Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17978 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17978 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 14700-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FONDAZIONE

CASA

RIPOSO

GB

PLATTIS

ONLUS,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO N.
1/A, presso lo studio dell’avvocato ANNECCHINO MARCO,
che lo rappresenta e difende, delega in atti;

Data pubblicazione: 24/07/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 112/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 05/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI, che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato ANNECCHINO,
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

OLIVIERI;

Svolgimento del processo

Con sentenza 5.4.2007 la CTR della Emilia-Romagna rigettava l’appello
proposto dall’Ufficio di Cento della Agenzia delle Entrate, confermando la
sentenza di prime cure che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di

1998 dalla Fondazione Casa di riposo “G.B. Plattis” alla quale l’Ufficio
finanziario contestava il possesso dei requisiti di solidarietà sociale previsti
per i soggetti ONLUS dalla legge n. 460/1997, nonché la inosservanza
degli adempimenti contabili previsti dalla medesima legge.
I Giudici di appello aderivano alle tesi svolte nella sentenza del primo
giudice, ritenendo pienamente provato il requisito della finalità solidaristica
alla stregua: della copiosa documentazione esaminata; della iscrizione
dell’ente nel registro ONLUS all’esito dell’esame compiuto dalla apposita
Agenzia delle ONLUS; della natura delle entrate dirette al finanziamento
dell’ente, costituite per il 50% da contribuzioni degli enti locali in regime di
convenzione e dalle indennità di accompagnamento, e per il residuo 50%
dalle rette corrisposte dagli assistiti.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la
Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi.
Ha resistito la Fondazione con controricorso, depositando anche
memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. La sentenza di appello ha accertato la finalità solidaristica della Casa di
Riposo “Plattis”:
– in quanto “comprovata dalla copiosa documentazione esaminata”
1
RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

C

Stef

. est.

Olivieri

accertamento avente ad oggetto le imposte sui redditi dovute per l’anno

- essendo stato l’ente regolarmente iscritto nel registro delle ONLUS dopo
l’esame eseguito dalla Agenzia per le ONLUS
– essendo stata dimostrata la assenza di fini lucro in relazione alle modalità
di finanziamento dell’ente (contribuzioni pubbliche ed indennità di
accompagnamento, nonché rette delle persone assistite, in proporzione pari

2. La Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di appello per vizi
motivazionali, in relazione all’art. 360co l n. 5) c.p.c., deducendo
specificamente :
omessa motivazione sulla prova della natura solidaristica dell’attività
svolta dalla Fondazione (primo motivo):

i Giudici di appello

avrebbero del tutto omesso di considerare che l’accertamento fiscale
era fondato, non sulla carenza dei requisiti formali peraltro già
accertati al momento della iscrizione della Fondazione nel registro
ONLUS (in base all’esame da parte della Direzione regionale delle Entrate
del “modello di comunicazione” e della verifica della effettiva
corrispondenza dell’attività dichiarata e risultante dallo statuto e dall’atto
costitutivo, con le attività elencate nell’art. 10 Dlgs n. 460/1997), ma sulla

mancanza in concreto della finalità solidaristica, come emersa
all’esito del controllo sostanziale eseguito sulla attività svolta nel
periodo di imposta dalla Fondazione, nonché dall’esame delle
disposizioni (artt. 6 e 7) del “Regolamento di Gestione” ritenute
dall’Ufficio obiettivamente incompatibili con il predetto fine in
quanto prevedevano a carico dell’assistito: l’obbligazione del
pagamento della retta; il versamento di un deposito cauzionale
infruttifero di lire 2.000.000 a garanzia del pagamento della retta; la
dimissione dell’assistito in caso di mancato pagamento anche di una
sola mensilità della retta;
2
RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

est.
Stefat Olivieri

a circa il 50%).

omessa motivazione

sul

punto

concernente

l’asserito

riconoscimento formale di ONLUS da parte della “Agenzia delle
ONLUS” (secondo motivo):

la Agenzia ricorrente rileva che i

Giudici di appello non avrebbero fornito alcuna giustificazione di
tale affermazione, sebbene l’Ufficio appellante avesse dedotto che la
iscrizione della Fondazione nella anagrafe delle ONLUS non

delle ONLUS”
insufficiente motivazione in ordine alla riconoscimento della
“assenza di fine di lucro” fondata esclusivamente sulla natura e sulla
ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie della Fondazione
(terzo motivo):

la ricorrente deduce la incoerenza logica

dell’argomento probatorio del fine solidaristico fondato sulla natura
e ripartizione percentuale delle entrate della Fondazione, atteso che
la percezione di contribuzioni pubbliche è pienamente compatibile
con l’esercizio di attività commerciali e non è indicativa della
assenza del fine di lucro, né della finalità solidaristica
omessa motivazione in ordine al mancato adempimento da parte
dell’ONLUS degli obblighi contabili richiesti dall’art. 25 Dlgs n.
460/1997 che ha introdotto l’art. 20 bis Dpr n. 600/1973 (quarto
motivo): la Agenzia ricorrente censura la sentenza di appello in
quanto la CTR si sarebbe limitata a rigettare il gravame omettendo di
motivare sul rilievo secondo cui l’ente era incorso in decadenza dai
benefici previsti per le ONLUS in quanto non aveva ottemperato agli
obblighi di natura contabile, limitandosi a redigere una contabilità di
tipo pubblicistico.

3. La Fondazione ha controdedotto eccependo la inammissibilità del
ricorso in quanto carente del requisito ex art. 366co1 n. 3) c.p.c. nonché per
3
RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

Stefan

est.
livieri

prevedesse l’intervento e non fosse stata disposta dalla “Agenzia

difetto di autosufficienza. Ha inoltre eccepito la inammissibilità del ricorso
per cassazione per intervenuto giudicato interno formatosi sul capo della
sentenza di primo grado -non impugnato con specifico motivo di gravame- che
aveva disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento in quanto
emesso in difetto del provvedimento presupposto di cancellazione dell’ente
dall’anagrafe delle ONLUS. Ha inoltre chiesto il rigetto del ricorso per

4.1 La eccezione pregiudiziale, rilevabile ex officio anche nel giudizio
di cassazione (attenendo alla sussistenza dei presupposti di decidibilità della causa
e non implicando accertamenti in fatto: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del
16/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010), deve ritenersi infondata.

La sentenza emessa dalla CTP di Ferrara in data 17.1.2005 n. 164
(debitamente trascritta, relativamente alla statuizione che interessa, a pag. 6 del
controricorso, e riportata invece per esteso nel ricorso a pag. 2-3) aveva infatti

escluso la fondatezza della pretesa tributaria in quanto le clausole del
regolamento interno della Fondazione erano già state esaminate dalla
apposita Agenzia delle ONLUS in sede di verifica dei requisiti formali al
momento della iscrizione della Fondazione nell’appositi registro con la
conseguenza che “la perdita della qualità di ONLUS avrebbe dovuto
verificarsi con provvedimento di cancellazione emanato dalla Direzione
Regionale, sentita l’apposita agenzia ONLUS, con provvedimento
debitamente notificato”. Secondo il primo giudice, pertanto, il recupero a
tassazione IRPEG ed IRAP avrebbe avuto ad oggetto “imponibile
inesistente” in quanto non essendo stata contestata la perdita delle
condizioni formali legittimanti la iscrizione nel registro delle ONLUS,
rimaneva esclusa la configurabilità nel caso di specie della produzione di
un reddito di impresa.
Ne segue che la proposizione estrapolata dall’indicato contesto
motivazionale della sentenza di primo grado non si configura quale
4
RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

Co est.
vieri
Stefano

infondatezza di tutti i motivi.

autonoma “ratio decidendi” idonea a sorreggere la pronuncia favorevole
all’ente, ma si inserisce quale mero sviluppo argomentativo della medesima
ragione che sostiene il “dictum”, e che si fonda sulla omessa contestazione
e sul mancato previo accertamento della insussistenza (originaria o
sopravvenuta) dei requisiti formali di legge di cui all’art. 10 Dlgs n.
460/1997, secondo il procedimento di cui all’art. 5 del DM Economia e

ONLUS e la decadenza dai benefici fiscali dell’ente carente dei requisiti,
con provvedimento motivato della DRE su parere della Agenzia per le
ONLUS .
L’Ufficio nell’atto di appello (interamente trascritto a paragr. 2 del ricorso) ha
specificamente investito la sentenza di prime cure in ordine alla predetta
statuizione, rilevando che non era stata posta in questione dai verbalizzanti
la regolarità formale dei requisiti di legge (non essendo, quindi, necessaria come erroneamente ritenuto dalla CTP- la previa cancellazione della
Fondazione dalla anagrafe delle ONLUS), ma l’accertamento aveva
interessato il concreto svolgimento dell’attività assistenziale che, in
considerazione di alcune clausole regolamentari attinenti alla
controprestazione dovuta dagli assistiti, costituivano elementi indiziari di
una gestione di tipo lucrativo, incompatibile con il fine solidaristico,
rimanendo esclusa, pertanto, la formazione di un giudicato parziale interno
in ordine ad una enunciazione che costituisce mera esplicazione logica della
stessa ragione decisionale.

4.2 La eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione
dei fatti della causa (art. 366co1 n. 3) c.p.c.), è priva di pregio.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte resistente, dalla esposizione
dei motivi di ricorso, che possono suddividersi in due gruppi (i primi tre
motivi, trattano tutti della questione concernente la prova della finalità solidaristica in
relazione alla attività svolta in concreto dall’ente nel periodo di imposta; il quarto
5
RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

Co
Stefan

t
wieri

Finanze 18.7.2003 n. 266 che dispone la cancellazione dalla anagrafe delle

motivo -che presuppone, invece, la natura solidaristica della attività svolta dalla
ONLUS, e riveste quindi carattere subordinato e condizionato rispetto al mancato
accoglimento dei primi tre- concerne la perdita dei benefici fiscali fruiti nell’anno di
imposta in conseguenza della violazione degli obblighi contabili imposti dall’art. 20
bis Dpr n. 600/73), è dato individuare esattamente la vicenda processuale e le

questioni sottoposte all’esame della Corte, avendo provveduto la Agenzia

(ricorso pag. 2-4), quanto l’atto di appello (pag. 4-14).

5. Il primo motivo

ed il terzo motivo

-che possono esaminarsi

congiuntamente, investendo entrambi il vizio logico della motivazione in
punto di accertamento dell’elemento del fine solidaristico- debbono
ritenersi fondati.
La Agenzia ricorrente si duole che il Giudice territoriale non avrebbe
esplicitato le ragioni della decisione, tanto in relazione ai mezzi di prova
oggetto di esame, quanto in relazione al giudizio di selezione e rilevanza
degli stessi, essendosi limitato alla generica affermazione di aver

“esaminato la copiosa documentazione prodotta” ed avendo erroneamente
desunto il fine solidaristico della Fondazione dalla circostanza che il
controllo meramente formale, eseguito, ai fini della iscrizione alla anagrafe
ONLUS, soltanto sugli atti comunicati dall’ente (modello di
comunicazione; statuto; atto costitutivo), aveva avuto esito positivo, nonché
dalla circostanza -del tutto inconferente- della differenziata natura e
ripartizione proporzionale delle entrate finanziarie della Fondazione
costituite da contributi pubblici, indennità di accompagnamento e rette
degli assistiti.
In proposito occorre rilevare come la motivazione della sentenza si
articola in una sequenza passaggi logici che possono scomporsi: 1-nella
ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa;
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RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

ricorrente a trascrivere per esteso tanto la decisione del primo giudice

2-nella individuazione degli elementi probatori dimostrativi dei predetti
fatti e nella selezione di quelli che si assumono decisivi ai fini del
convincimento del Giudice; 3-nella individuazione della “regula iuris” da
applicare al rapporto controverso. La carenza nell’impianto motivazionale
della sentenza di alcuno dei momenti logici indicati configura un “vulnus”
al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali

gravità, dal vizio logico (art. 360co1 n. 5 c.p.c.) fino alla totale difformità
della sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato requisito
essenziale (art. 360co1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed all’art.
118col disp. att. c.p.c.).

Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le

volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata
la decisione (cfr. Corte cass. V sez. 16.7.2009 n. 16581; id. I sez. 4.8.2010 n.
18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo

fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o
presupposti nella decisione (cfr. Corte cass. V sez. 10.11.2010 n. 2845) ed
impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la
formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte cass. III sez. 3.11.2008
n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost; id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161).

5.1 Orbene, premesso che il requisito del!’ “esclusivo perseguimento di
finalita’ di solidarieta’ sociale”, previsto dall’art. 10co l lett. b) del Dlgs
4.12.1997 n. 460, rimane integrato, per espressa disposizione del comma 2
del medesimo articolo “quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative alle attivita’ statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria,
dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili” sono
“dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di
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RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

debbono essere motivati (art. 111co6 Cost.) che può spaziare, secondo la

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari” (secondo la
interpretazione che di tale disposizione ha fornito questa Corte: “nel senso che è
sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non
rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro
pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova

del perseguimento

anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego

cfr. Corte cass. SU 9.10.2008 n. 24883; id. SU 23.4.2009 n. 9661), e comunque,

per espressa disposizione del comma 4 del medesimo decreto legislativo, si
considerano “inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie
istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria”
anche “a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3”, e premesso
inoltre che occorre tenere nettamente distinti gli ambiti di operatività dei
controlli di tipo formale, che si esauriscono nella verifica al momento della
iscrizione dell’ente nell’anagrafe delle ONLUS, e dei controlli di natura
sostanziale che attengono, invece, alla verifica della effettiva
corrispondenza ai requisiti di legge delle concrete modalità di esercizio
della attività di erogazione delle prestazioni a favore di

“persone

svantaggiate”, ebbene tutto ciò premesso osserva il Collegio che la
sentenza impugnata si è limitata soltanto a formulare un giudizio assertivo
della sussistenza della finalità solidaristica della Fondazione, senza dare
conto degli elementi probatori assunti come rilevanti e decisivi e dunque
idonei a supportare tale giudizio.
Da un lato, infatti, non può ritenersi assolto l’obbligo motivazionale con
la mera generica affermazione, contenuta in sentenza, di aver esaminato la
copiosa documentazione acquisita al giudizio; dall’altro risulta del tutto
inconferente -in quanto privo di coerente collegamento con la fattispecie
controversa- l’argomento logico, diretto a supportare l’accertamento
dell’effettivo perseguimento della finalità solidaristica e della esclusione di
una attività di impresa avente carattere lucrativo, fondato sul presupposto
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ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

Co est.
Stefano ‘vieti

per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse”

della iscrizione della Fondazione nel registro delle ONLUS e sulla natura
delle entrate finanziarie dell’ente, atteso che, ai fini del predetto
accertamento, non rileva affatto la individuazione delle fonti delle entrate e
la natura pubblica (sovvenzioni, finanziamenti) o privata (corrispettivi,
contributi, quote) dei rapporti obbligatori intrattenuti dall’ente, ma, nel caso
in cui la erogazione dei servizi venga svolta con modalità tali da consentire

impiego dei finanziamenti ricevuti e degli utili realizzati, atteso che la
fruizione dello speciale trattamento fiscale agevolativo riservato dalla legge
alle ONLUS viene espressamente condizionata all’obbligo di reimpiego
delle somme ricavate (eccedenti la copertura delle spese) in conformità ai
vincoli di destinazione (realizzazione delle attività istituzionali o realizzazione di
attività ad esse direttamente connesse) disposti dall’art. 10 comma 1 n. 11), lett.

e) del Dlgs n. 460/1997.

5.2 La sentenza impugnata non disvela alcuno dei presupposti fattuali
dai quali procede la valutazione conclusiva della conformità dell’attività di
erogazione di servizi, svolta dalla Fondazione, alle prescrizioni legali che
individuano le finalità solidaristiche, omettendo qualsiasi riferimento agli
elementi in concreto emersi dall’accertamento fiscale, quali in particolare la
entità delle rette (da lire 75.000 a lire 126.000 giornaliere) pagate agli
assistiti -come emerge dalle clausole del regolamento interno di gestioneallineate a valori di mercato (cfr. ricorso pag. 20-21), ed omettendo in
particolare di dare conto se e quali destinazioni abbiano in concreto
ricevuto nel periodo di imposta i proventi ricavati dalla gestione avuto
riguardo alle rette ed alle altre entrate riscosse dagli assistiti secondo le
modalità indicate nelle clausole del regolamento interno: la statuizione
della CTR si risolve, pertanto, in una affermazione meramente apodittica, e
non esplicativa-logica, difettando tanto la individuazione dei fatti rilevati,
9
RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

Co
Stefano

t.
vieri

il procacciamento di un utile di gestione, rileva esclusivamente il concreto

quanto il criterio logico utilizzato per pervenire all’enunciato valutativo su
quei fatti.
La sentenza impugnata deve in conseguenza essere cassata.

6. Il secondo motivo va dichiarato inammissibile.

nella parte in cui afferma che il “controllo formale” effettuato al momento
della iscrizione dell’ente nell’anagrafe ONLUS è sufficiente a comprovare
anche il perseguimento in concreto della finalità solidaristica, il motivo non
assume autonoma rilevanza ai fini del sindacato di legittimità in quanto
formula -con riferimento ad uno degli atti del procedimento di verifica
formale- la stessa critica mossa con i precedenti due motivi nell’esame dei
quali rimane, pertanto, assorbito.
Qualora, invece, il motivo fosse diretto a contestare la affermazione
contenuta in sentenza secondo cui la Agenzia delle ONLUS aveva
esaminato la documentazione prodotta dalla Fondazione al momento della
iscrizione e riconosciuto la natura solidaristica dell’ente, il motivo dovrebbe
ritenersi egualmente inammissibile in quanto volto a denunciare l’errore
percettivo del Giudice di appello avente ad oggetto la rilevazione della
esistenza di un fatto (l’intervento della “Agenzia per le ONLUS” nel
procedimento di iscrizione dell’ente)

che -secondo la parte ricorrente-

risulterebbe incontrovertibilmente escluso dalle emergenze processuali,
vizio dunque estraneo all’attività valutativa del iudice di merito e che
doveva essere fatto valere esclusivamente con il mezzo revocatorio ex art.
395co1 n. 4) c.p.c..

7. Con il quarto motivo la Agenzia delle Entrate censura la sentenza
impugnata, deducendo il vizio di omessa motivazione, avendo i Giudici
10
RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

Co est.
ieri
Stefano

Ed infatti se rivolto a criticare la motivazione della sentenza impugnata

territoriali pretermesso di pronunciare “sul motivo di appello” avente ad
oggetto la decadenza della Fondazione dai benefici fiscali riservati alle
ONLUS essendo stato adottato dall’ente un regime contabile di tipo
pubblicistico in difformità dalle prescrizioni richieste dall’art. 20 bis Dpr n.
600/73.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto viene invocato

a censurare gli “errori di fatto” in cui sarebbe incorso il Giudice di merito
nell’esaminare e valutare le prove documentali -nella specie le scritture contabili
dell’ente-), per far valere, invece, vizi attinenti alla regolarità del processo,

per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., in conseguenza della omessa
pronuncia su di uno specifico motivo di gravame (vizio di nullità processuale
evidentemente incompatibile con la censura formulata dalla ricorrente che implica
necessariamente, al contrario, che il Giudice di merito abbia effettivamente preso in
considerazione e pronunciato sul motivo di gravame, sebbene fondando tale
statuizione su di un errata valutazione delle emergenze istruttorie).

Osserva il Collegio che la distinzione tra omessa motivazione su un fatto
decisivo per la controversia ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c. ed omessa pronuncia
rilevante ai fini dell’art. 360co 1 n. 4 c.p.c., transita attraverso l’esame da
parte del Giudice di merito della questione giuridica introdotta con il
motivo di gravame: se la sentenza definisce tale questione, senza tuttavia
esternare le ragioni di fatto e giuridiche che sostengono la regola applicata
al rapporto controverso, si versa in tema di “errore in fatto” che si traduce
nel vizio di omessa motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360co 1 n. 5)
c.p.c.; se invece dalla sentenza non è in alcun modo rintracciabile la regola
diretta a definire la questione controversa, deve ritenersi che il Giudice di
merito non abbia del tutto considerato che vi era una (od un’altra)
domanda/eccezione sulla quale era tenuto a decidere, ed allora si versa in
tema di omessa pronuncia, violativa dell’art. 112 c.p.c.

(“error in

procedendo”), censurabile ai sensi dell’art. 360co1 n. 4) c.p.c..
l
RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

C
Stefan

t.
wieri

il parametro del vizio logico di motivazione ex art. 360co1 n. 5) c.p.c. (volto

Orbene il motivo di gravame in questione rivestiva una propria autonomia
rispetto agli altri motivi aventi ad oggetto la contestazione della finalità
solidaristica dell’attività svolta dall’ente e sui quali soltanto la CTR si è
pronunciata: la contestazione della decadenza della ONLUS dalla
agevolazione fiscale presuppone, infatti, al contrario degli altri motivi di

solidaristica ma non possa tuttavia accedere alle agevolazioni fiscali in
conseguenza della violazione degli obblighi di legge in materia di
contabilità imposti ai soggetti ONLUS. Pertanto il motivo di gravame
veniva a costituire una “censura autonoma” -formulata, evidentemente, in
via subordinata- rispetto alle altre questioni devolute alla cognizione del
Giudice di appello con gli altri motivi e decise con le statuizioni che
riconoscono la finalità solidaristica e l’assenza di fine di lucro.
Dalla lettura della motivazione della sentenza non emerge alcuna
proposizione relativa alla questione della decadenza della Fondazione dai
benefici fiscali per violazione degli obblighi di tenuta della contabilità, e
nel dispositivo della sentenza è omessa qualsiasi statuizione concernente la
“regula iuris” applicabile alla indicata questione, con la conseguenza che il
vizio di legittimità doveva essere fatto valere con riferimento alla
violazione di norme processuali e non con riferimento alla illogicità o
lacunosità delle ragioni poste a sostegno del “decisum”.
Il quarto motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile per errata
individuazione del paradigma normativo del vizio di legittimità denunciato
(cfr.: Corte cass. II sez. n. 26598/2009 -l’omessa pronuncia può essere fatta valere
soltanto attraverso il vizio di “error in procedendo”-, id. III sez. n. 25825/2008, id.
III sez. n. 1196/2007, id. I sez. n. 1755/2006, id. SU n. 23071/2006).

8. In conclusione il ricorso trova accoglimento (primo e terzo motivo,
dichiarati inammissibili il secondo ed il quarto motivo), la sentenza
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RG n. 14700/2008
ric.Ag.Entrate c/Fondazione Plattis-ONLUS

Stefa

gravame, che l’ente abbia regolarmente svolto attività con finalità

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R.26,14„/196‹)
– N. 5
N. 131 TA!. ALL
NIATLI:k. 13, TRillIkirAMA

impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra
sezione della Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna
affinché provveda ad eliminare i vizi logici riscontrati, liquidando anche le
spese del presente giudizio.

P.Q.M.
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna che
provvederà ad eliminare i vizi logici riscontrati, liquidando anche le spese
del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 9.11.2012

La Corte :

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