Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1798 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18308-2014 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato RENATO AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SABINO ANTONINO SARNO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTICI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio PLACIDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati IRENE COPPOLA, ROSANNA RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4957/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/07/2013 R.G.N. 1801/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Napoli ha confermato, disattendendo il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città, il rigetto della domanda con la quale R.F., dipendente del Comune di Portici inquadrato nel livello B, quale collaboratore professionale amministrativo in forza presso il Nucleo di Vigilanza Sanitaria, ha rivendicato le retribuzioni del superiore livello C, per l’avvenuto svolgimento di fatto di mansioni ad esso riportabili;

la Corte di merito ha richiamato le declaratorie del pertinente c.c.N.L. enti locali ed ha ritenuto che le prestazioni rese non fossero caratterizzate dalla complessità richiesta per il livello superiore e che le attività svolte riguardavano solo aspetti parziali del procedimento cui inerivano, mentre i presupposti della categoria C richiedevano l’assunzione di responsabilità dei risultati di specifici processi produttivi o amministrativi;

il R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso, poi illustrato da memoria, del Comune di Portici.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 116 c.p.c. e ciò sul presupposto che la Corte d’Appello abbia omesso di valutare, violando altresì i principi di prudente apprezzamento della prova, il contenuto dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Portici n. 82 del 25.2.1999, dalla quale si sarebbe desunto che gli appartenenti al nucleo di vigilanza sanitaria cui egli era addetto, erano incaricati dell’irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti le violazioni delle ordinanze sindacali in materia di conferimento di rifiuti e dunque portavano a definizione, con assunzione diretta di responsabilità, una intera fase del procedimento;

la Corte territoriale, rispetto ai profili dirimenti relativi alle competenze del R. in ambito di sanzioni amministrative, ha ritenuto che egli non si occupasse dell’intero processo di irrogazione, cui procedevano i vigili urbani, mentre, per quanto riguardava il coordinamento del personale, ha ritenuto trattarsi di mera gestione di “relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti”, proprie della categoria B e non delle più complesse attività organizzative di cui alla categoria C;

sul tema del coordinamento il ricorso per cassazione nulla dice;

rispetto alle sanzioni amministrative, il richiamo all’ordinanza 25.2.1999, quale aspetto la cui omissione avrebbe inficiato le valutazioni svolte, non è ammissibile, sia perchè l’omesso esame è dedotto rispetto ad un documento e non ad un “fatto” (come richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), sia perchè non può dirsi dimostrata la decisività, richiesta dall’art. 360 c.p.c., n. 5, intesa come alta probabilità che, valutando quanto non considerato, il giudizio dovesse essere diverso;

quel documento prevede infatti genericamente l’istituzione di un nucleo di vigilanza sanitaria, cui era addetto anche il ricorrente, con compiti di irrogazione delle sanzioni in tema di violazione agli obblighi di asportazione delle deiezioni dei cani e rispetto degli orari per il deposito dell’immondizia nei cassonetti, il che non necessariamente significa che il R., come è necessario perchè si possa parlare realmente di svolgimento di fatto di mansioni superiori, in concreto procedesse a qualcosa di più della sola contestazione, cui ha fatto riferimento la Corte territoriale;

dalla stessa nota si evince infatti che il nucleo di vigilanza era comunque coordinato da un superiore e del resto l’astratta attribuzione di competenze in essa contenuta non esclude che in concreto l’irrogazione delle sanzioni, come accertato dalla Corte territoriale, fosse svolta dai vigili, così mantenendosi la responsabilità del ricorrente rispetto al procedimento a quel livello “parziale” da cui il giudice di appello ha desunto la riconduzione al livello B;

per il resto il motivo, nella parte in cui fa leva sull’art. 116 c.p.c., ha la sostanza di un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di appello, teso all’ottenimento di una nuova pronuncia sui fatti, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148);

il ricorso è dunque complessivamente inammissibile e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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