Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17979 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17979 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

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Data pubblicazione: 24/07/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro
tempore rappresentate e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12

– ricorrente Contro
1

SCUOLA MEDICA OSPEDLIERA

DOTT.S.RIJLI

residente in Roma, Via San Godendo 47,

resistente
avverso la sentenza n.4974/06 depositata il 29/5/06

c er-A -rizia

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott.ssa Marina
Meloni; uditi gli avvocati presenti in aula; udite le
conclusioni del P.M. in persona del dott. Fimiani
Pasquale che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Svolgimento del processo
Con sentenza

nr.4974/06 pronunciata in data

18/11/2005 la Commissione tributaria centrale
accoglieva il ricorso in appello proposto da Scuola
medica ospedaliera c/o dott. S.Rijli nei confronti
di Agenzia delle entrate e riformava la sentenza
nr.800/10/1989 emessa dalla Commissione tributaria
di II grado di Roma con la quale, su ricorso del
contribuente, era stato ritenuto legittimo il
silenzio rifiuto dell’amministrazione al rimborso
delle imposte Irpeg, ilor ed addizionale ILOR
versate per l’anno 1983, stante la natura

2

della Commissione Tributaria frntrn’ATtidel Lazio;

commerciale dell’ente

Scuola

medica

ospedaliera che esercitava attività economica con
costi, rischi ed utili.
La Commissione Tributaria centrale aveva ritenuto
che la Scuola non svolgesse attività commerciale in

versare soltanto una quota di iscrizione che non
può essere definita come controprestazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
centrale ha proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle entrate con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.2 e 19 DPR 1973/598 in
riferimento all’art. 2195 e all’art. 51 DPR
1973/597 in relazione all’art. 360 comma l nr.3
cpc in quanto la CT centrale ha ritenuto che la
Scuola non svolgesse attività commerciale in
quanto i beneficiari dei servizi erano tenuti
soltanto a versare una quota di iscrizione che non
può essere definita una controprestazione.La
ricorrente afferma che la qualificazione di
attività commerciale deve essere effettuata
3

quanto i beneficiari dei servizi erano tenuti a

relativamente

al

contenuto ed alla

forma delle attività svolte considerate
oggettivamente e non in relazione alla natura
dell’ente ed al fine di lucro perseguito.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa

art. 360, l ° comma nr. 5 cpc in ordine alla natura
commerciale della Scuola.
3. I motivi di ricorso possono essere trattati
congiuntamente in quanto connessi tra loro ed
attinenti alle medesime questioni. Sostanzialmente
la ricorrente rivendica la caratteristica di ente
commerciale della Scuola in quanto dotato di una
struttura complessa idonea a conseguire un
profitto.
4. Ciò premesso occorre rilevare che l’orientamento
in materia della Suprema Corte prevede che in
tema di IRPEG, ai fini dell’inquadrabilità di

un ente tra quelli commerciali o fra quelli
non commerciali, secondo la distinzione posta
dalle lettere b) e c) dell’art. 2 del d.P.R.
29 settembre 1973 n. 598, la determinazione
del carattere esclusivamente o principalmente
commerciale della attività esercitata (ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. cit., per il
quale ci si deve basare sull’atto costitutivo,
4

ed insufficiente motivazione della sentenza ex

se esistente in

forma

di

atto

pubblico o di scrittura privata autenticata,
e, in mancanza, sull’attività effettivamente
esercitata) non va fatta in base alle mere
enunciazioni, denominazioni e qualificazioni

dell’interpretazione delle disposizioni
statutarie, con riguardo alla reale natura
dell’attività che l’ente si prefigge di
esercitare. (Nella specie, la C.S.
nell’annullare in base all’enunciato principio
la decisione impugnata ne ha censurato la
motivazione anche con riguardo all’omessa
considerazione della disposizione dell’art. 20
del d.P.R. n. 598 del 1973, come modificato
dall’art. 2 del D.P.R. n. 954 del 1982 con
riferimento alla gestione di un campeggio,
oggetto dell’attività dell’ente).(Sez. 1,
Sentenza n. 10409 del 04/10/1991. Nella
fattispecie depongono a favore della natura
commerciale dell’ente la organizzazione idonea
a rendere un profitto denominato in bilancio
“avanzi di gestione”; i corrispettivi versati
dai beneficiari delle prestazioni di
insegnamento; organizzazione dell’attività di
insegnamento comportante oneri e rischi.

5

dello statuto dell’ente bensì sulla scorta

A;

•N. 13

– N.

s

MATE;14,.

Occorre

poi

considerare

che,

trattandosi di una richiesta di rimborso di
imposta IRPEG, ricadeva sul contribuente
l’onere di provare la natura non commerciale
della Scuola medica ospedaliera mentre al

onere non offrendo alcuna prova in ordine alla
mancanza del fine di lucro dell’ente.
5. Per quanto sopra il ricorso proposto deve
essere accolto con compensazione delle spese
di tutti i gradi di giudizio stante la
peculiarità delle questioni proposte.
P.Q.M.
Accoglie

il ricorso proposto e giudicando nel

merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa
tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
DEPOSITATO N CANCELLERÀ

contrario il contribuente non ha assolto tale

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