Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17980 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANNONE OTTAVIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.B., D.A., R.S., DE.BR.

C., D’.LO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4531/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/09/2006 R.G.N. 7922/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega LUIGI FIORILLO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità per

C., rigetto per gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 6 settembre 2006, la Corte d’appello di Roma, confermava parzialmente la sentenza del locale Tribunale con cui venne dichiarata la nullità della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro stipulati tra la società Poste Italiane ed i seguenti lavoratori: De.Br.Ch., D. L. e D.A. dal 1 dicembre 1999; R.S. dal 6 marzo 2000; C.B. dal 5 maggio 1998, anzichè dal 24 ottobre 1997 come stabilito dal primo giudice; confermava l’esistenza tra le parti di un rapporto dì lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di offerta delle prestazioni lavorative.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidato a quattro motivi.

Resistono i dipendenti con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nei confronti della C., per sopravvenuto difetto di interesse, avendo le parti prodotto verbale di conciliazione della presente lite.

1. – Con i primi tre motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, nonchè dei successivi accordi collettivi 25 settembre 1997, 16 gennaio 198, 27 aprile 1998, 2 luglio 1998, 24 maggio 1999 e 18 gennaio 2001, in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, lamentando che la corte territoriale non aveva correttamente valutato che le parti sociali, a seguito dell’ampia delega loro conferita dall’art. 23 L. cit., erano libere di prevedere nuove e diverse ipotesi di assunzione a termine rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, e non potevano ritenersi soggette ad alcun limite temporale sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, e relativa norma transitoria. Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto a tempo determinato L. n. 56 del 1987, ex art. 23 soggette ai requisiti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 ma solo che esse avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui al c.c.n.l.

26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi. L’assunto è pienamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603), secondo cui dall’esame dei vari accordi in materia si evince che le parti sociali autorizzarono la stipula di contratti a tempo determinato per le causali di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, sino al 30 aprile 1998.

2. – Con il quarto motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto “conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente”.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: “Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c. e segg.”.

Tale quesito non riguarda il tema dell’aliunde perceptum e comunque, anche in ordine all’argomento della mora crederteli risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso, fra le altre, Cass. 4 gennaio 2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36). Per tale ragione è inammissibile anche la richiesta, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., di applicazione in materia dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5,6 e 7, essendo condizione necessaria per la sua applicazione nel giudizio di legittimità – il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070)- che quest’ultimo sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura.

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese, come da dispositivo, compensando quelle tra la società e la C. valutata la transazione stragiudiziale intervenuta tra le parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della C., compensando le spese tra le parti; lo rigetta per il resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di ciascuna delle residue resistenti, che liquida in Euro 42,00, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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