Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17979 del 01/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 01/09/2011), n.17979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO

77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1167/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/09/2006 r.g.n. 1365//05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato RUSSILLO GERARDO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 5 settembre 2006, confermava la pronuncia del locale Tribunale con cui era stata respinta la domanda proposta dallo S., diretta alla declaratoria di illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Poste dal 6 luglio al 30 settembre 2002 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”), argomentando sull’ampiezza della delega conferita alle parti sociali dalla L. n. 56 del 1987, art. 23; sulla legittimità dell’assunzione ex art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001; sulla insindacabilità nel merito delle causali indicate nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione lo S., affidato a tre motivi. Resisteva la società Poste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi lo S. denuncia la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e delle altre norme sopra richiamate, lamentando la mancata valutazione dell’onere della prova circa la sussistenza delle ragioni giustificatrici dell’assunzione stabilita dalle parti sociali, e del relativo nesso causale rispetto alla sua assunzione.

Lamentava inoltre l’erronea interpretazione del menzionato art. 25 del c.c.n.l. del 2001, nonchè del D.Lgs n. 368 del 2001, art. 1 e segnatamente dell’onere della prova, gravante sul datore di lavoro, circa la sussistenza ed effettività delle ragioni poste a fondamento della sua assunzione.

Ad illustrazione dei motivi formulava i prescritti quesiti di diritto. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano fondati.

La corte territoriale, infatti, non ha tenuto conto del principio, più volte affermato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 13 luglio 2010 n. 16424) secondo cui i contratti a termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 e della relativa disciplina transitoria, quale che sia la fonte normativa richiamata nel contratto di assunzione, sono soggetti al nuovo regime legislativo.

La medesima pronuncia ha al riguardo precisato che il c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede quale sua scadenza il 31 dicembre 2001, sicchè il contratto a termine de quo non poteva che essere soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001. Osserva dunque la Corte che il giudice d’appello, valutando la legittimità del contratto attraverso una indistinta ed illegittima applicazione delle varie fonti sopra menzionate, ha erroneamente concluso che il caso di specie doveva essere regolato dalla L. n. 230 del 1962 e dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 (pag. 12 sentenza impugnata), ritenendo il contratto legittimo in base alle menzionate ed inapplicabili disposizioni di legge. Non ha comunque valutato che con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificablità delle stesse nel corso del rapporto; che tale specificazione, di cui è onerato il datore di lavoro, può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti, (ex multis, Cass. 1 “febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033), omettendo peraltro qualsiasi esame circa la specificità della causale adottata per l’assunzione, anche valutando i vari accordi sindacali del 2001 e 2002 ivi richiamati.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, alla corte d’appello di Napoli per l’ulteriore esame della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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