Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17979 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 04/07/2019), n.17979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11843-2013 proposto da:

P.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 126/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 15/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

P.M.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 126/14/2012, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 15.11.2012.

Ha rappresentato che, all’esito del confronto con l’Agenzia e nonostante la produzione della documentazione richiesta a giustificazione delle movimentazioni bancarie riscontrate, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento con il quale era rideterminato in Euro 194.458,00 il reddito da lavoro autonomo della contribuente relativo all’anno 2006, con maggiori imponibili ai fini Irpef, Iva e Irap.

Avverso l’atto impositivo la P. promuoveva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che con sentenza n. 132/12/11 ne accoglieva le ragioni annullando l’atto.

L’Agenzia impugnava la sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che con la decisione ora al vaglio della Corte accoglieva l’appello salvo che per il 50% dei riscontri bancari relativi al conto tenuto dalla contribuente presso Banca Intesa e cointestato al coniuge.

La P. formula quattro motivi di censura.

Con il primo per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto di tutta la documentazione allegata dalla contribuente sin dalla fase precontenziosa, non contestata dall’Ufficio se non in sede d’appello;

con il secondo per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver omesso ogni decisione in ordine alla eccezione sulla inammissibilità delle contestazioni, sollevate dall’Ufficio solo in sede d’appello, riguardo alla documentazione fornita dalla contribuente a giustificazione delle movimentazioni bancarie;

con il terzo per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver adeguatamente motivato sulla assunta inidoneità della documentazione allegata dalla contribuente a giustificazione delle movimentazioni bancarie;

con il quarto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ricondotto alla P. nella misura del 50% le movimentazioni bancarie inerenti il conto corrente aperto presso Banca Intesa e cointestato al coniuge, senza tener conto delle giustificazioni delle movimentazioni allegate dalla contribuente.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione.

L’Agenzia si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione. Con successiva memoria datata 28.03.2019 ha dichiarato che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 228/2014, in autotutela parziale, ha rideterminato il reddito imponibile della P. nella minor misura di Euro 106.522,00, escludendo i prelevamenti risultanti dalle movimentazioni bancarie, con conseguente riduzione dell’Irpef, dell’Iva e delle sanzioni.

La contribuente ha infine depositato memoria con la quale ha dichiarato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, in riferimento alla cartella afferente l’iscrizione a ruolo degli importi risultanti dall’avviso di accertamento, con rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Deve preliminarmente darsi atto che nelle more del contenzioso l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridurre l’imponibile accertato in capo alla P., così come da memoria depositata in cui è allegato il provvedimento emesso in autotutela parziale.

Deve sempre preliminarmente darsi atto che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata ai sensi della disciplina introdotta dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6. A tal fine ha anche dichiarato la rinuncia al ricorso.

Attesa la rinuncia non notificata al ricorso, va dichiarata la sua inammissibilità, per la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente alla prosecuzione della controversia in atto.

Considerato che:

All’esito del giudizio vanno compensate le spese del giudizio di legittimità, tenuto anche conto del precedente provvedimento emesso dalla Amministrazione in autotutela.

Non deve neppure disporsi il raddoppio del contributo unificato, atteso che in materia di impugnazioni la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass., 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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