Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17979 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 17979

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10448-2016 proposto da:

CO.MI. COMPAGNIA MERIDIONALE IMPIANTI SRL, in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO ESPOSITO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICA

PETRONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, in persona del Commissario

Prefettizio e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo STUDIO VINTI &

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO BARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1337/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio nei confronti della S.r.l. Comi avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. n. 979 del 2010, con la quale era stato riconosciuto i diritto a un compenso revisionale nell’ambito di un contratto di appalto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, fissando un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice amministrativo;

è stato richiamato il principio secondo cui, allorchè – come nella specie – non vi sia il riconoscimento del diritto alla revisione da parte della pubblica amministrazione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo;

per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario la società Comi propone ricorso, affidato ad unico motivo, cui resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di San Sebastiano al Vesuvio;

Il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

il ricorso è manifestamente infondato: essendo la decisione impugnata conforme – come si dirà – all’indirizzo già espresso sul tema dalle Sezioni unite di questa Corte, deve escludersi, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, la rimessione alle stesse;

la sentenza impugnata ha posto in rilievo che nella specie la domanda del compenso revisionale non si fondava sul riconoscimento di tale diritto da parte della pubblica amministrazione: essendo portatrice di un interesse legittimo, la società appaltatrice avrebbe dovuto proporre la domanda davanti al giudice amministrativo;

la corte partenopea ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di revisione prezzi di appalto di opere pubbliche, e ove il rapporto oggetto di controversia risalga ad epoca precedente (ossia anteriore alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, comma 19) all’intera devoluzione delle questioni inerenti l’adeguamento o le modifiche del prezzo degli appalti pubblici alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando la pretesa dell’appaltatore si fondi su una delibera dell’Ente, che riconosca il diritto alla revisione, la cui efficacia non sia venuta meno per effetto di un atto successivo di esercizio del potere di ritiro, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre, quando manchi tale riconoscimento, è devoluta al giudice amministrativo (Cass., Sez. U, 26 marzo 2014, n. 7176; Cass., Sez. U, 12 luglio 2010, n. 16285).

la ricorrente ha richiamato il principio secondo cui ove la pretesa dell’appaltatore alla revisione si fondi su una specifica clausola contrattuale, la domanda, avente ad oggetto la mera richiesta di adempimento di un obbligo già assunto dall’amministrazione appaltante, attiene alla tutela di un diritto soggettivo e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario;

tale rilievo non contraddice l’affermazione della Corte di appello circa la necessità di un riconoscimento del diritto alla revisione, in quanto l’art. 3 del contratto di appalto richiama i patti e le condizioni del capitolato, il quale, all’art. 16, si limita a prevedere che “ai fini di una eventuale revisione dei prezzi, la quota di incidenza da tenere presente per l’appalto dei lavori di che trattasi, sono quelle di cui alla tabella unita al D.M. 11 dicembre 1978, n. 18”;

è del tutto evidente come l’indicazione delle modalità di calcolo di una “eventuale” revisione dei prezzi non attribuisca il relativo diritto, condizionato, come previsto in via generale, dal riconoscimento da parte della P.A.;

deve, quindi, ribadirsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; le spese del presente giudizio di legittimità seguono al soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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