Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1798 del 24/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2018, (ud. 23/11/2017, dep.24/01/2018),  n. 1798

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 1 dicembre 2009 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 106/24/08 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di D.M.S. contro la cartella di pagamento IRPEF 1996. La CTR osservava in particolare che la cartella esattoriale impugnata era adeguatamente motivata e che il contribuente, non costituitosi in appello, non aveva comunque dato prove contrarie inficianti il fondamento della pretesa erariale azionata in executivis.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

All’adunanza del 28 aprile 2016 il Collegio ha disposto un rinvio a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione di plurime disposizioni legislative, anche di rango costituzionale, poichè la CTR non ha rilevato ex Odo l’inesistenza della notificazione del gravame agenziale in quanto avvenuta presso il procuratore domiciliatario originariamente nominato (rag. C.C.), che tuttavia all’udienza del 17 marzo 2008 avanti alla CTP era stato revocato e sostituito con altro procuratore (rag. De.Me.Pa.).

La censura è parzialmente fondata.

Pacifico che l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, ha avuto notizia della sostituzione del primo difensore, essendo la stessa avvenuta in udienza, e che il gravame è stato erroneamente notificato al difensore revocato e non a quello nominato in sostituzione, si tratta di stabilire quale conseguenza giuridica derivi da tale evidente vizio procedurale ed in particolare se si tratti di una notifica inesistente, quindi causa di inammissibilità dell’appello, ovvero di una notifica nulla e perciò implicante la rinnovazione della medesima ex art. 291 c.p.c.. Nonostante un recente precedente sezionale nel primo senso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 529 del 11/01/2017), ritiene il Collegio di affermare la seconda soluzione, essendo la medesima più aderente alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Sez. 6-5, Ordinanza n. 26615 del 09/11/2017) ed in particolare conforme alla pronuncia delle SU n. 14916/2016, secondo i principi di diritto che “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01); “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 – 01).

E’ chiaro che nel caso di specie vi siano gli elementi sostanziali minimi per ritenere l’atto notificatorio de quo “giuridicamente esistente”, secondo le indicazioni di cui al primo principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, così come un almeno “minimo” riferimento al destinatario deve ravvisarsi nel domicilio del suo primo difensore, secondo quanto affermato nel secondo principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.

La notifica de qua deve pertanto ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla” ed in quanto tale rinnovabile.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018

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