Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17977 del 24/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17977 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 9651-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SOGERI SRL;
– intimato

avverso la sentenza n. 218/2005 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 02/02/2006;

Data pubblicazione: 24/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

In seguito a verifica fiscale definita con PVC della Guardia d Finanza di
Caserta, con avviso di accertamento, emesso dall’Ufficio Iva di Napoli I°,

nella dichiarazione presentata da SOGERI s.r.1.- in quanto derivante da
indebita deduzione di costi sostenuti per l’anno 1994 e ritenuti non inerenti
nonché da indebita detrazione IVA per operazioni inesistenti, e veniva
richiesto alla società il pagamento di lire 1.606.480.000 a titolo di maggiore
imposta, sanzioni pecuniarie ed interessi.
Il ricorso proposto dalla società avverso l’atto impositivo era rigettato
dalla CTP di Napoli con sentenza integralmente riformata con decisione
2.2.2006 n. 218 della CTR della Campania.
I Giudici di appello ritenevano che la natura fittizia delle operazioni
economiche intrattenute dalla società con diverse imprese fornitrici,
costituisse una “mera ipotesi” dei verbalizzanti non suffragata da alcuna
prova certa, limitandosi tanto il PVC che l’avviso di accertamento “solo a
presunzioni ma non ad elementi o fatti certi” e non essendo fondata la
“ricostruzione induttiva… …su presunzioni gravi, precise e concordanti, ma
su indizi desunti peraltro da accertamenti nei confronti di soggetti terzi”.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ritualmente
notificato in data 20.3.2007 nel domicilio eletto presso il difensore abilitato
alla assistenza tecnica ex art. 17 Dlgs n. 546/1992, affidato a un unico
mezzo corredato di quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Non ha resistito la società

Motivi della decisione

RG n. 9651/2007
ric. Ag.Entrate c/SOGERI s.r.l.

veniva disconosciuto il credito di imposta per lire 498.839.000 -evidenziato

La Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di appello

1.

deducendo il vizio di falsa applicazione degli artt. 54co5 Dpr n. 633/72 e
2697 c.c., in relazione all’art. 360co1 n. 3) c.p.c., nonché il vizio di omessa
motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360c1 n.
5) c.p.c..

Sostiene la ricorrente a supporto del motivo che
la previa ispezione della contabilità della società contribuente non è
richiesta da alcuna norma di legge e si palesa nella specie
assolutamente irrilevante ai fini probatori, atteso che proprio la
regolarità contabile costituisce il necessario presupposto finalizzato
ad occultare la inesistenza delle operazioni sottostanti

la sentenza di appello si limita ad affermare la insufficienza
probatoria degli elementi forniti dalla Amministrazione finanziaria,
omettendo del tutto di rappresentare l’iter logico attraverso il quale è
dato prevenire a tale conclusione

irrilevante è il riferimento contenuto in sentenza ad accertamenti
fiscali svolti nei confronti di soggetti terzi rispetto alla società
contribuente, essendo pienamente legittimata la Amministrazione
finanziaria ad utilizzare documenti ed informazioni raccolte nel
corso di indagini espletate nei confronti di soggetti diversi dal
contribuente.

3. Le censure che possono essere esaminate congiuntamente, stante la
intima connessione logica, sono fondate.

3.1 Osserva il Collegio che il diritto alla detrazione ex art. 19 Dpr n.
633/1972 non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in
specie dalla fattura che in tema di IVA è documento idoneo a rappresentare
un costo dell’impresa, come si evince chiaramente dall’art. 21 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra ‘altro
RG n. 9651/2007
ric. Ag.Entrate c/SOGERI s.r.l.

Con
Stefano O vieri

2.

l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione
commerciale.
Pertanto, nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad
operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è
effettiva, ma spetta all’amministrazione, che adduce la falsità del
documento e quindi l’inesistenza di un maggiore imponibile, provare che

posta in essere (cfr. Corte cass. V sez. 12.12.2005 n. 27341).
Tale prova è raggiunta se l’amministrazione fornisca validi elementi -alla
stregua dell’art. 54 comma 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633-, che possono anche

assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che alcune
fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie,
ovvero che -ai sensi dell’art. 54 comma 3 del medesimo decretodimostrino “in modo certo e diretto” la “inesattezza delle indicazioni
relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (prova che può
essere data anche attraverso “i verbali relativi ad ispezioni seguite nei
confronti di altri contribuenti”). In tal caso verrà a gravare sul contribuente
l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr.
Corte cass. V sez. 19.10.2007 n. 21953; id. 11.6.2008 n. 15395; id. 7.2.2008 n.
2847).

Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla
legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare,
singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti
dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio
giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o
incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento,

qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria
offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e
2697 comma 2 c.c. (cfr. Corte cass. V sez. 23.4.2010 n. 9784)
RG n. 9651/2007
ric. Ag.Entrate c/SOGERI sr. I.

est.
C
Stefan Olivieri

l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata

3.2 Tanto premesso il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di

carenza motivazionale è fondato, non essendo dato verificare alla stregua
degli enunciati della sentenza impugnata quali siano le premesse in fatto ed
in diritto del “decisum”, risultando enucleato -con affermazioni meramente
assertive- il solo giudizio conclusivo sulla inidoneità della prova della
pretesa tributaria.

passaggi logici che possono scomporsi: 1-nella ricognizione dei fatti
rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa; 2-nella
individuazione degli elementi probatori dimostrativi dei predetti fatti e nella
selezione di quelli che si assumono decisivi ai fini del convincimento del
Giudice; 3-nella individuazione della “regula iuris” da applicare al rapporto
controverso. La carenza nell’impianto motivazionale della sentenza di
alcuno dei momenti logici indicati configura un “vulnus” al principio
generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere
motivati (art. 11 lco6 Cost.) che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio
logico (art. 360co1 n. 5 c.p.c.) fino alla totale difformità della sentenza dal
modello legale per assenza dell’indicato requisito essenziale (art. 360co1 n.
4 c.p.c. in relazione all’art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed all’art. 118col disp. att. c.p.c.).

Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le
volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata
la decisione (cfr. Corte cass. V sez. 16.7.2009 n. 16581; id. I sez. 4.8.2010 n.
18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo

fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o
presupposti nella decisione (cfr. Corte cass. V sez. 10.11.2010 n. 2845) ed
impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la
formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte cass. III sez. 3.11.2008
n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost; id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161).

Orbene la sentenza impugnata non disvela alcuno dei presupposti
fattuali dai quali procede la valutazione conclusiva della mancanza di
RG n. 9651/2007
ric. Ag.Entrate c/SOGERI s.r.l.

Co7est.
livieri
Stefan

Come noto la motivazione della sentenza si articola in una sequenza

”presunzioni gravi, precise e concordanti”, risolvendosi in affermazione
meramente apodittica, e non esplicativa-logica, difettando tanto la
individuazione dei fatti rilevati, quanto il criterio logico utilizzato per
pervenire all’enunciato valutativo su quei fatti.
Né l’enunciato conclusivo della sentenza potrebbe giustificarsi sul
presupposto della assoluta assenza di attività di allegazione e deduzione

emerge dagli ampi stralci del PVC riportati in riassunto nel ricorso per
cassazione, all’esito delle indagini fiscali svolte nei confronti delle imprese
fornitrici (Scavi e Trasporti s.n.c.; Italiana Scavi e Trasporti s.n.c. ;
Calcestruzzi Messicana s.p.a.) che avevano fatturato le operazioni rese
SOGERI s.r.l. erano emerse molteplici circostanze di fatto (1-due società
fornitrici non avevano contabilizzato le fatture emesse nei confronti di Sogeri s.r.1.;
2-le prestazioni concernevano servizi di trasporto con impiego di mezzi
sproporzionato rispetto alla manodopera ed alla capacità di smaltimento della
discarica gestita da Sogeri s.r.1.; 3-erano state emesse fatture per trasporti effettuati
con mezzi che risultavano dismessi da tempo; 4-dalle dichiarazioni dei dipendenti era
emerso che le ore di nolo fatturate erano notevolmente superiori a quelle
effettivamente lavorate; 5-i trasporti documentati dalle fatture non trovavano
riscontro in buon di consegna; 6-una società aveva emesso fatture anche ad altri
clienti con la medesima numerazione delle fatture emesse a Sogeri s.r.1.; 7-le bolle di
accompagnamento dei trasporti eseguiti da Calcestruzzi s.p.a. non recavano
indicazione dell’orario di entrata e di uscita dal cantiere) che, se isolatamente

configurabili come meri indizi, necessitavano di una compiuta valutazione
in ordine alle implicazioni logiche espresse dal collegamento di ciascun
indizio con gli altri (sia singolarmente che complessivamente) secondo lo
schema legale della presunzione semplice.

4. Oltre all’accertato vizio logico motivazionale il Giudice di appello è
incorso anche nell’ulteriore errore in diritto, laddove sembra aver voluto
individuare un limite alla efficacia/utilizzabilità probatoria delle circostanze
RG n. 9651/2007
ric. Ag.Entrate c/SOGERI s.r.l.

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probatoria da parte della Amministrazione finanziaria, atteso che, come

fattuali emerse da PVC, in quanto “indizi, desunti… da accertamenti nei
confronti di soggetti terzi”.
Premesso che l’art. 54co2 Dpr n. 633/72 prevede espressamente che
all’accertamento della infedeltà della dichiarazione possa procedersi
mediante il confronto tra i dati in essa indicati e “gli altri dati e notizie
raccolti nei modi previsti dagli artt. 51 e 51 bis”, e dunque anche mediante

operazioni stesse, rispettivamente esibiti, trasmessi e forniti da “qualsiasi
soggetto” (art. 51co2, n. 4 Dpr n. 633/72), l’affermazione contenuta in
sentenza va, infatti, censurata alla stregua del constante indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte secondo cui gli elementi indiziari a carico
del contribuente, anche se acquisiti presso soggetti terzi estranei al
rapporto tributario,

bene possono assurgere al rilevante probatorio, come

presunzioni semplici, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e
caso di pluralità di indizi

in

di concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. (cfr.

Corte cass. V sez. 29.7.2005 n. 16032; id. V sez. 20.4.2007 n. 9402; id. V sez.
14.5.2010 n. 11785; id. V sez. 5.5.2011 n. 9876

tutte con riferimento alle

dichiarazioni rese da terzi-; id. V sez. 12.1.2009 n. 374 -con riferimento a conti e
depositi bancari intestati a terzi-; id. V sez. 23.2.2010 n. 4306 —con riferimento a
documentazione acquisita presso altri soggetti-), spettando al giudice di merito

valutare la opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare
i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la
rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove
adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

5. In conclusione il ricorso trova accoglimento, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della Commissione tributaria della regione Campania che
provvederà ad emendare i vizi logici riscontrati, attenendosi ai principi di
diritto enunciati a paragr. 4 della parte motiva, nonché a liquidare le spese
del presente giudizio.
RG n. 9651/2007
ric. Ag.Entrate c/SOGERI s.r.l.

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confronto con i documenti, le fatture e le informazioni relative alle

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Al SENSI DEL D.P.R. 26i411436
N. 131 TAR. ALI. 4. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame
alla Commissione tributaria della regione Campania che provvederà a
nuovo esame„ attenendosi ai principi di diritto enunciati a paragr. 4 della

Così deciso nella camera di consiglio 9.11.2012

parte motiva, nonché a liquidare le spese del presente giudizio.

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