Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1798 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 20/01/2022), n.1798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 796-2021 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVIDEO N. 21, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ICAL 2 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 34, presso

lo studio dell’avvocato GIANCARLO NUNE’, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5534/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

BERTUZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” il condominio di (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza 6 novembre 2020 della Corte di appello di Roma, n. 5534, che aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo con cui il predetto condominio aveva intimato alla società Ical 2 il pagamento della somma di Euro 28.435,00 a titolo di oneri condominiali relativi agli esercizi 2010/2011;

la Ical 2 s.p.a. ha notificato controricorso.

l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., censura la sentenza impugnata per avere motivato la decisione sul rilievo che la delibera di ripartizione delle spese posta a base dell’ingiunzione opposta fosse nulla, per avere posto le spese a carico della società opponente in relazione agli appartamenti di sua proprietà rimasti invenduti, così violando il regolamento di condominio, art. 49, che, con riguardo ad essi, la esonerava dalla contribuzione;

in particolare il motivo, premettendo che la delibera di ripartizione delle spese non era mai stata impugnata, deduce che il vizio in essa riscontrato dà luogo ad una ipotesi di annullabilità e non di nullità della delibera, per mera contrarietà al regolamento di condominio, non essendosi essa pronunciata, modificandoli, sui criteri di ripartizione della spesa;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte di appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha espressamente richiamato, secondo cui sono affette da nullità le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 c.c. (Cass. n. 6714 del 2010);

nella specie, come emerge dalla lettura della decisione, risulta che la delibera di cui si discute ha ripartito, a maggioranza, la spesa, discostandosi dai criteri stabiliti dal regolamento di natura contrattuale;

la conclusione accolta dalla Corte di appello appare sostenuta dal rilievo, che integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il criterio adottato dall’assemblea con la deliberazione impugnata risulta seguito ed applicato in altre delibere condominiali aventi il medesimo oggetto, da cui il giudice a quo ha tratto il convincimento che il deliberato non sia frutto di una erronea applicazione dei criteri esistenti, ma della volontà di disapplicarli e di modificarli”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

parte controricorrente ha depositato memoria;

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, non avendo il condominio offerto elementi per mutare l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato;

le spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente;

ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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