dapprima emesso l’atto di certificazione, ma lo aveva successivamente annullato, con una determinazione ritenuta dalla Corte territoriale priva di alcun supporto motivazionale e, anzi, del tutto in contrasto con le risultanze acquisite in giudizio, siccome le dichiarazioni dei testi escussi avevano univocamente evidenziato “le condizioni previste dal protocollo Guerrini perchè l’INAIL non revocasse la certificazione richiesta per la concessione dei benefici previdenziali in oggetto (continuità e regolarità di svolgimento, da parte del lavoratore, di mansioni proprie di operatore di impianto).

6.3. Orbene, la valutazione così operata dai giudici di merito – in ordine alla non correttezza dell’annullamento della certificazione da parte dell’INAIL, anche alla stregua dell’accertamento di fatto circa la sussistenza delle condizioni che legittimavano l’attestazione del rischio qualificato -non è specificamente censurata in questa sede, come si evince dal quesito di diritto conclusivo del primo motivo, nonchè dalle indicazioni relative al vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo (riguardanti esclusivamente il valore probatorio di risultanze concernenti la tipologia delle mansioni svolte dal G., con riferimento alla loro idoneità a lasciar presumere la esistenza di una esposizione ultradecennale e “qualificata”). Ne deriva – come questa Corte ha già ritenuto in analoghe controversie riguardanti il medesimo ambito lavorativo (cfr.

Cass. n. 8913 del 2009, n. 7193 del 2009) – la configurazione di una fattispecie pienamente assimilabile a quelle per le quali la giurisprudenza riconosce il diritto al beneficio contributivo, caratterizzate dalla ricezione dell’atto di indirizzo in una specifica certificazione dell’INAIL, siccome la revoca dell’atto ricognitivo – se illegittima, come rilevato dalla Corte d’appello – non produce effetti.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso dell’INPS deve essere respinto.

8. L’Istituto ricorrente va condannato, secondo soccombenza, alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari del resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 23,00 per esborsi e in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Sante Assennato e Giuseppe Giordano.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2010

 

 

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