Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1798 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36736-2018 proposto da:

B.S., in qualità di ex legale rappresentante e liquidatore

di NO PROBLEM SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, PROCURA della REPUBBLICA presso il

TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4684/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 25 maggio 2018, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione su richiesta del P.M.;

2. la Corte d’appello di Milano, a seguito del reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l., osservava che il mancato deposito di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all’anno 2017 in uno con i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell’art. 15 L.Fall., comma 4, si risolveva in danno dell’imprenditore, dato che questi era onerato dell’onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1, L.Fall., comma 2;

inoltre, pur dovendosi fare riferimento ai fini della verifica della condizione di insolvenza al rapporto esistente fra i valori dell’attivo e quelli del passivo, trattandosi di una società in liquidazione, l’esiguità dell’attivo disponibile, quand’anche fosse stato realizzato per intero, non avrebbe consentito la soddisfazione di tutti i debiti annoverati dalla compagine;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata il 29 ottobre 2018, ha proposto ricorso No Problem s.r.l. in liquidazione prospettando tre motivi di doglianza;

gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non hanno svolto difese;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 1 e art. 15, comma 4, e art. 2697 c.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che la società debitrice non avesse dimostrato in maniera adeguata di non aver superato le soglie di non fallibilità a causa della mancata produzione del bilancio per l’esercizio 2017;

il collegio del reclamo, posto che i bilanci non costituiscono prova legale dei requisiti di non fallibilità, avrebbe invece dovuto prendere in considerazione – in tesi di parte ricorrente – la documentazione prodotta dalla compagine debitrice, la quale attestava, secondo criteri dimensionali effettivi e non meramente contabili, il possesso congiunto di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 L.Fall.;

4.2 il secondo motivo di ricorso assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’esistenza di un vizio di motivazione, in quanto la Corte d’appello avrebbe analizzato in maniera approssimativa le doglianze proposte dalla compagine debitrice in sede di reclamo argomentando in maniera insufficiente e senza analizzare la dinamica dei fatti;

5. i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè parzialmente sovrapponibili nel loro contenuto, sono entrambi inammissibili;

la Corte di merito, lungi dall’individuare nel bilancio di esercizio l’unica possibile prova legale del ricorrere delle condizioni di non fallibilità previste dall’art. 1 L.Fall., ha – ben diversamente – sottolineato come la documentazione prodotta a tal riguardo, in assenza del bilancio per l’esercizio 2017 e di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, fosse incompleta e inidonea ad offrire alcun suffragio agli asserti della reclamante con riferimento al triennio antecedente la presentazione della richiesta di fallimento;

le doglianze in esame quindi non colgono (la prima) la ratio decidendi della decisione impugnata in punto di valore probatorio dei bilanci e onere probatorio dei requisiti di non fallibilità, trascurano (la seconda) la complessità delle ragioni offerte dal collegio di merito, appuntandosi soltanto sulla parte conclusiva, e non trovano (entrambe) corrispondenza nel contenuto della decisione impugnata, come il ricorso per cassazione deve invece necessariamente fare (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007);

per di più ambedue le critiche deducono, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017) circa la valenza probatoria della documentazione contabile prodotta in sede di merito;

6. il terzo mezzo lamenta la violazione, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 111Cost., degli artt. 132 e 161 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 5L.Fall., in quanto la Corte di merito, con motivazione contraddittoria, avrebbe erroneamente ravvisato una condizione di insolvenza, malgrado l’ingente documentazione depositata dimostrasse che (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione era in grado di far fronte con le proprie attività all’intera massa debitoria;

7. il motivo è inammissibile;

la censura, ancora una volta, non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata laddove adduce una presunta contraddittorietà del suo contenuto, giacchè la Corte di merito si è limitata a rilevare che la reclamante, dopo aver dedotto correttamente il principio che governava la fattispecie (in merito al fatto che, trattandosi di una società in liquidazione, l’insolvenza doveva essere valutata verificando se gli elementi attivi avrebbero consentito di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori), non aveva in concreto offerto suffragio ai propri assunti;

ha aggiunto poi la Corte distrettuale – operando il raffronto fra poste attive e passive che la reclamante aveva invece evitato di fare – che l’esiguità dell’attivo si rivelava insufficiente a soddisfare gli ingenti debiti annoverati dalla compagine;

sotto questo profilo la doglianza in esame vuole sollecitare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell’esame della vicenda oggetto di lite in punto di consistenza di attivo e passivo;

al riguardo va però ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011);

neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4 (disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante; Cass. 16315/2018 e Cass. 11892/2016);

8. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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