Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1798 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.S.E., elett.te dom.to in Roma, alla via della

Panetteria 15, presso lo studio dell’avv. Avitabile Maria Teresa,

rapp.to e difeso dall’avv. Stefania Comini, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 1/2009/31 depositata il 13/1/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Matera, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.S.E. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Pistoia n. 51/4/2007 aveva respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1998-2002. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente il quale ha proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 35 c.p.c. vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Con primo motivo la ricorrente principale assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attività del medico convenzionato con il SSN sarebbe assoggettata ad Irap. Con secondo motivo la ricorrente principale assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’avvalersi in modo occasionale di lavoro altrui comporterebbe l’assoggettabilità all’Irap. Fondato è il secondo motivo di ricorso. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Con terzo e quarto motivo la ricorrente principale assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR avrebbe escluso la esistenza di un’autonoma organizzazione senza alcuna motivazione in ordine all’impiego, da parte del contribuente, di personale dipendente, come evidenziato dal quadro RE e come dedotto dall’Agenzia in 1^ e 2^ grado.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, alla luce delle deduzioni formulate dall’Agenzia in ordine alla presenza di personale dipendente.

Con ricorso incidentale il G. assume la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 92 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non avrebbe motivato la compensazione delle spese legali.

La censura è fondata. La sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine alla compensazione delle spese.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di ricorso principale, accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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