Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17977 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/07/2017),  n. 17977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26555-2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128,

presso lo studio dell’avvocato VALERIA BISCARDI, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARMINE DE

BENEDITTIS e PAOLO BALSAMO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI CAMPOBASSO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 77/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

il sig. L.M. propone ricorso, affidato a due motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione alla stima effettuata dalla competente commissione provinciale in relazione a un bene di sua proprietà sottoposto a procedimento ablativo da parte della provincia di Campobasso per la messa in sicurezza di un tratto interno del Comune di Montagano;

in particolare, è stato rilevato che non risultava emanato il decreto di espropriazione che costituisce condizione dell’azione;

la parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla condanna al pagamento delle spese, ritenuta ingiusta in quanto la responsabilità in merito alla mancata emissione del decreto di espropriazione non era attribuibile al proprietario, ma all’ente espropriante, è infondato;

la corte territoriale ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, laddove le ragioni della mancata emanazione del decreto di esproprio (rilevante anche nelle procedure espropriative effettuate ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001: Cass., 31 maggio 2016, n. 11261), avrebbero eventualmente consentito – ma l’attore era ben consapevole di agire nonostante il suddetto decreto non fosse stato emanato – una compensazione delle spese, sulla base di un potere discrezionale il cui esercizio, o mancato esercizio, non è sindacabile in questa sede;

la seconda censura, con la quale il L. si duole – deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. – dell’omessa pronuncia in merito alla determinazione dell’indennità di occupazione, è infondata, in quanto il ricorrente sembra ricollegare il dovere di determinare detta indennità per il sol fatto che risultava emanato il decreto di occupazione di urgenza, senza considerare che trattasi di una indennità del tutto autonoma rispetto a quella di espropriazione, ragion per cui è necessario proporre distinta domanda, che nella specie non risulta affatto proposta;

non si richiede alcuna statuizione in merito alle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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