Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1798 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.24/01/2017),  n. 1798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 25163/12) proposto da:

S.E. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv.

Albert Hofmann, in forza di procura a margine del ricorso; con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Margareth Amitrano in

Roma, viale delle Milizie n. 48;

– ricorrente –

contro

S.S. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv.

Gunther Lang e dall’avv. Enrico Dante, giusta procura in calce al

controricorso; domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via

Tacito n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2012 della Corte di Appello di Trento –

sezione distaccata di Bolzano – deliberata il 29 febbraio 2012;

depositata il 24 marzo 2012 e notificata il 25 luglio 2012;

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 21 ottobre 2016

dal Consigliere Dr. Bianchini Bruno;

uditi l’avv. Margareth Amitrano, in forza di delega orale dell’avv.

Albert Hofmann, per il ricorrente e l’avv. Erica Dumontel, con

delega dell’avv. Enrico Dante, per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dr. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – S.S. citò innanzi al Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Brunico – il fratello E. esponendo che la defunta genitrice H.T. aveva nominato erede universale il solo germano; in conseguenza di ciò chiese che l’atto di ultima volontà fosse dichiarato invalido -in quanto non avrebbe contemplato il diritto alla quota di riserva di esso attore – e che fosse dichiarato che entrambi i fratelli erano eredi di tutto il patrimonio per metà ciascuno; in via subordinata concluse che fosse dichiarato che, ai sensi degli artt. 536 e 537 c.c., esso esponente aveva diritto ad un terzo indiviso dell’eredità materna. Il convenuto si oppose all’accoglimento delle domande deducendone la inammissibilità in quanto l’attore non avrebbe indicato la consistenza dell’asse, rendendo impossibile determinare se vi fosse stata lesione della quota di legittima; osservò poi che il fratello non avrebbe fatto menzione delle donazioni ricevute dalla testatrice le quali sarebbero state di consistenza tale da superare la quota di legittima; sostenne che comunque la domanda sarebbe stata inammissibile in mancanza di accettazione con beneficio di inventario da parte del germano.

2 – Il Tribunale di Bolzano, a cui la causa era stata assegnata per competenza, con sentenza n. 395 del 2009 dichiarò che S.S. aveva diritto, ex artt. 536 e 537 c.c., ad una quota pari all’11,5% dell’eredità materna, una volta detratto il valore delle donazioni ricevute. S.E. propose impugnazione che venne respinta dalla Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano; il giudice del gravame disattese la censura di ultrapetizione, avanzata dall’appellante sul presupposto che il giudice di primo grado avrebbe pronunciato su un’azione di riduzione di cui però non sarebbe stato esposto il contenuto minimo, rappresentato dalla consistenza della quota disponibile e dalle donazioni ricevute, esaminando il contenuto complessivo delle difese dell’attore e delle emergenze della consulenza tecnica di ufficio; negò poi che la domanda dell’originario attore potesse essere interpretata come azione di petizione ereditaria, volta unicamente ad impugnare il testamento, stante il tenore delle difese versate in atti.

3 – S.E. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, affidandolo a due motivi, tesi l’uno a sindacare l’interpretazione della domanda del germano come diretta a pervenire ad una riduzione delle disposizioni testamentarie; l’altro, a censurare la ritenuta sufficienza dell’ allegazione dei requisiti minimi per proporre l’azione di riduzione. S.S. ha proposto controricorso. Il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 348 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Parte ricorrente ribadisce con il primo motivo – con il quale fa valere la violazione dell’art. 112 c.p.c., – che il fratello aveva più volte affermato, in primo ed in secondo grado, di agire in petizione di eredità al fine di far dichiarare la propria qualità di erede; trae il ricorrente conferma di tale ricostruzione dalla lettura della comparsa di costituzione in appello con la quale il germano ribadiva di non dover render conto delle donazioni ricevute perchè agiva unicamente in petizione ereditaria.

p. 1.a. – Il motivo non è fondato in quanto la Corte del merito ha sufficientemente argomentato circa la scelta interpretativa adottata e, d’altro canto, lo stesso ricorrente riconosce che, sia pure in via subordinata, era stata avanzata una domanda di riduzione; va anche messo in rilievo che non viene allegato il contenuto della citazione originaria, così vulnerandosi il principio della specificità necessaria del ricorso in cassazione e che a ciò non può supplirsi con la verifica ex actis da parte della Corte – doverosa laddove si sia in presenza di un error in procedendo – atteso che la censura riguarda l’interpretazione della domanda e non già una extra od ultrapetizione, rendendo dunque necessaria un’espressa deduzione del contenuto del petitum e della causa petendi originarie.

p.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 554, 555 e 564 c.c., per avere, i giudici di merito, accolto la domanda di riduzione nonostante che non fossero state allegati i limiti in cui sarebbe stata lesa la propria quota di riserva e di riflesso: quale fosse la disponibile – nè fosse mai stata manifestata la disponibilità a far emergere le donazioni ricevute: il motivo è inammissibile in quanto, essendo meramente riproduttivo del corrispondente motivo di appello, neppure prende in esame la compiuta motivazione posta a base della pronuncia di secondo grado; va inoltre riscontrata, anche in questo caso, una insufficiente esposizione delle difese del controricorrente, che avrebbero dovuto costituire il parametro di riferimento della denunciata carente allegazione dei presupposti dell’azione intrapresa.

p.3 – La ripartizione dell’onere delle spese di lite segue le regole della soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del contro ricorrente, liquidandole in Euro 6.700 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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