Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17978 del 20/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/07/2017), n. 17978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4949-2016 proposto da:
IMMOBILIARE C. E K.S. S.N.C. – C.F. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
TRIBUNALE DI MILANO nella persona del Giudice Estensore Dott. Rolfi
Federico e del Presidente D.ssa Macchi Caterina;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 25/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il
30/06/2015, emessa per il procedimento iscritto al n. 25/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
la S.n.c. Immobiliare C. e K.S. propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo avverso il decreto del 6-9 maggio 2015, emesso nell’ambito della procedura della L. n. 3 del 2012, ex art. 6 e ss ribadendo l’inapplicabilità di tale disciplina alla società reclamante.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività;
in proposito deve richiamarsi l’orientamento già espresso al riguardo da questa Corte (Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869), secondo cui il provvedimento di rigetto non pregiudica in tesi la stessa possibilità di presentare un altro e diverso piano (del consumatore), pur se con gli eventuali limiti temporali – posti dal legislatore a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato dell’istituto – di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), peraltro dettato a carico del debitore che “vi abbia fatto ricorso”, dunque fruendo degli effetti pieni dell’istituto stesso nel quinquennio anteriore;
la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione, deve considerarsi priva – sulla base delle superiori considerazioni, di rilevanza, così come quella concernente la L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 2, per altro formulata sulla base di un’interpretazione della norma (impossibilità di riproporre la domanda per i successivi cinque anni anche nell’ipotesi di rigetto) difforme rispetto a quella già resa da questa Corte;
non si richiede alcuna statuizione in merito alle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017